| La Commissione prosegue la discussione del
provvedimento.
Il Presidente Giuseppe GARGANI informa anzitutto la
Commissione di aver ricevuto dal Presidente della V
Commissione una lettera nella quale, secondo una prassi
formatasi sulla base dei princìpi della disciplina
regolamentare della sessione di bilancio, la Commissione
bilancio deve verificare, alla luce del nuovo disegno di legge
finanaziaria appena presentato, la persistente validità dei
pareri già espressi su provvedimenti non ancor definiti, in
ordine alla copertura finanziaria di questi. Sul progetto di
legge n. 1748 la Commissione bilancio si era espressa a luglio
in senso favorevole senza condizioni. In effetti il
provvedimento non presenta alcun visibile profilo finanziario.
Pag. 22
Per evitare soluzioni di continuità nel dibattito avviato ieri
ha sollecitato immediatamente la Commissione bilancio a
verificare il proprio precedente parere. La Commissione
bilancio dovrebbe pronunciarsi nelle prime ore di questo
pomeriggio e, stante la già rilevata assenza di visibili
profili finanziari, non dubita che verrà confermato il
precedente parere favorevole. Ritiene pertanto che si possa
proseguire con le votazioni sugli articoli. Avverte comunque
che, qualora la V Commissione dovesse viceversa formulare
condizioni che incidessero su parti del provvedimento già
votate, queste medesime parti dovrebbero essere oggetto di
nuova considerazione da parte della Commissione giustizia,
conformemente ai precedenti.
Ricorda quindi che, nella seduta di ieri la Commissione ha
iniziato la discussione dell'articolo 3 della proposta di
legge n. 1748 assunta come testo base (gli emendamenti
riferiti a tale articolo risultano pubblicati nel
Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari
di pari data).
Il relatore Lino DIANA (gruppo della DC), nel rammentare
che nella seduta di ieri si è discusso a proposito
dell'esigenza di migliorare il testo della lettera b)
dell'articolo 3, ritiene che una integrazione opportuna
sarebbe quella di prevedere, nella seconda parte della lettera
b), il riferimento alla frequentazione abituale con
persona che abbia riportato condanne per gravi delitti non
colposi.
Il deputato Gianfranco ANEDDA (gruppo del MSI-destra
nazionale) esprime perplessità sulla modifica suggerita dal
relatore. Il concetto di frequentazione abituale è troppo
ambiguo e insieme limitativo, prestandosi ad interpretazioni
discordanti. Appare poi inopportuno il riferimento a
"condanne", essendo preferibile usare il termine al singolare.
Anche l'espressione "grave delitto" appare meritevole di
precisazione.
Il deputato Marcello LAZZATI (gruppo della lega nord)
osserva anzitutto che occorre puntualizzare meglio il
riferimento, estremamente generico, a gravi delitti, previsto
nella lettera d) dell'articolo 3. Sarebbe probabilmente
opportuno prevedere nel testo una precisa soglia edittale.
Il deputato Salvatore SENESE (gruppo del PDS), nel
raccomandare l'approvazione del suo emendamento 3.1, ritiene
che occorra evitare di ripetere, oggi, una discussione già
svolta in modo esauriente nella seduta di ieri; appare invece
opportuno prendere una decisione sulla formulazione della
lettera b) dell'articolo 3.
Il Presidente Giuseppe GARGANI osserva che un
miglioramento potrebbe essere quello di far riferimento a "più
condanne"; si tratterebbe di una modifica utile a specificare
meglio il testo.
Il deputato Tiziana MAIOLO (gruppo misto) rileva cha
appare opportuno non colpire la sfera sociale del magistrato.
La tutela dell'immagine rappresenta infatti un concetto fluido
e si presta ad interpretazioni discordanti; sarebbe perciò
preferibile eliminare la seconda parte della lettera b).
Per il resto, si rimette alla Commissione pur sottolineando
l'esigenza di prevedere un criterio obiettivo.
Il deputato Roberto PAGGINI (gruppo repubblicano)
condivide le osservazioni del deputato Anedda in relazione
alla necessità di precisare il riferimento a gravi delitti.
