| La Commissione riprende l'esame del provvedimento sospeso
nella seduta di ieri.
Il Presidente Renzo LUSETTI avverte che l'articolo 3 è del
seguente tenore:
Art. 3.
(Finalità degli interventi).
1. Le risorse destinate all'edilizia residenziale di cui
alla legge 5 agosto 1978, n. 457, sono ripartite triennalmente
dal Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), d'intesa con la Conferenza permanente fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano su proposta
del Ministro dei lavori pubblici, sulla base dei dati rilevati
nell'ultimo censimento generale della popolazione effettuato
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e delle indagini
campionarie che il medesimo istituto effettua annualmente,
relativi alla composizione del patrimonio abitativo in
proprietà o in altra forma di godimento, al suo stato di
conservazione e alla ripartizione delle famiglie in locazione
per composizione del nucleo familiare e per fascia di reddito
nonché sulla base dei dati forniti dalle regioni sullo stato
di attuazione degli interventi dalle medesime finanziati e di
altri dati oggettivi forniti da enti pubblici
istituzionalmente competenti a rilevarli relativi ai
fabbisogni.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate:
a) a concedere contributi integrativi ai soggetti
meno abbienti per il pagamento dei canoni di locazione dovuti
ai proprietari degli immobili, sia di proprietà pubblica che
privata, ai sensi dell'articolo 9 della presente legge;
b) ad eliminare anche parzialmente i fondi
regionali per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria
costituiti ai sensi dell'articolo 10 della presente legge;
c) alla costituzione del Fondo di rotazione per
l'edilizia residenziale di cui all'articolo 11 della presente
legge in misura non inferiore al venti per cento delle risorse
annualmente disponibili fino al 1995 ed al dieci per cento per
gli anni successivi;
d) a concedere contributi per la realizzazione di
interventi da destinare a particolari categorie sociali ai
sensi dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;
e) a concedere contributi per l'acquisto, la
costruzione o il recupero di immobili da destinare a prima
abitazione del beneficiario ai sensi dell'articolo 6 della
legge 17 febbraio 1992, n. 179;
f) a concedere contributi per l'acquisto, il
risanamento e la costruzione di immobili di proprietà pubblica
in locazione e per la costruzione e l'acquisto di immobili da
destinare alla locazione a canone convenzionato ai sensi degli
articoli 8 e 9 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;
g) a concedere contributi per la realizzazione di
programmi integrati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17
febbraio 1992, n. 179.
3. Il CIPE determina annualmente la percentuale di cui
all'articolo 9, comma 3.
Avverte inoltre che a tale articolo sono riferiti i
seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:
Sostituire l'articolo con il seguente:
Art. 3.
(Programmazione e attuazione
degli interventi).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, predispongono e
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attuano i programmi di intervento in edilizia residenziale
entro i limiti dei finanziamenti e degli indirizzi fissati dal
CIPE ai sensi del presente articolo.
2. Il CIPE, previo parere della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del ministro dei lavori
pubblici, approva:
a) gli indirizzi programmatici ed i criteri
generali per la ripartizione delle risorse finanziarie;
b) il programma triennale di ripartizione delle
risorse finanziarie fra le regioni e le province autonome per
la realizzazione di interventi, anche attraverso programmi di
edifici da recuperare, ed interventi di nuove edificazioni, da
concedere prioritariamente in locazione, all'acquisizione
delle aree e alla realizzazione di opere di urbanizzazione e
di infrastrutturazione;
c) i criteri per l'assegnazione delle abitazioni,
nonché le forme, le condizioni ed i parametri per l'accesso
all'edilizia residenziale assistita da agevolazioni e
contributi pubblici;
d) la quota minima degli incrementi delle riserve
tecniche dei fondi disponibili degli istituti ed enti di
previdenza e delle imprese di assicurazione da destinare al
finanziamento dell'edilizia convenzionata attraverso la
sottoscrizione dei titoli emessi dalla Cassa depositi e
prestiti ovvero con investimenti diretti, nonché da istituti
autorizzati all'esercizio del credito fondiario ed
edilizio;
e) la quota delle risorse finanziarie da destinare
al finanziamento di iniziative di studi e ricerche nel settore
dell'edilizia abitativa, alla realizzazione dei programmi
integrati e all'attuazione degli interventi straordinari di
cui all'articolo 5, comma 2, lettera e).
