| Il relatore Di Laura Frattura (gruppo della DC) ricorda
che il decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia
di edilizia sanitaria reitera, con alcune modificazioni,
l'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 179, tenendo
conto delle osservazioni e degli orientamenti emersi durante
l'esame parlamentare del decreto-legge n. 179 e delle
indicazioni della conferenza Stato-regioni. Osserva che
l'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (finanziaria
per il 1988), autorizza l'esecuzione di un programma
pluriennale di interventi di ristrutturazione edilizia e di
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e
di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non
autosufficienti, per l'importo complessivo di 30.000 miliardi.
Al finanziamento di tali interventi si provvede mediante
operazioni di mutuo che le regioni sono autorizzate ad
effettuare con la BEI, la Cassa depositi e prestiti abilitati
(con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il
Ministro della sanità). La procedura per l'assegnazione dei
mutui risulta da una procedura alquanto complessa: il Ministro
della sanità è incaricato anzitutto di istituire con proprio
decreto un Nucleo di valutazione, quindi di definire con altro
decreto i criteri generali per la programmazione degli
interventi (finalizzati ad una serie di obiettivi
dettagliatamente elencati dalla legge stessa). Le regioni
quindi, entro 4 mesi dalla pubblicazione del decreto del
Ministro della sanità, predispongono il programma di
interventi per il quale chiedono il finanziamento; sulla base
dei programmi regionali il Ministro della sanità predispone il
programma nazionale che deve essere approvato dal CIPE. Per il
triennio 1988-1990 il limite complessivo dei mutui è
determinato in 10.000 miliardi dei quali 3.000 per il 1988 e
3.500 per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le regioni e le
province autonome presentano i progetti suscettibili di
immediata realizzazione, che sono sottoposti al vaglio di
conformità del Ministero della sanità e quindi
all'approvazione del CIPE. Nonostante l'emanazione di numerosi
atti amministrativi e di delibere CIPE in materia di
attuazione dell'articolo 20, il programma di interventi in
materia di edilizia sanitaria risulta sostanzialmente
inattuato. La legge 5 giugno 1990, n. 135, "Programma di
interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS" ha
in seguito autorizzato l'attuazione di interventi per la
costruzione e la ristrutturazione dei reparti di ricovero per
malattie infettive, la realizzazione di spazi per attività di
day-hospital e il potenziamento dei laboratori di virologia,
microbiologia e immunologia negli ospedali, per un ammontare
di lire 2.100 miliardi da reperire nell'ambito della prima
tranche di 10.000 miliardi di cui all'articolo 20 della legge
67/88. Anche gli interventi previsti dalla legge 135/1990 (e
ulteriormente specificati dal D.M. 27 ottobre 1990) risultano
sostanzialmente inattuati. Da segnalare, in materia di mutui
destinati all'edilizia sanitaria, il decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333 (convertito con modificazioni della legge
359/1992) che, all'articolo 1, ha disposto la sospensione fino
al 31 dicembre 1992 della concessione di mutui alle regioni da
parte della Cassa depositi e prestiti, inclusi quelli
dell'articolo 20 della legge 67/88, ad esclusione di quelli
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concernenti gli interventi finalizzati alla lotta contro
l'AIDS; in seguito, la legge 23 dicembre 1992, n. 498,
all'articolo 1, ha prorogato la sospensione della concessione
dei mutui al 31 dicembre 1993, ad esclusione, oltre che dei
mutui destinati alla lotta all'AIDS, anche dei 1.500 miliardi
previsti dalla legge finanziaria per il 1993 (L. 500/1992) a
carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale.