Rileva inoltre che nel concetto di frequentazione si può
intendere compresa anche la nozione di abitualità.
Il deputato Alfonso MARTUCCI (gruppo liberale) osserva che
la norma contenuta nella lettera b) dell'articolo 3 è
volta essenzialmente a tutelare l'immagine del magistrato e la
sua reputazione. In questa prospettiva, deve essere rilevante
anche l'ipotesi di frequentazione con persona che abbia subìto
una sola condanna ma per delitto infamante e abietto.
Il deputato Mario D'ACQUISTO (gruppo della DC) ritiene che
l'espressione gravi delitti si presta a numerosi e seri
Pag. 23
equivoci; l'espressione va perciò eliminata o meglio
precisata.
Il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
Vincenzo BINETTI osserva che occorre evitare di stravolgere il
testo irrigidendo eccessivamente le fattispecie previste nella
lettera b). Non condivide la proposta di modifica
avanzata dal relatore, mentre si potrebbe ipotizzare un
riferimento alla frequentazione di persona notoriamente
condannata per un delitto particolarmente infamante.
Il Presidente Alfonso MARTUCCI, alla luce del dibattito
svoltosi, invita il deputato Senese a riformulare il suo
emendamento 3.1.
Il deputato Salvatore SENESE (gruppo del PDS), nel
dichiararsi disponibile a recepire alcuni dei suggerimenti
emersi nella discussione, ribadisce tuttavia l'esigenza di
evitare soluzioni legislative estreme che si possono prestare
ad ingiustizie. Nel dichiararsi contrario all'introduzione del
concetto di delitto infamante che appare essere troppo vago,
ritiene che si potrebbe approfondire l'ipotesi di far
riferimento ad una pena edittale minima.
Il deputato Gianfilippo BENEDETTI (gruppo di rifondazione
comunista) ritiene che nel testo della lettera b)
dell'articolo 3 non si possa prescindere dal riferimento a
gravi delitti; i criteri alternativi che sono stati proposti
risultano infatti, per motivi diversi, tutti insoddisfacenti.
D'altra parte, non si può fare a meno di lasciare un minimo di
discrezionalità.
Il deputato Remo GASPARI (gruppo della DC) è favorevole in
linea di massima al testo della lettera b) che è
ispirato dall'obiettivo di tutelare l'immagine del magistrato.
In questa prospettiva, si potrebbe peraltro prevedere anche
l'ipotesi di frequentazione con persona condannata per delitto
infamante.
Il deputato Ettore PAGANELLI (gruppo della DC) osserva che
la discussione sull'argomento è stata lunga e approfondita ed
è perciò necessario arrivare ad una decisione. Si dichiara
favorevole a prevedere il riferimento a più delitti; per il
resto la formulazione della lettera b) appare
convincente.
Il relatore Lino DIANA (gruppo della DC) chiede una breve
sospensione della seduta per consentire lo svolgimento di
alcuni approfondimenti.
Non essendovi obiezioni, il Presidente Alfonso MARTUCCI
sospende la seduta.
(La seduta sospesa alle 16,45 è ripresa alle
16,55).
Il relatore Lino DIANA (gruppo della DC), alla luce degli
approfondimenti informali svolti, presenta il seguente
emendamento:
Al comma 1, lettera b), sostituire la parola:
condanna con le seguenti: più condanne.
3. 9.
Il Relatore.
Il Presidente Giuseppe GARGANI avverte che si passa ai
voti.
La Commissione approva, favorevoli relatore e Governo,
l'emendamento Anedda 3.6.
Il relatore Lino DIANA (gruppo della DC), alla luce della
presentazione dell'emendamento 3.9, invita al ritiro
dell'emendamento Senese 3.1.
Essendo stato ritirato l'emendamento 3.1, la Commissione
approva, favorevole il Governo, l'emendamento 3.9 del
relatore.
Il deputato Salvatore SENESE (gruppo del PDS) raccomanda
l'approvazione del suo emendamento 3.2 volto a migliorare la
formulazione della lettera c) dell'articolo 3.