3. Il Ministro dei lavori pubblici sulla base dei
risultati della verifica dello stato di attuazione dei
programmi e delle indagini conoscitive, predispone la proposta
di programma triennale di ripartizione delle risorse
finanziarie.
3. 32.
Il Governo.
Al comma 1 premettere il seguente:
01. Gli interventi di edilizia residenziale pubblica
sono, prioritariamente finalizzati ad assicurare una
abitazione a quanti, per condizione economica o altro
impedimento, non vi abbiano possibilità di accesso sul libero
mercato.
3. 2.
Ronchi, Tripodi, Nuccio, Rapagnà, Mattioli, Ramon
Mantovani, Turroni, Speranza.
Sopprimere il comma 1.
3. 3.
Aimone Prina, Formenti, Brambilla, Oreste Rossi,
Bertotti.
Al comma 1 dopo la parola residenziale aggiungere
la seguente: pubblica.
3. 4.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
Al comma 2, sostituire le parole: 2. Le risorse di cui
al comma 1, con le seguenti: Le risorse destinate
all'edilizia residenziale a disposizione delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
3. 3- bis.
Aimone Prina, Formenti, Brambilla, Oreste Rossi,
Bertotti.
All'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: sono
finalizzate con le seguenti: sono utilizzate per: un
programma di acquisizione, da parte dei comuni con priorità
per quelli delle aree ad alta tensione abitativa, di alloggi
degradati da sottoporre ad interventi di recupero così come
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definiti dall'articolo 31 della medesima legge 5 agosto 1978,
n. 475, e dalle successive leggi regionali.
3. 19.
Turroni.
Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole:
dovute ai proprietari.
3. 15.
Turroni.
Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola:
sia e le parole: che privata.
3. 6.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
All'articolo 3, comma 2 lettera a) sopprimere la
parola: sia.
3. 16.
Turroni.
All'articolo 3, comma 2 lettera a) sopprimere le
parole: che privata.
3. 17.
Turroni.
Al comma 2, alla lettera a) aggiungere la
seguente:
a-bis) a concedere contributi per la costruzione, il
recupero o l'acquisizione di alloggi da assegnare in locazione
ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente
legislazione nazionale e regionale per l'edilizia
sovvenzionata.
3. 5.
Melilla, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio,
Camoirano Andriollo, Cioni, Zagatti, Bargone.
Al comma 2 sostituire le lettere da b) a g)
con le seguenti:
b) a concedere contributi per l'acquisto, il
risanamento e la costruzione di immobili di proprietà pubblica
in locazione e per la costruzione e l'acquisto di immobili da
destinare alla locazione a canone convenzionato ai sensi degli
articoli 8 e 9 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;
c) a concedere contributi per l'acquisto, la
costruzione o il recupero di immobili da destinare a prima
abitazione del beneficiario ai sensi dell'articolo 6 della
legge 17 febbraio 1992, n. 179;
d) ad alimentare anche parzialmente i fondi
regionali per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria
costituiti ai sensi dell'articolo 10 della presente legge;
e) a concedere contributi per la realizzazione di
interventi da destinare a particolari categorie sociali ai
sensi dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;
f) a concedere contributi per la realizzazione di
programmi integrati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17
febbraio 1992, n. 179;
g) alla costituzione del fondo di rotazione per
l'edilizia residenziale di cui all'articolo 11 della presente
legge in misura non inferiore al venti per cento delle risorse
annualmente disponibili fino al 1995 ed al dieci per cento per
gli anni successivi.
3. 29.
Galli, Zanferrari Ambroso, Paladini, Cancian.
Al comma 2, sostituire la lettera b) con la
seguente:
b) ad anticipare le spese per le urbanizzazioni
primarie e secondarie funzionalmente connesse con gli
interventi di edilizia pubblica residenziale, anche
contribuendo al fondo costituito ai sensi del successivo
articolo 10 della presente legge.
