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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


68979
SMC0226-0035
Bollettino Giunte e Commissioni n. 226 del 15 settembre 1993 - edizione definitiva - (SMC11-226)
(suddiviso in 47 Unità Documento)
Unità Documento n.35 (che inizia a pag.74 dello stampato)
              ...XII COMMISSIONE PERMANENTE
                       (Affari sociali)
 
IN SEDE REFERENTE
C3052. LAVCOMM
C3052.
Disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 1993, n. 279, recante disposizioni urgenti in materia di edilizia sanitaria (3052). (Parere della I, della V, della VI, della VII, della VIII e della XI Commissione).
(Esame e rinvio).
Mercoledì 15 settembre 1993, ore 15. - Presidenza del Presidente Lino ARMELLIN. - Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Publio Fiori.
ZZSMC ZZRES ZZSMC150993 ZZSMC930915 ZZSMC000993 ZZSMC000093 ZZSMC226 ZZ11 ZZD ZZC12 ZZRE ZZHH ZZII
     Il relatore Di Laura Frattura (gruppo della DC) ricorda
  che il decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia
  di edilizia sanitaria reitera, con alcune modificazioni,
  l'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 179, tenendo
  conto delle osservazioni e degli orientamenti emersi durante
  l'esame parlamentare del decreto-legge n. 179 e delle
  indicazioni della conferenza Stato-regioni.  Osserva che
  l'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (finanziaria
  per il 1988), autorizza l'esecuzione di un programma
  pluriennale di interventi di ristrutturazione edilizia e di
  ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e
  di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non
  autosufficienti, per l'importo complessivo di 30.000 miliardi.
  Al finanziamento di tali interventi si provvede mediante
  operazioni di mutuo che le regioni sono autorizzate ad
  effettuare con la BEI, la Cassa depositi e prestiti abilitati
  (con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il
  Ministro della sanità).  La procedura per l'assegnazione dei
  mutui risulta da una procedura alquanto complessa: il Ministro
  della sanità è incaricato anzitutto di istituire con proprio
  decreto un Nucleo di valutazione, quindi di definire con altro
  decreto i criteri generali per la programmazione degli
  interventi (finalizzati ad una serie di obiettivi
  dettagliatamente elencati dalla legge stessa).  Le regioni
  quindi, entro 4 mesi dalla pubblicazione del decreto del
  Ministro della sanità, predispongono il programma di
  interventi per il quale chiedono il finanziamento; sulla base
  dei programmi regionali il Ministro della sanità predispone il
  programma nazionale che deve essere approvato dal CIPE.  Per il
  triennio 1988-1990 il limite complessivo dei mutui è
  determinato in 10.000 miliardi dei quali 3.000 per il 1988 e
  3.500 per ciascuno degli anni 1989 e 1990.  Le regioni e le
  province autonome presentano i progetti suscettibili di
  immediata realizzazione, che sono sottoposti al vaglio di
  conformità del Ministero della sanità e quindi
  all'approvazione del CIPE.  Nonostante l'emanazione di numerosi
  atti amministrativi e di delibere CIPE in materia di
  attuazione dell'articolo 20, il programma di interventi in
  materia di edilizia sanitaria risulta sostanzialmente
  inattuato.  La legge 5 giugno 1990, n. 135, "Programma di
  interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS" ha
  in seguito autorizzato l'attuazione di interventi per la
  costruzione e la ristrutturazione dei reparti di ricovero per
  malattie infettive, la realizzazione di spazi per attività di
  day-hospital e il potenziamento dei laboratori di virologia,
  microbiologia e immunologia negli ospedali, per un ammontare
  di lire 2.100 miliardi da reperire nell'ambito della prima
  tranche di 10.000 miliardi di cui all'articolo 20 della legge
  67/88.  Anche gli interventi previsti dalla legge 135/1990 (e
  ulteriormente specificati dal D.M. 27 ottobre 1990) risultano
  sostanzialmente inattuati.  Da segnalare, in materia di mutui
  destinati all'edilizia sanitaria, il decreto-legge 11 luglio
  1992, n. 333 (convertito con modificazioni della legge
  359/1992) che, all'articolo 1, ha disposto la sospensione fino
  al 31 dicembre 1992 della concessione di mutui alle regioni da
  parte della Cassa depositi e prestiti, inclusi quelli
  dell'articolo 20 della legge 67/88, ad esclusione di quelli
 