L'articolo 1 del decreto-legge in esame stabilisce al
comma 1 che a decorrere dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto decadono le convenzioni
stipulate dal Ministro della sanità con le concessionarie di
servizi per l'esecuzione del programma relativo agli
interventi finalizzati alla lotta all'AIDS come individuati
dall'articolo 1 comma 1, lettera b) della legge 135/1990
(costruzione e ristrutturazione dei reparti di ricovero per
malattie infettive, realizzazione di spazi per attività di day
hospidal, istituzione o potenziamento di laboratori di
virologia, microbiologia e immunologia); alle concessionarie
sono comunque dovuti i corrispettivi previsti dalle
convenzioni relativamente al lavoro svolto. La prosecuzione
del programma (comma 2) è affidata direttamente alle regioni,
alle università con policlinici a gestione diretta e agli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sulla base
del piano di intervento già approvato nonché dei successivi
aggiornamenti apportati al piano delle regioni. A tal fine il
Ministero della sanità provvede entro 60 giorni (comma 3) a
trasmettere a ciascuna regione, università e istituto di
ricovero e cura i programmi esecutivi ed i relativi progetti
di massima approvati dal nucleo di valutazione. E' prevista,
recependo un apposito emendamento approvato dal Senato della
Repubblica in sede di esame del decreto-legge 179/1993, la
verifica in sede di conferenza permanente Stato-regioni dello
stato di attuazione degli interventi già iniziati a qualsiasi
titolo nelle singole regioni, che devono comunque essere
completati; le regioni, le università e gli istituti di
ricovero e cura continuano ad avvalersi delle concessionarie
già convenzionate, ridefinendo i contenuti della
collabiorazione e le relative competenze economiche.
L'articolo 2 stabilisce che le conferenze regionali
previste, al fine di consentire l'immediata realizzazione
degli interventi per la prevenzione e la lotta all'aids,
dall'articolo 3 della legge n. 135 del 1990, sono promosse dal
Commissario di Governo competente per regione e presiedute dal
presidente della giunta regionale. Restano comunque valide le
conferenze promosse dal Ministro della sanità e già svoltesi
alla data di entrata in vigore del decreto; in assenza di
unanimità nelle conferenze regionali, su richiesta del
Ministro della sanità, si provvede con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri. Preannuncia la presentazione di
emendamenti, sui quali ha già acquisito il consenso del
ministro della sanità.
L'articolo 3 del decreto in esame recepisce completamente
una serie di emendamenti approvati dal Senato in sede di
conversione del decreto-legge n. 179 del 1993:
comma 1: entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto in esame il CIPE, in
conformità alle decisioni assunte dalla Conferenza
Stato-regioni, approva il programma degli interventi e la
ripartizione dei finanziamenti;
comma 2: alla realizzazione del programma di costruzione
e di ristrutturazione di opere previsto ai fini della
prevenzione e della lotta all'AIDS gli enti competenti
provvedono mediante contrazione di mutui con la BEI, la Cassa
depositi e prestiti e le aziende abilitate con decreto del
Ministro del tesoro e della sanità, nell'ambito della cifra
complessiva di 2.100 miliardi;
comma 3: gli oneri di ammortamento dei mutui sono
assunti a carico del bilancio dello Stato;
comma 4: gli organi regionali competenti accertano che
la progettazione esecutiva degli interventi di cui
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all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 siano completi di
tutti gli elaborati tecnici e conformi al programa
approvato;
comma 5: sono abrogati i commi 5 e 7 dell'articolo 2
della legge n. 135 del 1990 (che prevedevano il parere di
conformità del nucleo di valutazione del Ministero della
sanità sui progetti di cui all'articolo 20 della legge n. 67
del 1988 e la composizione delle commissioni giudicatrici
nelle gare per l'assegnazione dei contratti di appalto);
comma 6: prevede la non applicabilità dell'articolo 1
della legge n. 717 del 1949 "Norme per l'arte negli edifici
pubblici" alle opere eseguite ai sensi della legge n. 67 del
1988, articolo 20, e della legge n. 135 del 1990. L'articolo 1
della legge citata prevede che le amministrazioni statali, le
regioni, le province, i comuni e gli enti pubblici che
provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici
pubblici debbano destinate all'abbellimento degli stessi
mediante opere d'arte una quota non inferiore al 2 per cento
della spesa totale prevista nel progetto.