Pag. 24
Il deputato Marcello LAZZATI (gruppo della lega nord) si
dichiara favorevole all'emendamento 3.2, osservando che la
mancanza di laboriosità giurisdizionale è un fenomeno che va
collegato agli incarichi extragiudiziari.
Il deputato Gianfranco ANEDDA (gruppo del MSI-destra
nazionale) suggerisce di votare l'emendamento Lazzati 3.5
prima dell'emendamento Senese 3.2.
Dopo che il deputato Salvatore SENESE (gruppo del PDS) ha
osservato che l'emendamento 3.5 affronta un tema diverso
rispetto al suo emendamento 3.2, il Presidente Alfonso
MARTUCCI ritiene che in effetti, l'ordine di votazione degli
emendamenti sia nel senso di votare prima l'emendamento
3.2.
La Commissione approva, favorevoli relatore e Governo,
l'emendamento Senese 3.2.
La Commissione respinge quindi, contrari relatore e
Governo, l'emendamento Lazzati 3.5.
Il deputato Gianfranco ANEDDA (gruppo del MSI-destra
nazionale) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.7
volto ad eliminare una eccessiva discrezionalità di
valutazione che potrebbe derivare dalle espressioni contenute
nella seconda parte della lettera d) dell'articolo 3,
comma 1.
Il deputato Salvatore SENESE (gruppo del PDS) dopo aver
osservato che l'emendamento 3.7 è ispirato ad una logica
diversa rispetto al suo emendamento 3.3, sottolinea che in
materia occorre evitare cristallizzazioni che rischierebbero
di ingessare il rapporto tra magistrati e pubblica opinione.
Una previsione eccessivamente rigida rischia inoltre di
indebolire nei fatti la violazione di quei comportamenti dei
magistrati che sono effettivamente lesivi di norme
disciplinari.
Il deputato Francesco POLIZIO (gruppo della DC) annuncia
il suo voto favorevole sull'emendamento Anedda 3.7.
Il deputato Tiziana MAIOLO (gruppo misto) si dichiara
contraria all'emendamento 3.7, ritenendo che ai magistrati
debba essere riconosciuto il dirito di parlare dei
procedimenti in corso, sia pure evitando conferenze stampe.
Il deputato Marcello LAZZATI (gruppo della lega nord),
dichiarandosi contrario all'emendamento 3.7, osserva che
l'opinione pubblica deve essere messa in grado di valutare il
tenore delle dichiarazioni dei magistrati. In questo senso,
anche il testo della lettera d) può prestarsi ad
interpretazioni restrittive.
Il deputato Remo GASPARI (gruppo della DC) ritiene che non
si debba certo ostacolare il dibattito culturale esistente
nella magistratura; tuttavia certi interventi dei magistrati
su procedimenti in corso rischiano di influenzare la libertà
di decisione. Proprio nella prospettiva di tutelare meglio la
libertà di giudizio, che rappresenta un principio
costituzionale, annuncia il suo voto favorevole
all'emendamento 3.7.
Il deputato Gianfilippo BENEDETTI (gruppo di rifondazione
comunista) annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento
Senese 3.3.
Il deputato Roberto PAGGINI (gruppo repubblicano)
sottolinea che la facoltà dei magistrati di esprimere giudizi
pubblici su questioni oggetto di procedimenti non può che
avere dei giusti confini. Condivide pertanto lo spirito
dell'emendamento Senese 3.3.
Il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
Vincenzo BINETTI osserva che, su tale materia, il testo della
lettera d) dell'articolo 3 appare essere il più
equilibrato nel rispetto delle diverse esigenze; di qui la sua
contrarietà agli emendamenti 3.7 e 3.3. Si potrebbe
Pag. 25
eventualmente ipotizzare una integrazione per sanzionare il
caso in cui un magistrato anticipi in pubblico giudizi su
procedimenti dei quali si occupa.
Il deputato Salvatore SENESE (gruppo del PDS) precisa che
l'esigenza prospettata da ultimo dal rappresentante del
Governo è già contemplata nella lettera e) dell'articolo
2.
