Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


68971
SMC0226-0027
Bollettino Giunte e Commissioni n. 226 del 15 settembre 1993 - edizione definitiva - (SMC11-226)
(suddiviso in 47 Unità Documento)
Unità Documento n.27 (che inizia a pag.49 dello stampato)
                             Pag. 49
 
                 VIII COMMISSIONE PERMANENTE
           (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
 
IN SEDE REFERENTE
C452, C665, C801, C1298, C1372, C1515, C1576, C1833, C2209, C2619, C2779. LAVCOMM
C452, C665, C801, C1298, C1372, C1515, C1576, C1833, C2209, C2619, C2779.
Disegno e proposte di legge abbinate: BOTTA ed altri: Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riordino, l'integrazione e la modifica delle disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica o fruente di contributi pubblici (452). (Parere della I Commissione). LONGO: Nuove norme per l'alienazione del patrimonio abitativo pubblico (665). (Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione). PIERMARTINI e FERRARINI: Norme per l'alienazione del patrimonio residenziale di proprietà di enti pubblici e privati (801). (Parere della I, della II, della V e della VI Commissione). SAVIO ed altri: Programma decennale per l'edilizia residenziale (1298). (Parere della I, della IV, della V, della VI, della X, della XI e della XII Commissione). MELILLA ed altri: Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (1372). (Parere della I, della II, della V, della VI, della IX e della XII Commissione). MELILLA ed altri: Norme di principio per la legislazione regionale in materia di riforma economico-sociale dell'edilizia residenziale pubblica e trasferimento di funzioni amministrative alle regioni ed ai comuni (1515). (Parere della I, della II, della V, della VI, della XI e della XII Commissione). CERUTTI ed altri: Legge-quadro per l'edilizia residenziale e per il riassetto degli Istituti autonomi case popolari (1576). (Parere della I, della II, della V, della VI, della XI e della XIII Commissione). SBARBATI CARLETTI: Norme sulla cessione per quote del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (1833). (Parere della I, della II, della V, della VI e dell'XI Commissione). FORTUNATO: Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (2209). (Parere della I, della II, della V, della VI, della IX, della XI e della XII Commissione). Senatori LIBERTINI ed altri; LIBERTINI ed altri; ANGELONI ed altri; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; Senatori Pag. 50 D'AMELIO ed altri: Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Approvato, in un testo unificato, dalla VIII Commissione permanente del Senato) (2619). (Parere della I, della II, della V, della VI, della IX e della XII Commissione). BOTTINI: Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (2779). (Parere della I, della II, della V e della IX Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
Mercoledì 15 settembre 1993, ore 16,40. - Presidenza del Vicepresidente Renzo LUSETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Achille Cutrera.
ZZSMC ZZRES ZZSMC150993 ZZSMC930915 ZZSMC000993 ZZSMC000093 ZZSMC226 ZZ11 ZZD ZZC8 ZZRE ZZHH ZZII ZZFF
     La Commissione riprende l'esame del provvedimento sospeso
  nella seduta di ieri.
     Il Presidente Renzo LUSETTI avverte che l'articolo 3 è del
  seguente tenore:
                          Art.  3.
                 (Finalità degli interventi).
     1.  Le risorse destinate all'edilizia residenziale di cui
  alla legge 5 agosto 1978, n. 457, sono ripartite triennalmente
  dal Comitato interministeriale per la programmazione economica
  (CIPE), d'intesa con la Conferenza permanente fra lo Stato, le
  regioni e le province autonome di Trento e Bolzano su proposta
  del Ministro dei lavori pubblici, sulla base dei dati rilevati
  nell'ultimo censimento generale della popolazione effettuato
  dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e delle indagini
  campionarie che il medesimo istituto effettua annualmente,
  relativi alla composizione del patrimonio abitativo in
  proprietà o in altra forma di godimento, al suo stato di
  conservazione e alla ripartizione delle famiglie in locazione
  per composizione del nucleo familiare e per fascia di reddito
  nonché sulla base dei dati forniti dalle regioni sullo stato
  di attuazione degli interventi dalle medesime finanziati e di
  altri dati oggettivi forniti da enti pubblici
  istituzionalmente competenti a rilevarli relativi ai
  fabbisogni.
     2.  Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate:
         a)  a concedere contributi integrativi ai soggetti
  meno abbienti per il pagamento dei canoni di locazione dovuti
  ai proprietari degli immobili, sia di proprietà pubblica che
  privata, ai sensi dell'articolo 9 della presente legge;
         b)  ad eliminare anche parzialmente i fondi
  regionali per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria
  costituiti ai sensi dell'articolo 10 della presente legge;
         c)  alla costituzione del Fondo di rotazione per
  l'edilizia residenziale di cui all'articolo 11 della presente
  legge in misura non inferiore al venti per cento delle risorse
  annualmente disponibili fino al 1995 ed al dieci per cento per
  gli anni successivi;
         d)  a concedere contributi per la realizzazione di
  interventi da destinare a particolari categorie sociali ai
  sensi dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;
         e)  a concedere contributi per l'acquisto, la
  costruzione o il recupero di immobili da destinare a prima
  abitazione del beneficiario ai sensi dell'articolo 6 della
  legge 17 febbraio 1992, n. 179;
         f)  a concedere contributi per l'acquisto, il
  risanamento e la costruzione di immobili di proprietà pubblica
  in locazione e per la costruzione e l'acquisto di immobili da
  destinare alla locazione a canone convenzionato ai sensi degli
  articoli 8 e 9 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;
         g)  a concedere contributi per la realizzazione di
  programmi integrati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17
  febbraio 1992, n. 179.
     3.  Il CIPE determina annualmente la percentuale di cui
  all'articolo 9, comma 3.
     Avverte inoltre che a tale articolo sono riferiti i
  seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:
     Sostituire l'articolo con il seguente:
                          Art.  3.
                 (Programmazione e attuazione
                      degli interventi).
     1.  Le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, predispongono e
 