L'articolo 4 del decreto-legge in esame, con una novella
all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, dispone una
modifica nella procedura di approvazione dei progetti
attuativi del programma di edilizia sanitaria; un apposito
comma 5- bis, da aggiungere all'articolo 20, dispone
infatti che a partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto i progetti attuativi, con l'esclusione di
quelli già approvati dal CIPE, sono approvati dagli organi
regionali, che ne accertano la conformità agli studi di
fattibilità approvati dal Ministero della sanità. Le regioni,
quindi, presentano al CIPE l'istanza per il finanziamento; le
modalità della presentazione dell'istanza sono determinate con
decreto del Ministro del bilancio di concerto con il Ministro
del tesoro e della sanità. Il comma 2 dell'articolo 4
specifica che in conseguenza al trasferimento delle competenze
definito al comma 1 il nucleo di valutazione è sciolto e
l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 20 della legge n.
67 del 1988 è abrogato. E' l'articolo più importante del
provvedimento. Ricorda che il ministro della sanità ha già
diramato una circolare applicativa con l'obiettivo di
accelerare e semplificare i programmi di esecuzione di
interventi.
L'articolo 5, infine, al comma 1 stabilisce che per gli
interventi di costruzioni e ristrutturazioni attuati ai sensi
della legge n. 135 del 1990, per i quali sia accertata, in
sede di conferenza regionale, l'impossibilità di disporre di
superfici destinabili a parcheggi, si consente una deroga
dalla norma di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 122
del 1989 (la disposizione ricordata, confluita nell'articolo
41- sexies della legge 17 agosto 1942, n. 2250 "Legge
urbanistica", riserva nelle nuove costruzioni appositi spazi
per parcheggi in misura non inferiore a un metro quadrato per
ogni 10 metri cubi di costruzione).
Il comma 2 specifica che per gli stessi interventi di
costruzioni e ristrutturazioini non si applicano le
"Istruzioni per le costruzioni ospedaliere" di cu al D.C.G. 20
luglio 1939.
Illustra quindi gli emendamenti presentati che si
riferiscono agli articoli 1, 2 e 4.
In conclusione stante le ragioni di urgenza auspica una
rapida approvazione affinché il provvedimento possa essere
inviato quanto prima al Senato.
Il deputato Sergio CASTELLANETA (gruppo della lega nord)
esprime il proprio sconcerto di fronte alla preannunciata
presentazione da parte del relatore di emendamenti al
decreto-legge, che pure reitera un precedente provvedimento
decaduto e i cui termini scadono all'inizio del mese di
ottobre. Oltretutto, il relatore afferma che tali emendamenti
hanno avuto il preventivo consenso del ministro della sanità
sarebbe stato quindi più opportuno una nuova formulazione del
provvedimento da parte del Governo. Questa situazione, insieme
alla incredibile vicenda del pagamento della quota per
l'assistenza del medico di base, rappresenta un segno del caos
del settore sanitario, che non può non preoccupare. In
conclusione, non può non sottolineare che il dibattito
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parlamentare sembra essere completamente avulso dalla realtà
del Paese e dalle attese della gente, a fronte di una
situazione certamente grave.
Il deputato Gabriele RENZULLI (gruppo del PSI) sottolinea
le novità contenute nel decreto-legge, che è suo avviso fonte
di semplificazione delle procedure e delle competenze. Molta
attenzione si deve fare al contenuto dell'articolo 4 che si
riferisce alla fase transitoria, affinché il lavoro effettuato
dagli organi di valutazione possa essere acquisito dalle
Regioni al fine di facilitare il procedimento dell'iter.