Il deputato Alfonso MARTUCCI (gruppo liberale) dichiara il
suo voto favorevole sull'emendamento 3.7.
La Commissione approva, favorevole il relatore e contrario
il Governo, l'emendamento Anedda 3.7. Risulta precluso
l'emendamento Senese 3.3.
La Commissione approva, favorevoli relatore e Governo,
l'emendamento Senese 3.4.
Approva quindi, favorevoli relatore e Governo,
l'emendamento Anedda 3.8.
Il Presidente Giuseppe GARGANI, considerato che fra pochi
minuti riprenderà la seduta dell'Assemblea con votazioni,
propone di sospendere la seduta e di riprenderla, così come
convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza della
scorsa settimana, al termine della seduta pomeridiana
dell'Aula.
La Commissione concorda.
Il Presidente Giuseppe GARGANI sospende quindi la
seduta.
(La seduta sospesa alle 17,50, è ripresa alle
20,20).
Si passa quindi alla discussione dell'articolo 4 rispetto
al quale sono stati presentati i seguenti emendamenti:
Alla lettera a), dopo la parola:
irrevocabile aggiungere le seguenti: o è stata
pronunciata sentenza a' sensi dell'articolo 444, comma 2, del
codice di procedura penale.
4. 3.
Anedda, Maceratini, Trantino.
Alla lettera b), dopo la parola:
irrevocabile aggiungere le seguenti: o è stata
pronunciata sentenza a' sensi dell'articolo 444, comma 2, del
codice di procedura penale.
4. 4.
Anedda, Maceratini, Trantino.
Alla lettera c), dopo la parola:
irrevocabile aggiungere le seguenti: o è stata
pronunciata sentenza a' sensi dell'articolo 444, comma 2, del
codice di procedura penale.
4. 5.
Anedda, Maceratini, Trantino.
Dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) altri fatti costituenti reato idonei a
compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato
è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere
iniziata o perseguita.
4. 1.
Senese.
Sopprimere il comma 2.
4. 2.
Senese.
Il relatore Lino DIANA (gruppo della DC) esprime parere
favorevole su tutti gli emendamenti presentati all'articolo
4.
Il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
Vincenzo BINETTI si rimette alla Commissione su tutti gli
emendamenti riferiti all'articolo 4.
La Commissione approva, favorevole il relatore ed
essendosi il Governo rimesso alla Commissione, gli emendamenti
Anedda 4. 3, 4. 4 e 4. 5 e Senese 4. 1 e 4. 2.
Pag. 26
Si passa all'articolo 5 al quale sono stati presentati i
seguenti emendamenti:
Al comma 1, alla lettera e) sostituire la
parola: due con la seguente: tre.
5. 1.
Anedda, Maceratini, Trantino.
Al comma 5, sostituire la parola: due con la
parola: tre.
5. 2.
Anedda, Maceratini, Trantino.
Il relatore Lino DIANA (gruppo della DC) ed il
sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Vincenzo
BINETTI esprimono parere contrario sugli emendamenti
presentati.
Il deputato Gianfranco ANEDDA (gruppo del MSI-destra
nazionale) raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 5. 1
e 5. 2.
La Commissione respinge, contrari relatore e Governo, gli
emendamenti Anedda 5. 1 e 5. 2.
La Commissione approva quindi l'articolo 5 del testo
base.
Si passa all'articolo 6 al quale sono stati presentati i
seguenti emendamenti:
Al comma 1, la lettera a) è soppressa.
6. 10.
Anedda, Maceratini, Trantino.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
6. 6.
Lazzati, Gianmarco Mancini, Alda Grassi,
Bertotti.
Al comma 1, la lettera e) è soppressa.
6. 13.
Anedda.
Al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla
seguente:
e) i comportamenti previsti dall'articolo 2, comma 1,
lettera b), primo periodo.
6. 16.
Il Relatore.
Al comma 1, lettera e), sostituire la parola:
e con la seguente: o.
6. 1.
Senese, Colaianni.
Al comma 1, alla lettera f), sopprimere la
parola: reiterato.
6. 2.
Senese.