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  concernenti gli interventi finalizzati alla lotta contro
  l'AIDS; in seguito, la legge 23 dicembre 1992, n. 498,
  all'articolo 1, ha prorogato la sospensione della concessione
  dei mutui al 31 dicembre 1993, ad esclusione, oltre che dei
  mutui destinati alla lotta all'AIDS, anche dei 1.500 miliardi
  previsti dalla legge finanziaria per il 1993 (L. 500/1992) a
  carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale.
     L'articolo 1 del decreto-legge in esame stabilisce al
  comma 1 che a decorrere dall'entrata in vigore della legge di
  conversione del presente decreto decadono le convenzioni
  stipulate dal Ministro della sanità con le concessionarie di
  servizi per l'esecuzione del programma relativo agli
  interventi finalizzati alla lotta all'AIDS come individuati
  dall'articolo 1 comma 1, lettera  b)  della legge 135/1990
  (costruzione e ristrutturazione dei reparti di ricovero per
  malattie infettive, realizzazione di spazi per attività di day
  hospidal, istituzione o potenziamento di laboratori di
  virologia, microbiologia e immunologia); alle concessionarie
  sono comunque dovuti i corrispettivi previsti dalle
  convenzioni relativamente al lavoro svolto.  La prosecuzione
  del programma (comma 2) è affidata direttamente alle regioni,
  alle università con policlinici a gestione diretta e agli
  istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sulla base
  del piano di intervento già approvato nonché dei successivi
  aggiornamenti apportati al piano delle regioni.  A tal fine il
  Ministero della sanità provvede entro 60 giorni (comma 3) a
  trasmettere a ciascuna regione, università e istituto di
  ricovero e cura i programmi esecutivi ed i relativi progetti
  di massima approvati dal nucleo di valutazione.  E' prevista,
  recependo un apposito emendamento approvato dal Senato della
  Repubblica in sede di esame del decreto-legge 179/1993, la
  verifica in sede di conferenza permanente Stato-regioni dello
  stato di attuazione degli interventi già iniziati a qualsiasi
  titolo nelle singole regioni, che devono comunque essere
  completati; le regioni, le università e gli istituti di
  ricovero e cura continuano ad avvalersi delle concessionarie
  già convenzionate, ridefinendo i contenuti della
  collabiorazione e le relative competenze economiche.
     L'articolo 2 stabilisce che le conferenze regionali
  previste, al fine di consentire l'immediata realizzazione
  degli interventi per la prevenzione e la lotta all'aids,
  dall'articolo 3 della legge n. 135 del 1990, sono promosse dal
  Commissario di Governo competente per regione e presiedute dal
  presidente della giunta regionale.  Restano comunque valide le
  conferenze promosse dal Ministro della sanità e già svoltesi
  alla data di entrata in vigore del decreto; in assenza di
  unanimità nelle conferenze regionali, su richiesta del
  Ministro della sanità, si provvede con decreto del Presidente
  del Consiglio dei ministri.  Preannuncia la presentazione di
  emendamenti, sui quali ha già acquisito il consenso del
  ministro della sanità.
     L'articolo 3 del decreto in esame recepisce completamente
  una serie di emendamenti approvati dal Senato in sede di
  conversione del decreto-legge n. 179 del 1993:
       comma 1: entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
  della legge di conversione del decreto in esame il CIPE, in
  conformità alle decisioni assunte dalla Conferenza
  Stato-regioni, approva il programma degli interventi e la
  ripartizione dei finanziamenti;
       comma 2: alla realizzazione del programma di costruzione
  e di ristrutturazione di opere previsto ai fini della
  prevenzione e della lotta all'AIDS gli enti competenti
  provvedono mediante contrazione di mutui con la BEI, la Cassa
  depositi e prestiti e le aziende abilitate con decreto del
  Ministro del tesoro e della sanità, nell'ambito della cifra
  complessiva di 2.100 miliardi;
       comma 3: gli oneri di ammortamento dei mutui sono
  assunti a carico del bilancio dello Stato;
       comma 4: gli organi regionali competenti accertano che
  la progettazione esecutiva degli interventi di cui
 