                              Pag. 51
 
  attuano i programmi di intervento in edilizia residenziale
  entro i limiti dei finanziamenti e degli indirizzi fissati dal
  CIPE ai sensi del presente articolo.
     2.  Il CIPE, previo parere della Conferenza permanente per
  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
  Trento e di Bolzano, su proposta del ministro dei lavori
  pubblici, approva:
         a)  gli indirizzi programmatici ed i criteri
  generali per la ripartizione delle risorse finanziarie;
         b)  il programma triennale di ripartizione delle
  risorse finanziarie fra le regioni e le province autonome per
  la realizzazione di interventi, anche attraverso programmi di
  edifici da recuperare, ed interventi di nuove edificazioni, da
  concedere prioritariamente in locazione, all'acquisizione
  delle aree e alla realizzazione di opere di urbanizzazione e
  di infrastrutturazione;
         c)  i criteri per l'assegnazione delle abitazioni,
  nonché le forme, le condizioni ed i parametri per l'accesso
  all'edilizia residenziale assistita da agevolazioni e
  contributi pubblici;
         d)  la quota minima degli incrementi delle riserve
  tecniche dei fondi disponibili degli istituti ed enti di
  previdenza e delle imprese di assicurazione da destinare al
  finanziamento dell'edilizia convenzionata attraverso la
  sottoscrizione dei titoli emessi dalla Cassa depositi e
  prestiti ovvero con investimenti diretti, nonché da istituti
  autorizzati all'esercizio del credito fondiario ed
  edilizio;
         e)  la quota delle risorse finanziarie da destinare
  al finanziamento di iniziative di studi e ricerche nel settore
  dell'edilizia abitativa, alla realizzazione dei programmi
  integrati e all'attuazione degli interventi straordinari di
  cui all'articolo 5, comma 2, lettera  e).
     3.  Il Ministro dei lavori pubblici sulla base dei
  risultati della verifica dello stato di attuazione dei
  programmi e delle indagini conoscitive, predispone la proposta
  di programma triennale di ripartizione delle risorse
  finanziarie.
  3. 32.
                                                  Il Governo.
     Al comma 1 premettere il seguente:
     01.  Gli interventi di edilizia residenziale pubblica
  sono, prioritariamente finalizzati ad assicurare una
  abitazione a quanti, per condizione economica o altro
  impedimento, non vi abbiano possibilità di accesso sul libero
  mercato.
  3. 2.
  Ronchi, Tripodi, Nuccio, Rapagnà, Mattioli, Ramon
  Mantovani, Turroni, Speranza.
     Sopprimere il comma 1.
  3. 3.
  Aimone Prina, Formenti, Brambilla, Oreste Rossi,
  Bertotti.
     Al comma 1 dopo la parola  residenziale  aggiungere
  la seguente:  pubblica.
  3. 4.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
     Al comma 2, sostituire le parole:  2.  Le risorse di cui
  al comma 1,  con le seguenti:  Le risorse destinate
  all'edilizia residenziale a disposizione delle regioni e delle
  province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. 3- bis.
  Aimone Prina, Formenti, Brambilla, Oreste Rossi,
  Bertotti.
       All'articolo 3, comma 2, sostituire le parole:  sono
  finalizzate  con le seguenti:  sono utilizzate per: un
  programma di acquisizione, da parte dei comuni con priorità
  per quelli delle aree ad alta tensione abitativa, di alloggi
  degradati da sottoporre ad interventi di recupero così come
 