Al comma 1, lettera g), dopo le parole: il
reiterato sopprimere le seguenti: e grave.
6. 7.
Lazzati, Gianmarco Mancini, Alda Grassi,
Bertotti.
Al comma 1, lettera g), sostituire la parola:
e con la seguente: o.
6. 3.
Senese.
Al comma 1, alla lettera i), sostituire la
parola: e con la seguente: o.
6. 17.
Senese, Colaianni.
Pag. 27
Al comma 1, lettera i), sopprimere la parola:
grave.
6. 8.
Lazzati, Gianmarco Mancini, Alda Grassi,
Bertotti.
Il comma 2 è soppresso.
6. 14.
Anedda.
Al comma 2, aggiungere le seguenti lettere:
c) i comportamenti previsti dall'articolo 2, comma
1, prima parte della lettera b), se abituali e gravi;
d) il reiterato perseguimento di fini diversi di
quelli di giustizia;
e) il reiterato e grave ritardo nel compimento
degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
f) la grave e abituale violazione del dovere di
riservatezza.
6. 4.
Colaianni, Senese.
Al comma 3, all'ultima riga, sostituire la parola:
e con la seguente: o.
6. 5.
Senese.
Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. Sono puniti con una sanzione non inferiore alla
sospensione delle funzioni:
a) i comportamenti che, violando i doveri di cui
all'articolo 1, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una
delle parti;
b) l'assunzione di impieghi vietati ai sensi
dellarticolo 2;
c) l'accettazione di incarichi ed uffici vietati
dalla legge e non autorizzati.
6. 11.
Anedda, Maceratini, Trantino.
Subemendamento all'emendamento 6. 11.
Aggiungere le seguenti lettere:
d) i comportamenti previsti dall'articolo 2, comma
1, prima parte della lettera b) se abituali e gravi;
e) l'uso della qualità di magistrato per
conseguire vantaggi.
0. 6. 11. 1.
Anedda.
Al comma 5 dopo le parole: E' rimosso sopprimere
le parole: di diritto.
6. 9.
Il Governo.
Al comma 5, le parole da: o che incorre... fino a
...stesso codice sono sostituite dalle seguenti: o
che incorre in una condanna per reato doloso a pena detentiva
non inferiore ad un anno.
6. 12.
Anedda, Maceratini, Trantino.
Il relatore Lino DIANA (gruppo della DC) raccomanda
l'approvazione del suo emendamento 6. 16, esprime parere
favorevole sugli emendamenti Anedda 6. 10, Senese 6. 1 (ove
fosse respinto il suo emendamento 6. 16) e 6. 2, Lazzati 6. 7,
Senese 6. 3, Lazzati 6. 8, Senese 6. 5 e 6. 9 del Governo;
esprime parere contrario sui restanti emendamenti.
Il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
Vincenzo BINETTI raccomanda l'approvazione dell'emendamento 6.
9 del Governo, esprime parere favorevole sugli emendamenti
Anedda 6. 10 e Lazzati 6. 8; esprime parere contrario sui
restanti emendamenti.
Pag. 28
Il deputato Salvatore SENESE (gruppo del PDS) annuncia il
suo voto contrario sull'emendamento Anedda 6. 10, alla luce
anche del fatto che analoghi emendamenti sono stati respinti
con riferimento all'articolo 2. Osserva d'altra parte che se
le pene edittali sono troppo elevate rispetto alla gravità del
fatto, il giudice può essere indotto ad un atteggiamento
assolutorio.
Il deputato Gianfranco ANEDDA (gruppo del MSI-destra
nazionale) è d'accordo che in tema disciplinare la
tipizzazione assoluta degli illeciti rappresenti un errore. In
questa prospettiva, il suo emendamento 6. 10, soppressivo
della lettera a), va collegato al successivo emendamento
6. 11 che per gli stessi fatti prevede una sanzione non
inferiore alla sospensione che appare senza dubbio più
adeguata rispetto alla censura.
Il Presidente Giuseppe GARGANI, considerato che il testo
della lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 appare
sanzionare in modo adeguato gli illeciti disciplinari ivi
previsti, invita il deputato Anedda a ritirare i suoi
emendamenti 6. 10 e 6. 11.