                              Pag. 76
 
  all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 siano completi di
  tutti gli elaborati tecnici e conformi al programa
  approvato;
       comma 5: sono abrogati i commi 5 e 7 dell'articolo 2
  della legge n. 135 del 1990 (che prevedevano il parere di
  conformità del nucleo di valutazione del Ministero della
  sanità sui progetti di cui all'articolo 20 della legge n. 67
  del 1988 e la composizione delle commissioni giudicatrici
  nelle gare per l'assegnazione dei contratti di appalto);
       comma 6: prevede la non applicabilità dell'articolo 1
  della legge n. 717 del 1949 "Norme per l'arte negli edifici
  pubblici" alle opere eseguite ai sensi della legge n. 67 del
  1988, articolo 20, e della legge n. 135 del 1990.  L'articolo 1
  della legge citata prevede che le amministrazioni statali, le
  regioni, le province, i comuni e gli enti pubblici che
  provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici
  pubblici debbano destinate all'abbellimento degli stessi
  mediante opere d'arte una quota non inferiore al 2 per cento
  della spesa totale prevista nel progetto.
     L'articolo 4 del decreto-legge in esame, con una novella
  all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, dispone una
  modifica nella procedura di approvazione dei progetti
  attuativi del programma di edilizia sanitaria; un apposito
  comma 5- bis,  da aggiungere all'articolo 20, dispone
  infatti che a partire dalla data di entrata in vigore del
  presente decreto i progetti attuativi, con l'esclusione di
  quelli già approvati dal CIPE, sono approvati dagli organi
  regionali, che ne accertano la conformità agli studi di
  fattibilità approvati dal Ministero della sanità.  Le regioni,
  quindi, presentano al CIPE l'istanza per il finanziamento; le
  modalità della presentazione dell'istanza sono determinate con
  decreto del Ministro del bilancio di concerto con il Ministro
  del tesoro e della sanità.  Il comma 2 dell'articolo 4
  specifica che in conseguenza al trasferimento delle competenze
  definito al comma 1 il nucleo di valutazione è sciolto e
  l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 20 della legge n.
  67 del 1988 è abrogato.  E' l'articolo più importante del
  provvedimento.  Ricorda che il ministro della sanità ha già
  diramato una circolare applicativa con l'obiettivo di
  accelerare e semplificare i programmi di esecuzione di
  interventi.
     L'articolo 5, infine, al comma 1 stabilisce che per gli
  interventi di costruzioni e ristrutturazioni attuati ai sensi
  della legge n. 135 del 1990, per i quali sia accertata, in
  sede di conferenza regionale, l'impossibilità di disporre di
  superfici destinabili a parcheggi, si consente una deroga
  dalla norma di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 122
  del 1989 (la disposizione ricordata, confluita nell'articolo
  41- sexies  della legge 17 agosto 1942, n. 2250 "Legge
  urbanistica", riserva nelle nuove costruzioni appositi spazi
  per parcheggi in misura non inferiore a un metro quadrato per
  ogni 10 metri cubi di costruzione).
     Il comma 2 specifica che per gli stessi interventi di
  costruzioni e ristrutturazioini non si applicano le
  "Istruzioni per le costruzioni ospedaliere" di cu al D.C.G. 20
  luglio 1939.
     Illustra quindi gli emendamenti presentati che si
  riferiscono agli articoli 1, 2 e 4.
     In conclusione stante le ragioni di urgenza auspica una
  rapida approvazione affinché il provvedimento possa essere
  inviato quanto prima al Senato.
     Il deputato Sergio CASTELLANETA (gruppo della lega nord)
  esprime il proprio sconcerto di fronte alla preannunciata
  presentazione da parte del relatore di emendamenti al
  decreto-legge, che pure reitera un precedente provvedimento
  decaduto e i cui termini scadono all'inizio del mese di
  ottobre.  Oltretutto, il relatore afferma che tali emendamenti
  hanno avuto il preventivo consenso del ministro della sanità
  sarebbe stato quindi più opportuno una nuova formulazione del
  provvedimento da parte del Governo.  Questa situazione, insieme
  alla incredibile vicenda del pagamento della quota per
  l'assistenza del medico di base, rappresenta un segno del caos
  del settore sanitario, che non può non preoccupare.  In
  conclusione, non può non sottolineare che il dibattito
 