3. 7.
Ronchi, Tripodi, Nuccio, Rapagnà, Mattioli, Mantovani
Ramon, Turroni, Speranza.
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All'articolo 3, comma 2 sopprimere la lettera c).
3. 18.
Turroni.
Al comma 2, lettera c) sopprimere le parole da:
in misura fino alla fine della lettera.
* 3. 8.
Ronchi, Tripodi, Nuccio, Rapagnà, Mattioli, Mantovani
Ramon, Turroni, Speranza.
Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da:
in misura fino alla parole: gli anni successivi
con le seguenti: entro i limiti stabiliti in sede di
riparto triennale.
3. 28.
Paladini, Zanferrari Ambroso, Galli.
All'articolo 3, comma 2 lettera d) dopo le
parole: di interventi aggiungere le seguenti: di
edilizia sovvenzionata.
3. 20.
Turroni.
Al comma 2, lettera d) sostituire le parole:
da destinare a con le seguenti: destinati a risolvere
i problemi abitativi di.
3. 9.
Tripodi, Mantovani Ramon, Speranza.
All'articolo 3, comma 2 lettera d) dopo le
parole: categorie sociali aggiungere le seguenti:
così come individuate.
3. 21.
Turroni.
Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine le
seguenti parole: entro i limiti stabiliti in sede di
riparto triennale.
3. 27.
Zanferrari Ambroso, Galli, Cancian, Paladini.
All'articolo 3, comma 2, sopprimere la lettera
e).
3. 22.
Turroni.
Al comma 2, sostituire la lettera f) con le
seguenti:
f) alla costruzione, acquisto e risanamento di
alloggi pubblici;
g) alla costruzione di case albergo per studenti,
persone anziane sole, lavoratori soli o lontani dalla
famiglia, lavoratori immigrati, rifugiati e profughi;
h) a concedere contributi per la costruzione e
l'acquisto di immobili da destinare alla locazione a canone
convenzionato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 17
febbraio 1992, n. 179.
3. 30.
Paladini.
Al comma 2 unire le lettere f) e g) con un
nonché e aggiungere in fine le parole: dei programmi
di recupero e del riassetto urbano.
3. 26.
Zanferrari Ambroso, Paladini.
Al comma 2, sostituire la lettera f) con le
seguenti:
f) alla costruzione, acquisto e risanamento di
alloggi pubblici da assegnare in locazione;
f-bis) a concedere contributi per la costruzione e
l'acquisto di immobili da destinare alla locazione a canone
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convenzionato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 17
febbraio 1992 n. 179.
3.10.
Ronchi, Tripodi, Nuccio, Rapagnà, Mattioli, Mantovani
Ramon, Turroni, Speranza.
Al comma 2, lettera f), dopo la parola:
acquisto aggiungere le seguenti: e recupero.
3. 11.
Tripodi, Mantovani Ramon, Speranza.
All'articolo 3, comma 2 lettera f) sopprimere le
parole: e per la costruzione e l'acquisto di immobili da
destinare alla locazione a canone convenzionato ai sensi degli
articoli 8 e 9 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
3. 23.
Turroni.
Al comma 2, alla lettera f), aggiungere la
seguente:
f-bis) alla costruzione di case albergo per
studenti, persone anziane sole, lavoratori soli o lontani
dalle famiglie, lavoratori immigrati, rifugiati e profughi.
3. 12.
Ronchi, Tripodi, Nuccio, Rapagnà, Mattioli, Ramon
Mantovani, Turroni, Speranza.
All'articolo 3, comma 2, sopprimere la lettera
g).
3. 24.
Turroni.
Al comma 2, lettera g) dopo la parola
realizzazione aggiungere le seguenti: di interventi
di edilizia residenziale pubblica compresi in.
* 3. 13.
Ronchi, Tripodi, Nuccio, Rapagnà, Mattioli, Ramon
Mantovani, Turroni, Speranza.