Ritiene che gli emendamenti preannunciati dal relatore tengano
conto delle indicazioni della conferenza Stato-Regioni. In
particolare condivide la soppressione del nucleo di
valutazione presso il Ministero della sanità che si è rivelato
uno strumento non utile per gli scopi per cui era stato
costituito. Si augura ora che vengano attentamente valutate le
competenze attribuite al nucleo di valutazione presso il
Ministero del bilancio.
In conclusione, sottolinea l'opportunità che il Governo
consegni un quadro complessivo di quanto è stato fatto finora
dalle concessionarie di servizi, affinché la regioni possano
meglio proseguire nella attuazione delle finalità del presente
provvedimento.
Il deputato Giulio CONTI (gruppo del MSI-destra nazionale)
ritiene che in un periodo in cui si chiedono a tutti risparmi
di spesa, sia assurdo stanziare 2.100 miliardi per la
costruzione di nuovi ospedali, soprattuto quando si assiste
alla chiusura di strutture che potrebbero essere ristrutturate
e riadattate. Ritiene che le aspettative di un miglioramento
del servizio sanitario affidato interamente alle regioni si
basino sul nulla. Concorda con le critiche all'operato del
Ministero della sanità, ma regionalizzare anche gli interventi
nei confronti dell'AIDS non è né saggio né funzionale.
Il deputato Teresio DELFINO (gruppo della DC) non può che
esprimere una valutazione positiva sul decreto-legge, che
snellisce le procedure oggi esistenti. Si augura che i
progetti già definiti dal nucleo di valutazione costituiscano
oggetto di un intervento prioritario, anche al fine di evitare
un sicuro spreco di risorse, qualora le regioni dovessero
iniziare ancora una volta le procedure dall'inizio.
Il deputato Maria Grazia SESTERO GIANOTTI (gruppo di
rifondazione comunista) sottolinea in primo luogo i risultati
negativi della scelta del Governo di procedere ad interventi
in settori particolarmente delicati, con leggi speciali, in
tal modo oltrettutto si indirizzano investimenti senza che le
regioni abbiano alcuna capacità di scelta e di verifica in
materia. Senza contare che talvolta, come nel caso della legge
n. 135 scelte del genere hanno avuto chiare finalità
criminali. E' utile quindi procedere ad uno smantellamento
generale del sistema e procedere ad un vero taglio con il
passato. Vanno recisi i colleganenti con le concessionarie,
che in verià risultano essere i tre raggruppamenti più
importanti che operano in Italia, tutti peraltro sotto
inchiesta giudiziaria, che operavano in un continuo intreccio
con il mondo politico. Ritiene che l'articolo 1 vada
ulteriormente modificato affinché le concessionarie siano
escluse totalmente dai rapporti con i poteri pubblici.
Sottolinea che non ha avuto ancora risposta alla richiesta
avanzata più volte al ministro della sanità di avere lo stato
della situazione dei progetti presentati.
Quanto all'articolo 5 è contraria alla previsione della
deroga all'articolo 2 della legge 24 marzo, 1989 n. 122, che
impone adeguati spazi per i parcheggi, cosI come alla deroga
al decreto del capo del Governo del 20 luglio 1939.
Il deputato Lalla TRUPIA ABATE (gruppo del PDS) ritiene
che non si possono non riconoscere le condizioni di urgenza al
provvedimento in esame. Andrebbe attentamente valutato quali
possano essere gli interventi più utili per combattere l'AIDS.