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  parlamentare sembra essere completamente avulso dalla realtà
  del Paese e dalle attese della gente, a fronte di una
  situazione certamente grave.
     Il deputato Gabriele RENZULLI (gruppo del PSI) sottolinea
  le novità contenute nel decreto-legge, che è suo avviso fonte
  di semplificazione delle procedure e delle competenze.  Molta
  attenzione si deve fare al contenuto dell'articolo 4 che si
  riferisce alla fase transitoria, affinché il lavoro effettuato
  dagli organi di valutazione possa essere acquisito dalle
  Regioni al fine di facilitare il procedimento dell'iter.
  Ritiene che gli emendamenti preannunciati dal relatore tengano
  conto delle indicazioni della conferenza Stato-Regioni.  In
  particolare condivide la soppressione del nucleo di
  valutazione presso il Ministero della sanità che si è rivelato
  uno strumento non utile per gli scopi per cui era stato
  costituito.  Si augura ora che vengano attentamente valutate le
  competenze attribuite al nucleo di valutazione presso il
  Ministero del bilancio.
     In conclusione, sottolinea l'opportunità che il Governo
  consegni un quadro complessivo di quanto è stato fatto finora
  dalle concessionarie di servizi, affinché la regioni possano
  meglio proseguire nella attuazione delle finalità del presente
  provvedimento.
     Il deputato Giulio CONTI (gruppo del MSI-destra nazionale)
  ritiene che in un periodo in cui si chiedono a tutti risparmi
  di spesa, sia assurdo stanziare 2.100 miliardi per la
  costruzione di nuovi ospedali, soprattuto quando si assiste
  alla chiusura di strutture che potrebbero essere ristrutturate
  e riadattate.  Ritiene che le aspettative di un miglioramento
  del servizio sanitario affidato interamente alle regioni si
  basino sul nulla.  Concorda con le critiche all'operato del
  Ministero della sanità, ma regionalizzare anche gli interventi
  nei confronti dell'AIDS non è né saggio né funzionale.
     Il deputato Teresio DELFINO (gruppo della DC) non può che
  esprimere una valutazione positiva sul decreto-legge, che
  snellisce le procedure oggi esistenti.  Si augura che i
  progetti già definiti dal nucleo di valutazione costituiscano
  oggetto di un intervento prioritario, anche al fine di evitare
  un sicuro spreco di risorse, qualora le regioni dovessero
  iniziare ancora una volta le procedure dall'inizio.
     Il deputato Maria Grazia SESTERO GIANOTTI (gruppo di
  rifondazione comunista) sottolinea in primo luogo i risultati
  negativi della scelta del Governo di procedere ad interventi
  in settori particolarmente delicati, con leggi speciali, in
  tal modo oltrettutto si indirizzano investimenti senza che le
  regioni abbiano alcuna capacità di scelta e di verifica in
  materia.  Senza contare che talvolta, come nel caso della legge
  n. 135 scelte del genere hanno avuto chiare finalità
  criminali.  E' utile quindi procedere ad uno smantellamento
  generale del sistema e procedere ad un vero taglio con il
  passato.  Vanno recisi i colleganenti con le concessionarie,
  che in verià risultano essere i tre raggruppamenti più
  importanti che operano in Italia, tutti peraltro sotto
  inchiesta giudiziaria, che operavano in un continuo intreccio
  con il mondo politico.  Ritiene che l'articolo 1 vada
  ulteriormente modificato affinché le concessionarie siano
  escluse totalmente dai rapporti con i poteri pubblici.
     Sottolinea che non ha avuto ancora risposta alla richiesta
  avanzata più volte al ministro della sanità di avere lo stato
  della situazione dei progetti presentati.
     Quanto all'articolo 5 è contraria alla previsione della
  deroga all'articolo 2 della legge 24 marzo, 1989 n. 122, che
  impone adeguati spazi per i parcheggi, cosI come alla deroga
  al decreto del capo del Governo del 20 luglio 1939.
     Il deputato Lalla TRUPIA ABATE (gruppo del PDS) ritiene
  che non si possono non riconoscere le condizioni di urgenza al
  provvedimento in esame.  Andrebbe attentamente valutato quali
  possano essere gli interventi più utili per combattere l'AIDS.
  Da parte di qualificati ambienti scientifici si espreme
 