Al comma 2, lettera g) dopo la parola
realizzazione aggiungere le seguenti: di interventi
di edilizia residenziale pubblica compresi in.
* 3. 31.
Il Relatore.
Sopprimere il comma 3.
* 3. 25.
Turroni.
Sopprimere il comma 3.
*3. 14.
Ronchi, Tripodi, Nuccio, Rapagnà, Mattioli, Ramon
Mantovani, Turroni, Speranza.
All'articolo 3 aggiungere il seguente:
Art. 3- bis.
(Finanziamento del programma decennale di costruzione di
alloggi per i lavoratori).
1. E' istituito il Fondo nazionale per l'edilizia
residenziale pubblica con i proventi derivanti:
a) dai contributi di cui alle lettere b) e
c) del primo comma dell'articolo 10 della legge 14
febbraio 1963, n. 60;
b) dagli stanziamenti destinati all'edilizia
residenziale pubblica a carico del bilancio dello Stato nella
misura determinata annualmente dalla legge finanziaria;
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c) dai proventi delle alienazioni degli immobili
di cui agli articoli 20 e 21 della presente legge.
2. A far data dal 1^ gennaio 1994 i contributi di cui alle
lettere b) e c) del primo comma dell'articolo 10
della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono dovuti da tutti i
lavoratori dipendenti e da tutti i datori di lavoro pubblici e
privati, ivi compreso lo Stato, e sono versati dai percettori
direttamente dalla sezione autonoma per l'edilizia
residenziale, istituita presso la Cassa depositi e prestiti ai
sensi dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Alla
medesima sezione sono versati, altresì i contributi di cui
all'articolo 12 della medesima legge n. 457 del 1978.
3. E' abrogata la lettera a) del primo comma
dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60.
3. 01.
Il Relatore.
In qualità di relatore esprime quindi parere favorevole
all'emendamento 3. 32 del Governo, ad esclusione delle lettere
d) ed e) del comma 2, sulle quali esprime parere
contrario; esprime altresì parere contrario sugli emendamenti
Ronchi 3. 2, Aimone Prina 3. 3 e 3. 3-bis; favorevole
sull'emendamento Tripodi 3. 4; contrario sugli emendamenti
Turroni 3. 19 e 3. 15, Tripodi 3. 6, Turroni 3. 16 e 3. 17;
invita i presentatori a ritirare l'emendamento Melilla 3. 5;
favorevole all'emendamento Galli 3. 29; contrario agli
emendamenti Ronchi 3. 7, Turroni 3. 18, Ronchi 3. 8;
favorevole all'emendamento Paladini 3. 28; contrario agli
emendamenti Turroni 3. 20, Tripodi 3. 9, Turroni 3. 21,
Zanferrari Ambroso 3. 27, Turroni 3. 22, Paladini 3. 30,
Zanferrari Ambroso 3. 26; parere favorevole agli emendamenti
Ronchi 3. 10, Tripodi 3. 11 e Turroni 3. 23; contrario
all'emendamento Ronchi 3. 12, Turroni 3. 24; favorevole agli
identici emendamenti Ronchi 3. 13 e 3. 31 del relatore;
contrario agli identici emendamenti Turroni 3. 25 e Ronchi 3.
14.
Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Achille
CUTRERA, concorda con il relatore. Riformula quindi la lettera
e) dell'emendamento 3. 32 del Governo nel senso di
limitarla alle parole "edilizia abitativa".
Il deputato Girolamo TRIPODI (gruppo di rifondazione
comunista) ritiene opportuno sopprimere l'articolo 3, in
quanto non condivide l'elencazione in legge delle finalità del
fondo.
Il deputato Augusto RIZZI (gruppo repubblicano)
preannuncia il voto favorevole del suo gruppo all'emendamento
3. 32 del Governo come riformulato.
Il deputato Edo RONCHI (gruppo dei verdi) ritiene
importante definire con più precisione le finalità prettamente
sociali degli interventi di edilizia pubblica residenziale.
Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Achille
CUTRERA, fa osservare che l'emendamento 3. 32 non fa
riferimento a finalità, ma al concetto di programmazione, pur
non escludendo alcune finalità di natura sociale.
Il deputato Mario BIASCI (gruppo della DC) ritiene
improprio prevedere in una legge-quadro disposizioni di
dettaglio come, ad esempio, quelle relative ad alcune
particolari finalità. Osserva inoltre che sarebbe più
opportuno prevedere il fondo sociale in altro
provvedimento.
Il Presidente Renzo LUSETTI, relatore, propone di
trasformare l'emendamento 3. 32 del Governo da sostitutivo
dell'articolo 3 in aggiuntivo al medesimo articolo (3. 01),
con il quale si istituisce il Fondo nazionale per l'edilizia
residenziale pubblica. L'articolo 3 del testo unificato
verrebbe quindi a costituire un articolo 3- ter con il
quale prevedere le finalità del Fondo medesimo.
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Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Achille
CUTRERA, accoglie l'invito del relatore e presenta la seguente
nuova formulazione dell'emendamento 3. 32:
All'articolo 3 premettere il seguente:
Art. 03.
(Programmazione e attuazione
degli interventi).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, predispongono e
attuano i programmi di intervento in edilizia residenziale
entro i limiti dei finanziamenti e degli indirizzi fissati dal
CIPE ai sensi del presente articolo.
2. Il CIPE, previo parere della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del ministro dei lavori
pubblici, approva:
a) gli indirizzi programmatici ed i criteri
generali per la ripartizione delle risorse finanziarie;
b) il programma triennale di ripartizione delle
risorse finanziarie fra le regioni e le province autonome per
la realizzazione di interventi, anche attraverso programmi
integrati, finalizzati al recupero e all'acquisizione di
edifici da recuperare, ed interventi di nuove edificazione, da
concedere prioritariamente in locazione, all'acquisizione
delle aree e alla realizzazione di opere di urbanizzazione e
di infrastrutturazione;
c) i criteri per l'assegnazione delle abitazioni,
nonché le forme, le condizioni ed i parametri per l'accesso
all'edilizia residenziale assistita da agevolazioni e
contributi pubblici;
d) la quota delle risorse finanziarie da destinare
al finanziamento di iniziative di studi e ricerche nel settore
dell'edilizia abitativa.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base dei
risultati della verifica dello stato di attuazione dei
programmi e delle indagini conoscitive, predispone la proposta
di programma triennale di ripartizione delle risorse
finanziarie.
3. 02. (ex 3. 32.)
Il Governo.
Sottolinea inoltre la necessità che dell'articolo 3 del
testo unificato siano mantenute soltanto le finalità di cui
alle lettere a), b), e c) del comma 2, e sia
previsto che comunque tutte le iniziative già previste dalla
legge per interventi nel settore dell'edilizia residenziale
pubblica possano far ricorso alle risorse dell'istituendo
Fondo. Sottolinea infine il fatto che comunque l'emendamento
3. 02 del Governo accoglie tutte le esigenze prospettate
dagli emendamenti riferiti all'articolo 3.
La Commissione approva quindi l'articolo aggiuntivo 3. 02
del Governo e passa all'esame dell'articolo aggiuntivo
3. 01 del relatore, consentendo alla proposta del relatore di
accantonare l'articolo 3 del testo unificato.
Il deputato Girolamo TRIPODI (gruppo di rifondazione
comunista) esprime forti perplessità sull'impostazione del
Fondo nazionale di cui all'articolo aggiuntivo 3. 01, in
quanto la natura mista della contribuzione potrebbe
riperpetuare disposizioni che, nel caso della GESCAL, hanno
già comportato la censura della Corte costituzionale. Lamenta
infatti l'eventualità che a fronte di una elevata
contribuzione da parte dei lavoratori dipendenti al Fondo, vi
sia una esigua quota a carico dello Stato o da proventi
derivanti dall'alienazione degli alloggi.
Il Presidente Renzo LUSETTI, stanti imminenti votazioni
qualificate in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad
altra seduta.
La seduta termina alle 17,45.
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