Da parte di qualificati ambienti scientifici si espreme
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perplessità sulla scelta di procedere ad un incremento
dell'edilizia ospedaliera, ritendo più utile potenziare le
iniziative per le cure a domicilio, considerato anche
l'andamento della malattia. Il decreto in ogni caso contiene
scelte positive, si da un colpo al centralismo, si va ad una
regionalizzazione decisa. In tal modo non solo si potrà far
fronte ad inefficienze - in particolare a quelle del nucleo di
valutazione - ma si andrà verso una responsabilizzazione delle
regioni. Ritiene necessario assumere ogni iniziativa a favore
della trasparenza e della moralizzazione ed è quindi positivo
che si interrompano i rapporti con le concessionarie. Ritiene
utile una modifica del comma 3 dell'articolo 1 nel senso di
prevedere che nella prosecuzione del programma, le regioni, le
università e gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico possano avvalersi delle concessionarie. Quanto
all'articolo 4 ritiene che tutti i progetti attuativi
dell'articolo 20 della legge 11 nmarzo 1988 n, 67 debbano
essere approvati dai competenti organi regionali e per questo
debba essere soppresso l'inciso che prevede l'esclusione di
quelli già approvati dal CIPE.
Il deputato Vasco GIANNOTTI (gruppo del PDS) riferendosi
agli interventi previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67 osserva che alcuni sono progetti già valutati dal
nucleo di valutazione costituito presso il ministero della
sanità non sono stati ancora esaminati e finanziati dal CIPE.
Ritiene che ad essi deve essere garantito il finanziamento
previsto.
Il deputato Eugenio JANNELLI (gruppo del PDS) sottolinea
la necessità di controlli, non solo sulla spesa, ma anche
sulle sedi e sulle strutture: in Campania operano almeno
quattro ospedali che non funzionano e possono essere
ristrutturati.
Il Sottosegretario di Stato per la sanità Publio FIORI
osserva che la filosofia del provvedimento non ignora la
situazione che si è verificata a seguito delle numerose
inchieste giudiziarie per l'erogazione di tangenti e la
ragione principale del provvedimento non è stato solo di dare
spazio agli enti locali, ma di affidare ad essi una piena
capacità decisionale sui progetti. Per questo il decreto-legge
fa la scelta di privilegiare la responsabilità politica delle
regioni quanto alla scelta di procedere alla realizzazione e
al completamento di una determinata opera edilizia.
Sottolinea la giusta scelta del Governo, e l'esigenza che
il decreto-legge sia rapidamente valutato e conferma la
disponibilità a valutare gli emendamenti che saranno
presentati.
Il deputato Vasco GlANNOTTI (gruppo del PDS), a seguito di
una richiesta di chiarimenti del deputato Casilli, sottolinea
che il nucleo di valutazione costituito presso il Ministero
della sanità ha approvato progetti relativi ad ospedali e
residenze per anziani, che però non sono stati ancora
esaminati dal ClPE: ritiene che ad essi debba essere garantito
il finanziamento.
Il deputato Fernando DI LAURA FRATTURA (gruppo della DC)
intervendo per la replica osserva che il decreto-legge è
costituito da due parte diverse: gli articoli 1, 2 e 3
riguardo la legge 5 giugno 1990 n, 135 contenente interventi
per l'AIDS, mentre gli articoli 4 e 5 si riferiscono alla
legge n. 67 del 1988. Gli emendamenti che intende presentare
vanno nel senso delle osservazioni espresse durante la
discussione, oltre a recepire le indicazioni della Conferenza
Stato-Regioni. Valuterà attentamente, sentendo anche
l'opinione del Governo, la proposta di modifica al comma 3
dell'articolo 1 nel senso di prevedere che le regioni, le
università e gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico possano avvalersi delle concessionarie.
Il Presidente Raffele FARIGU ritiene che possa
considerarsi chiuso l'esame preliminare in modo da procedere
nella prossima seduta all'esame degli emendamenti.
Il deputato Roberto CALDEROLI (gruppo della lega nord)
ritiene che si possa procedere all'esame degli emendamenti
anche la prossima settimana.
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Il deputato Maria Grazia SESTERO GIANOTTI (gruppo di
rifondazione comunista) chiede al Governo di consegnare alla
Commissione un elenco completo dello stato dei progetti che si
riferiscono all'attuazione dell'articolo 20 della legge n. 67
del 1988.
Il Presidente Raffaele FARIGU rinvia il seguito dell'esame
alla seduta di domani.
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