                              Pag. 78
 
  perplessità sulla scelta di procedere ad un incremento
  dell'edilizia ospedaliera, ritendo più utile potenziare le
  iniziative per le cure a domicilio, considerato anche
  l'andamento della malattia.  Il decreto in ogni caso contiene
  scelte positive, si da un colpo al centralismo, si va ad una
  regionalizzazione decisa.  In tal modo non solo si potrà far
  fronte ad inefficienze - in particolare a quelle del nucleo di
  valutazione - ma si andrà verso una responsabilizzazione delle
  regioni.  Ritiene necessario assumere ogni iniziativa a favore
  della trasparenza e della moralizzazione ed è quindi positivo
  che si interrompano i rapporti con le concessionarie.  Ritiene
  utile una modifica del comma 3 dell'articolo 1 nel senso di
  prevedere che nella prosecuzione del programma, le regioni, le
  università e gli istituti di ricovero e cura a carattere
  scientifico possano avvalersi delle concessionarie.  Quanto
  all'articolo 4 ritiene che tutti i progetti attuativi
  dell'articolo 20 della legge 11 nmarzo 1988 n, 67 debbano
  essere approvati dai competenti organi regionali e per questo
  debba essere soppresso l'inciso che prevede l'esclusione di
  quelli già approvati dal CIPE.
     Il deputato Vasco GIANNOTTI (gruppo del PDS) riferendosi
  agli interventi previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo
  1988, n. 67 osserva che alcuni sono progetti già valutati dal
  nucleo di valutazione costituito presso il ministero della
  sanità non sono stati ancora esaminati e finanziati dal CIPE.
  Ritiene che ad essi deve essere garantito il finanziamento
  previsto.
     Il deputato Eugenio JANNELLI (gruppo del PDS) sottolinea
  la necessità di controlli, non solo sulla spesa, ma anche
  sulle sedi e sulle strutture: in Campania operano almeno
  quattro ospedali che non funzionano e possono essere
  ristrutturati.
     Il Sottosegretario di Stato per la sanità Publio FIORI
  osserva che la filosofia del provvedimento non ignora la
  situazione che si è verificata a seguito delle numerose
  inchieste giudiziarie per l'erogazione di tangenti e la
  ragione principale del provvedimento non è stato solo di dare
  spazio agli enti locali, ma di affidare ad essi una piena
  capacità decisionale sui progetti.  Per questo il decreto-legge
  fa la scelta di privilegiare la responsabilità politica delle
  regioni quanto alla scelta di procedere alla realizzazione e
  al completamento di una determinata opera edilizia.
     Sottolinea la giusta scelta del Governo, e l'esigenza che
  il decreto-legge sia rapidamente valutato e conferma la
  disponibilità a valutare gli emendamenti che saranno
  presentati.
     Il deputato Vasco GlANNOTTI (gruppo del PDS), a seguito di
  una richiesta di chiarimenti del deputato Casilli, sottolinea
  che il nucleo di valutazione costituito presso il Ministero
  della sanità ha approvato progetti relativi ad ospedali e
  residenze per anziani, che però non sono stati ancora
  esaminati dal ClPE: ritiene che ad essi debba essere garantito
  il finanziamento.
     Il deputato Fernando DI LAURA FRATTURA (gruppo della DC)
  intervendo per la replica osserva che il decreto-legge è
  costituito da due parte diverse: gli articoli 1, 2 e 3
  riguardo la legge 5 giugno 1990 n, 135 contenente interventi
  per l'AIDS, mentre gli articoli 4 e 5 si riferiscono alla
  legge n. 67 del 1988.  Gli emendamenti che intende presentare
  vanno nel senso delle osservazioni espresse durante la
  discussione, oltre a recepire le indicazioni della Conferenza
  Stato-Regioni.  Valuterà attentamente, sentendo anche
  l'opinione del Governo, la proposta di modifica al comma 3
  dell'articolo 1 nel senso di prevedere che le regioni, le
  università e gli istituti di ricovero e cura a carattere
  scientifico possano avvalersi delle concessionarie.
     Il Presidente Raffele FARIGU ritiene che possa
  considerarsi chiuso l'esame preliminare in modo da procedere
  nella prossima seduta all'esame degli emendamenti.
     Il deputato Roberto CALDEROLI (gruppo della lega nord)
  ritiene che si possa procedere all'esame degli emendamenti
  anche la prossima settimana.
 
                              Pag. 79
 
     Il deputato Maria Grazia SESTERO GIANOTTI (gruppo di
  rifondazione comunista) chiede al Governo di consegnare alla
  Commissione un elenco completo dello stato dei progetti che si
  riferiscono all'attuazione dell'articolo 20 della legge n. 67
  del 1988.
     Il Presidente Raffaele FARIGU rinvia il seguito dell'esame
  alla seduta di domani.
 
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