                              Pag. 52
 
  definiti dall'articolo 31 della medesima legge 5 agosto 1978,
  n. 475, e dalle successive leggi regionali.
  3. 19.
                                                     Turroni.
     Al comma 2, lettera  a)  sopprimere le parole:
  dovute ai proprietari.
  3. 15.
                                                     Turroni.
     Al comma 2, lettera  a),  sopprimere la parola:
  sia  e le parole:  che privata.
  3. 6.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
     All'articolo 3, comma 2 lettera  a)  sopprimere la
  parola:  sia.
  3. 16.
                                                     Turroni.
     All'articolo 3, comma 2 lettera  a)  sopprimere le
  parole:  che privata.
  3. 17.
                                                     Turroni.
     Al comma 2, alla lettera  a)  aggiungere la
  seguente:
       a-bis)  a concedere contributi per la costruzione, il
  recupero o l'acquisizione di alloggi da assegnare in locazione
  ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente
  legislazione nazionale e regionale per l'edilizia
  sovvenzionata.
  3. 5.
  Melilla, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio,
  Camoirano Andriollo, Cioni, Zagatti, Bargone.
     Al comma 2 sostituire le lettere da  b)  a  g)
  con le seguenti:
       b)  a concedere contributi per l'acquisto, il
  risanamento e la costruzione di immobili di proprietà pubblica
  in locazione e per la costruzione e l'acquisto di immobili da
  destinare alla locazione a canone convenzionato ai sensi degli
  articoli 8 e 9 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;
         c)  a concedere contributi per l'acquisto, la
  costruzione o il recupero di immobili da destinare a prima
  abitazione del beneficiario ai sensi dell'articolo 6 della
  legge 17 febbraio 1992, n. 179;
         d)  ad alimentare anche parzialmente i fondi
  regionali per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria
  costituiti ai sensi dell'articolo 10 della presente legge;
         e)  a concedere contributi per la realizzazione di
  interventi da destinare a particolari categorie sociali ai
  sensi dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;
         f)  a concedere contributi per la realizzazione di
  programmi integrati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17
  febbraio 1992, n. 179;
         g)  alla costituzione del fondo di rotazione per
  l'edilizia residenziale di cui all'articolo 11 della presente
  legge in misura non inferiore al venti per cento delle risorse
  annualmente disponibili fino al 1995 ed al dieci per cento per
  gli anni successivi.
  3. 29.
  Galli, Zanferrari Ambroso, Paladini, Cancian.
     Al comma 2, sostituire la lettera  b)  con la
  seguente:
       b)  ad anticipare le spese per le urbanizzazioni
  primarie e secondarie funzionalmente connesse con gli
  interventi di edilizia pubblica residenziale, anche
  contribuendo al fondo costituito ai sensi del successivo
  articolo 10 della presente legge.
  3. 7.
  Ronchi, Tripodi, Nuccio, Rapagnà, Mattioli, Mantovani
  Ramon, Turroni, Speranza.
 