Il deputato Marcello LAZZATI (gruppo della lega nord)
raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti riferiti
all'articolo 6 ed, in particolare, l'emendamento 6. 6 volto a
sopprimere la lettera d).
Il deputato Gianfranco ANEDDA (gruppo del MSI-destra
nazionale), tenuto conto del dibattito e aderendo all'invito
del Presidente ritira il suo emendamento 6. 10, preannunciando
il ritiro anche dell'emendamento 6. 11 e relativo
subemendamento.
Essendo stato ritirato l'emendamento Anedda 6. 13, la
Commissione respinge l'emendamento Lazzati 6. 6. La
Commissione approva, favorevole il Governo, l'emendamento 6.
16 del relatore. Risulta così precluso l'emendamento Senese 6.
1.
Il deputato Salvatore SENESE (gruppo del PDS) raccomanda
l'approvazione del suo emendamento 6. 2 volto a sopprimere,
dal testo della lettera f), l'aggettivo "reiterato", che
appare una specificazione negativa; qualora non si accettasse
il suo emendamento, sarebbe allora preferibile sopprimere
l'intera lettera f).
Il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
Vincenzo BINETTI conferma la sua contrarietà all'emendamento
Senese 6. 2; la soppressione dell'aggettivo reiterato
lascerebbe infatti il testo con una previsione estremamente
generica e ciò si presterebbe ad abusi interpretativi.
Il Presidente Giuseppe GARGANI ritiene che in una materia
così delicata qual'è quella della lettera f) occorra non
discostarsi dalla posizione di sottile equilibrio prevista
nella formulazione del testo.
Il deputato Marcello LAZZATI (gruppo della lega nord)
considera condivisibile lo spirito dell'emendamento Senese 6.
2 che del resto si coordina meglio con il testo approvato
della lettera c) dell'articolo 2.
La Commissione approva, favorevole il relatore e contrario
il Governo, l'emendamento Senese 6. 2.
Il deputato Marcello LAZZATI (gruppo della lega nord)
raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6. 7 mirante,
attraverso la soppressione dell'inciso "grave", ad eliminare
dal testo un'eccessiva discrezionalità.
Il deputato Salvatore SENESE (gruppo del PDS) ritiene che
lo spirito dell'emendamento 6. 7 venga meglio raggiunto dal
suo emendamento 6. 3 che è volto a considerare come due
fattispecie diverse il grave o reiterato ritardo nel
compimento di atti relativi all'esercizio delle funzioni.
Invita pertanto a ritirare l'emendamento 6. 7.
Il relatore Lino DIANA (gruppo della DC), condividendo le
osservazioni del deputato Senese, si associa all'invito al
ritiro dell'emendamento 6. 7.
Il Presidente Giuseppe GARGANI ritiene che l'emendamento
Senese 6. 3 sia più lontano dal testo base. Esso sarà quindi
votato prima dell'emendamento 6. 7.
Pag. 29
La Commissione approva, favorevole il relatore e contrario
il Governo, l'emendamento Senese 6. 3. E' così precluso
l'emendamento Lazzati 6. 7.
La Commissione, contrari relatore e Governo, respinge
l'emendamento Lazzati 6. 8.
La Commissione approva, favorevole il relatore e contrario
il Governo, l'emendamento Senese 6. 17.
Il Presidente Giuseppe GARGANI, per consentire
l'effettuazione di approfondimenti su alcuni profili
ricollegabili al comma 1 dell'articolo 6, rispetto ai quali il
relatore ha predisposto delle ipotesi di emendamento, sospende
brevemente la seduta.
(La seduta sospesa alle 21,15 è ripresa alle
21,45).
Il Presidente Giuseppe GARGANI avverte che, a seguito
degli approfondimenti informali svolti, il relatore ha
presentato i seguenti due emendamenti:
Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la
seguente:
" n) i comportamenti di cui alla lettera d)
dell'articolo 3, soltanto qualora per la posizione del
magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso,
sia idonea a condizionare la libertà di decisione
nell'esercizio delle funzioni giudiziarie".