                              Pag. 53
 
     All'articolo 3, comma 2 sopprimere la lettera  c).
  3. 18.
                                                     Turroni.
     Al comma 2, lettera  c)  sopprimere le parole da:
  in misura  fino alla fine della lettera.
  * 3. 8.
  Ronchi, Tripodi, Nuccio, Rapagnà, Mattioli, Mantovani
  Ramon, Turroni, Speranza.
     Al comma 2, lettera  c),  sostituire le parole da:
  in misura  fino alla parole:  gli anni successivi
  con le seguenti:  entro i limiti stabiliti in sede di
  riparto triennale.
  3. 28.
  Paladini, Zanferrari Ambroso, Galli.
     All'articolo 3, comma 2 lettera  d)  dopo le
  parole:  di interventi  aggiungere le seguenti:  di
  edilizia sovvenzionata.
  3. 20.
                                                     Turroni.
     Al comma 2, lettera  d)  sostituire le parole:
  da destinare a  con le seguenti:  destinati a risolvere
  i problemi abitativi di.
  3. 9.
  Tripodi, Mantovani Ramon, Speranza.
     All'articolo 3, comma 2 lettera  d)  dopo le
  parole:  categorie sociali  aggiungere le seguenti:
  così come individuate.
  3. 21.
                                                     Turroni.
     Al comma 2, lettera  d),  aggiungere in fine le
  seguenti parole:  entro i limiti stabiliti in sede di
  riparto triennale.
  3. 27.
  Zanferrari Ambroso, Galli, Cancian, Paladini.
     All'articolo 3, comma 2, sopprimere la lettera
  e).
  3. 22.
                                                     Turroni.
     Al comma 2, sostituire la lettera  f)  con le
  seguenti:
         f)  alla costruzione, acquisto e risanamento di
  alloggi pubblici;
         g)  alla costruzione di case albergo per studenti,
  persone anziane sole, lavoratori soli o lontani dalla
  famiglia, lavoratori immigrati, rifugiati e profughi;
         h)  a concedere contributi per la costruzione e
  l'acquisto di immobili da destinare alla locazione a canone
  convenzionato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 17
  febbraio 1992, n. 179.
  3. 30.
                                                    Paladini.
     Al comma 2 unire le lettere  f)  e  g)  con un
  nonché  e aggiungere in fine le parole:  dei programmi
  di recupero e del riassetto urbano.
  3. 26.
                                Zanferrari Ambroso, Paladini.
     Al comma 2, sostituire la lettera  f)  con le
  seguenti:
         f)  alla costruzione, acquisto e risanamento di
  alloggi pubblici da assegnare in locazione;
         f-bis)  a concedere contributi per la costruzione e
  l'acquisto di immobili da destinare alla locazione a canone
 
                              Pag. 54
 
  convenzionato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 17
  febbraio 1992 n. 179.
  3.10.
  Ronchi, Tripodi, Nuccio, Rapagnà, Mattioli, Mantovani
  Ramon, Turroni, Speranza.
     Al comma 2, lettera  f),  dopo la parola:
  acquisto  aggiungere le seguenti:  e recupero.
  3. 11.
  Tripodi, Mantovani Ramon, Speranza.
     All'articolo 3, comma 2 lettera  f)  sopprimere le
  parole:  e per la costruzione e l'acquisto di immobili da
  destinare alla locazione a canone convenzionato ai sensi degli
  articoli 8 e 9 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
  3. 23.
                                                     Turroni.
     Al comma 2, alla lettera  f),  aggiungere la
  seguente:
       f-bis)  alla costruzione di case albergo per
  studenti, persone anziane sole, lavoratori soli o lontani
  dalle famiglie, lavoratori immigrati, rifugiati e profughi.
  3. 12.
  Ronchi, Tripodi, Nuccio, Rapagnà, Mattioli, Ramon
  Mantovani, Turroni, Speranza.
     All'articolo 3, comma 2, sopprimere la lettera
  g).
  3. 24.
                                                     Turroni.
     Al comma 2, lettera  g)  dopo la parola
  realizzazione  aggiungere le seguenti:  di interventi
  di edilizia residenziale pubblica compresi in.
  * 3. 13.
  Ronchi, Tripodi, Nuccio, Rapagnà, Mattioli, Ramon
  Mantovani, Turroni, Speranza.
     Al comma 2, lettera  g)  dopo la parola
  realizzazione  aggiungere le seguenti:  di interventi
  di edilizia residenziale pubblica compresi in.
  * 3. 31.
                                                 Il Relatore.
     Sopprimere il comma 3.
  * 3. 25.
                                                     Turroni.
     Sopprimere il comma 3.
  *3. 14.
  Ronchi, Tripodi, Nuccio, Rapagnà, Mattioli, Ramon
  Mantovani, Turroni, Speranza.
     All'articolo 3 aggiungere il seguente:
                      Art.  3- bis.
  (Finanziamento del programma decennale di costruzione di
                  alloggi per i lavoratori).
     1.  E' istituito il Fondo nazionale per l'edilizia
  residenziale pubblica con i proventi derivanti:
       a)  dai contributi di cui alle lettere  b)  e
  c)  del primo comma dell'articolo 10 della legge 14
  febbraio 1963, n. 60;
         b)  dagli stanziamenti destinati all'edilizia
  residenziale pubblica a carico del bilancio dello Stato nella
  misura determinata annualmente dalla legge finanziaria;
 
                              Pag. 55
 
         c)  dai proventi delle alienazioni degli immobili
  di cui agli articoli 20 e 21 della presente legge.
     2.  A far data dal 1^ gennaio 1994 i contributi di cui alle
  lettere  b)  e  c)  del primo comma dell'articolo 10
  della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono dovuti da tutti i
  lavoratori dipendenti e da tutti i datori di lavoro pubblici e
  privati, ivi compreso lo Stato, e sono versati dai percettori
  direttamente dalla sezione autonoma per l'edilizia
  residenziale, istituita presso la Cassa depositi e prestiti ai
  sensi dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457.  Alla
  medesima sezione sono versati, altresì i contributi di cui
  all'articolo 12 della medesima legge n. 457 del 1978.
     3.  E' abrogata la lettera  a)  del primo comma
  dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60.
  3. 01.
                                                 Il Relatore.
     In qualità di relatore esprime quindi parere favorevole
  all'emendamento 3. 32 del Governo, ad esclusione delle lettere
  d)  ed  e)  del comma 2, sulle quali esprime parere
  contrario; esprime altresì parere contrario sugli emendamenti
  Ronchi 3. 2, Aimone Prina 3. 3 e 3. 3-bis;  favorevole
  sull'emendamento Tripodi 3. 4; contrario sugli emendamenti
  Turroni 3. 19 e 3. 15, Tripodi 3. 6, Turroni 3. 16 e 3. 17;
  invita i presentatori a ritirare l'emendamento Melilla 3. 5;
  favorevole all'emendamento Galli 3. 29; contrario agli
  emendamenti Ronchi 3. 7, Turroni 3. 18, Ronchi 3. 8;
  favorevole all'emendamento Paladini 3. 28; contrario agli
  emendamenti Turroni 3. 20, Tripodi 3. 9, Turroni 3. 21,
  Zanferrari Ambroso 3. 27, Turroni 3. 22, Paladini 3. 30,
  Zanferrari Ambroso 3. 26; parere favorevole agli emendamenti
  Ronchi 3. 10, Tripodi 3. 11 e Turroni 3. 23; contrario
  all'emendamento Ronchi 3. 12, Turroni 3. 24; favorevole agli
  identici emendamenti Ronchi 3. 13 e 3. 31 del relatore;
  contrario agli identici emendamenti Turroni 3. 25 e Ronchi 3.
  14.
     Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Achille
  CUTRERA, concorda con il relatore.  Riformula quindi la lettera
  e)  dell'emendamento 3. 32 del Governo nel senso di
  limitarla alle parole "edilizia abitativa".
     Il deputato Girolamo TRIPODI (gruppo di rifondazione
  comunista) ritiene opportuno sopprimere l'articolo 3, in
  quanto non condivide l'elencazione in legge delle finalità del
  fondo.
     Il deputato Augusto RIZZI (gruppo repubblicano)
  preannuncia il voto favorevole del suo gruppo all'emendamento
  3. 32 del Governo come riformulato.
     Il deputato Edo RONCHI (gruppo dei verdi) ritiene
  importante definire con più precisione le finalità prettamente
  sociali degli interventi di edilizia pubblica residenziale.
     Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Achille
  CUTRERA, fa osservare che l'emendamento 3. 32 non fa
  riferimento a finalità, ma al concetto di programmazione, pur
  non escludendo alcune finalità di natura sociale.
     Il deputato Mario BIASCI (gruppo della DC) ritiene
  improprio prevedere in una legge-quadro disposizioni di
  dettaglio come, ad esempio, quelle relative ad alcune
  particolari finalità.  Osserva inoltre che sarebbe più
  opportuno prevedere il fondo sociale in altro
  provvedimento.
     Il Presidente Renzo LUSETTI, relatore, propone di
  trasformare l'emendamento 3. 32 del Governo da sostitutivo
  dell'articolo 3 in aggiuntivo al medesimo articolo (3. 01),
  con il quale si istituisce il Fondo nazionale per l'edilizia
  residenziale pubblica.  L'articolo 3 del testo unificato
  verrebbe quindi a costituire un articolo 3- ter  con il
  quale prevedere le finalità del Fondo medesimo.
 