6. 18.
Il Relatore
Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:
" c) la grave o abituale violazione del dovere di
riservatezza sui procedimenti dei quali il magistrato si
occupa".
6. 19.
Il Relatore
Il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
Vincenzo BINETTI si rimette alla Commissione sugli emendamenti
testè presentati dal relatore.
Il relatore Lino DIANA (gruppo della DC) raccomanda
l'approvazione dei suoi emendamenti 6. 18 e 6. 19. In
particolare, il testo dell'emendamento 6. 18 affronta un
problema posto dal nuovo contenuto della lettera d)
dell'articolo 3, così come risultante dagli emendamenti
approvati in precedenza. Viene sanzionato il comportamento più
grave, mentre per il resto l'articolo 3, lettera d),
sarebbe da intendersi come una norma in bianco, cioè priva di
sanzione.
Il deputato Salvatore SENESE (gruppo del PDS) annuncia il
suo voto contrario sull'emendamento 6. 18 del relatore.
Ritiene che l'interpretazione sia opposta a quella prospettata
dal relatore. Se approvato, l'emendamento 6. 18 non farebbe
altro che aggravare le conseguenze negative della scelta fatta
dalla Commissione al momento della decisione sul contenuto
della lettera d) dell'articolo 3 in precedenza discusso.
L'emendamento 6. 18 è pertanto inaccettabile. Esso non solo
non risolve il problema della illiceità generica di
comportamenti che era meglio considerare illeciti solo in
presenza di circostanze precise, ma esclude anche
l'applicabilità della sanzione pur lieve qual è
l'ammonimento.
Il deputato Nicola COLAIANNI (gruppo del PDS) condivide il
giudizio negativo sull'emendamento 6. 18 del relatore, la cui
formulazione non è in grado di risolvere i problemi posti dal
testo, approvato nel pomeriggio, della lettera d)
dell'articolo 3, ma anzi li aggrava. Una lettura combinata
dell'articolo 3, comma 1, lettera d), dell'articolo 5 e
dell'emendamento 6. 18 porta a ritenere che quest'ultimo non
evita la sanzione di certi comportamenti meno gravi.
Il relatore Lino DIANA (gruppo della DC) non condivide
anzitutto l'interpretazione degli articoli 3, 5 e
dell'emendamento 6. 18 dai colleghi Senese e Colaianni.
Pag. 30
Ribadisce che l'emendamento 6. 18, da lui presentato,
rende possibile sanzionare, nei casi più gravi, la fattispecie
di cui alla lettera d) dell'articolo 3 che allo stato
sarebbe sprovvista di sanzioni. Nei casi più lievi
dell'illecito di cui allo stesso articolo 3, lettera d),
la sanzione, invece, mancherebbe, ma ciò non dovrebbe
scandalizzare. Come ho già detto, ricorrerebbe solo un caso di
"norma in bianco". L'emendamento 6. 18 introduce, pertanto una
modifica all'articolo 6 che appare opportuna e convincente.
Il deputato Alfonso MARTUCCI (gruppo liberale) ritiene che
la previsione contenuta nell'emendamento 6. 18 del relatore
potrebbe essere posta all'inizio dell'articolo 6 o,
eventualmente, in fine.
Il deputato Marcello LAZZATI (gruppo della lega nord)
ritiene che sul tema la Commissione si sia espressa
chiaramente già nel pomeriggio, con l'approvazione della nuova
versione della lettera d) dell'articolo 3. Non ritiene
possibile ritornare ora su di una decisione che è già stata
assunta.
Il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
Vincenzo BINETTI, anche alla luce del dibattito svoltosi,
esprime la sua contrarietà sull'emendamento 6. 18, del
relatore che appare a suo giudizio contemplare una modifica
peggiorativa del testo, al di là delle intenzioni del
presentatore.
Il Presidente Giuseppe GARGANI, stante l'esigenza di
ulteriori approfondimenti, rinvia quindi, concordando la
Commissione, a domani il seguito della discussione.
La seduta termina alle 22,10.
| |