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     Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Achille
  CUTRERA, accoglie l'invito del relatore e presenta la seguente
  nuova formulazione dell'emendamento 3. 32:
     All'articolo 3 premettere il seguente:
                         Art.  03.
                 (Programmazione e attuazione
                      degli interventi).
     1.  Le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, predispongono e
  attuano i programmi di intervento in edilizia residenziale
  entro i limiti dei finanziamenti e degli indirizzi fissati dal
  CIPE ai sensi del presente articolo.
     2.  Il CIPE, previo parere della Conferenza permanente per
  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
  Trento e di Bolzano, su proposta del ministro dei lavori
  pubblici, approva:
         a)  gli indirizzi programmatici ed i criteri
  generali per la ripartizione delle risorse finanziarie;
         b)  il programma triennale di ripartizione delle
  risorse finanziarie fra le regioni e le province autonome per
  la realizzazione di interventi, anche attraverso programmi
  integrati, finalizzati al recupero e all'acquisizione di
  edifici da recuperare, ed interventi di nuove edificazione, da
  concedere prioritariamente in locazione, all'acquisizione
  delle aree e alla realizzazione di opere di urbanizzazione e
  di infrastrutturazione;
         c)  i criteri per l'assegnazione delle abitazioni,
  nonché le forme, le condizioni ed i parametri per l'accesso
  all'edilizia residenziale assistita da agevolazioni e
  contributi pubblici;
         d)  la quota delle risorse finanziarie da destinare
  al finanziamento di iniziative di studi e ricerche nel settore
  dell'edilizia abitativa.
     3.  Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base dei
  risultati della verifica dello stato di attuazione dei
  programmi e delle indagini conoscitive, predispone la proposta
  di programma triennale di ripartizione delle risorse
  finanziarie.
  3. 02.  (ex  3. 32.)
                                                  Il Governo.
     Sottolinea inoltre la necessità che dell'articolo 3 del
  testo unificato siano mantenute soltanto le finalità di cui
  alle lettere  a), b),  e  c)  del comma 2, e sia
  previsto che comunque tutte le iniziative già previste dalla
  legge per interventi nel settore dell'edilizia residenziale
  pubblica possano far ricorso alle risorse dell'istituendo
  Fondo.  Sottolinea infine il fatto che comunque l'emendamento
  3. 02   del Governo accoglie tutte le esigenze prospettate
  dagli emendamenti riferiti all'articolo 3.
     La Commissione approva quindi l'articolo aggiuntivo 3. 02
    del Governo e passa all'esame dell'articolo aggiuntivo
  3. 01 del relatore, consentendo alla proposta del relatore di
  accantonare l'articolo 3 del testo unificato.
     Il deputato Girolamo TRIPODI (gruppo di rifondazione
  comunista) esprime forti perplessità sull'impostazione del
  Fondo nazionale di cui all'articolo aggiuntivo 3. 01, in
  quanto la natura mista della contribuzione potrebbe
  riperpetuare disposizioni che, nel caso della GESCAL, hanno
  già comportato la censura della Corte costituzionale.  Lamenta
  infatti l'eventualità che a fronte di una elevata
  contribuzione da parte dei lavoratori dipendenti al Fondo, vi
  sia una esigua quota a carico dello Stato o da proventi
  derivanti dall'alienazione degli alloggi.
     Il Presidente Renzo LUSETTI, stanti imminenti votazioni
  qualificate in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad
  altra seduta.
 
     La seduta termina alle 17,45.
 
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