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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


68980
SMC0226-0036
Bollettino Giunte e Commissioni n. 226 del 15 settembre 1993 - edizione definitiva - (SMC11-226)
(suddiviso in 47 Unità Documento)
Unità Documento n.36 (che inizia a pag.79 dello stampato)
              ...XII COMMISSIONE PERMANENTE
                       (Affari sociali)
 
...IN SEDE REFERENTE
C3051. LAVCOMM
C3051.
Disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 1993, n. 278, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza (3051). (Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione).
(Esame e rinvio).
Mercoledì 15 settembre 1993, ore 15. - Presidenza del Presidente Lino ARMELLIN. - Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Publio Fiori.
ZZSMC ZZRES ZZSMC150993 ZZSMC930915 ZZSMC000993 ZZSMC000093 ZZSMC226 ZZ11 ZZD ZZC12 ZZRE ZZHH ZZII ZZFF
     Il relatore Paolo TUFFI (gruppo della DC) osserva in primo
  luogo che il decreto-legge in esame è diretto a sanare una
  situazione che i provvedimenti collegati alla legge
  finanziaria che il Governo si appresta a presentare
  disciplineranno in maniera completamente diversa.  Per questo
  propone alla Commissione di approvare il provvedimento nel
  testo presentato dal Governo.
     In particolare al comma 1 viene disposto che il cittadino
  a cui, rientrando nei limiti di reddito di cui al comma 2,
  articolo 6 del decreto-legge 384/1992 compete il regime di
  partecipazione alla spesa previsto dalla normativa
  preesistente può optare, volta per volta, al regime di
  compartecipazione previsto per i soggetti con reddito
  superiore ai limiti illustrati.  Questa norma si è resa
  necessaria in considerazione che, in alcuni casi, i soggetti
  con redditi inferiori pagavano un contributo maggiore di
  quello dovuto dai soggetti appartenenti alla fasce di reddito
  superiori.  Il comma 2 dispone che per i soggetti esenti dalla
  partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito il
  limite di fruizione dell'assistenza farmaceutica, fissato in
  16 ricette, può essere elevato per l'anno 1993 dalle regioni e
  dalle province autonome, fino ad un massimo di ulteriori 8
  ricette, per fare fronte a necessità terapeutiche accertate
  dal medico di famiglia; le regioni dovranno adottare, per
  l'attuazione di quanto sopra previsto, procedure semplificate.
  Restano ferme le competenze e le attribuzioni in materia delle
  province di Trento e di Bolzano.  Le USL devono rilasciare agli
  aventi diritto, ai fini dell'operatività del tetto di spesa
  farmaceutica, dei contrassegni autoadesivi in numero
  corrispondente alle ricette concesse in esenzione; tali
  contrassegni hanno validità annuale e sono strettamente
  personali.  Ai sensi del comma 4 è attribuito ai comuni, per
  l'anno 1993, un contributo di 80 miliardi destinato
  all'assistenza sanitaria dei cittadini indigenti (che, ai
  sensi della legge 407/1990, non usufruiscono più del regime di
  esenzione dalla spesa sanitaria); la somma è ripartita fra i
  comuni in considerazione del reddito medio pro-capite, con
  modalità e procedure stabilite con apposito decreto del
  Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della
  sanità, sentite l'ANCI e l'UNCEM.  Il comma 5 stabilisce che a
  decorrere dal 15 aprile fino al 31 dicembre 1993 i prezzi
  delle specialità medicinali sono ridotti:  a)  del 2,5 per
  cento per i farmaci con prezzo superiore a lire 15.000 e
  inferiore a lire 50.000;  b)  del 4,5 per cento per i
  farmaci con prezzo superiore a lire 50.000.
     Al maggior onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1
  si provvede, ai sensi del comma 6, mediante utilizzo delle
  somme derivanti dal recupero dei contributi e dei tributi
  sospesi a seguito del sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia
  orientale; il Ministro del tesoro autorizzato ad apportare le
  occorrenti variazioni di bilancio.  Il comma 8 dell'articolo 1
  stabilisce che, aio fini della fruizione di prestazioni di
  diagnostica strumentale di laboratorio presso ambulatori e
  strutture convenzionate, non è necessaria l'autorizzazione
  della USL se le prestazioni richieste non superano l'importo
  di lire 100.000 e se sono destinate ai soggetti che, ai sensi
 
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  del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 384/1992, non
  superano i livelli di reddito fissati.  Si ricorda che
  l'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678
  (convertito con modificazioni dalla legge 12/1982) prevede
  che, di norma, le prestazioni medie specialistiche, di
  diagnostica strumentale e di laboratorio, siano fornite presso
  ambulatori e presidi delle USL; l'utente può comunque accedere
  alla fruizione delle stesse prestazioni presso centri
  convenzionati se le strutture pubbliche, entro tre giorni, non
  sono in grado di soddisfare la richiesta, oppure nei casi di
  richiesta urgente motivata dal medico.  A tal fine la USL
  rilascia apposita autorizzazione.  Il comma 9 stabilisce,
  recependo un emendamento al decreto-legge 179/1993 approvato
  in sede di esame al Senato, che per tutti i soggetti affetti
  da patologia cronica o sottoposti a interventi di trapianto
  d'organo il limite dei pezzi per ricetta dei farmaci della
  terapia cardine possa essere elevato per coprire un periodo di
  terapia di tre mesi.
     L'articolo 2 dispone che quanto previsto dal decreto-legge
  443/1987 per i prodotti a base di antibiotici e confezione
  monodose (possibilità di prescrizione contemporanea di sei
  pezzi su ogni ricetta del SSN) sia applicabile anche ai
  medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi.
     L'articolo 3 dispone che i fondi riservati, ai sensi del
  citato articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 443 del 1987
  siano utilizzati per l'assegnazione di borse di studio ai
  medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in
  medicina generale, nonché per far fronte agli oneri connessi
  all'attuazione dei corsi stessi.  L'importo delle borse di
  studio è analogo a quello previsto dal decreto legislativo n.
  256 del 1991 per la formazione dei medici specialisti
  (21.500.000 lire annue per il 1991, con rivalutazione annuale
  del tasso programmato di inflazione).
     L'articolo 4 dispone, al comma 1, che entro il 1^ ottobre
  1994 le regioni e le province autonome individuano gli uffici
  delle USL cui competono gli adempimenti in materia di
  farmacovigilanza previsti dal citato decreto-legge n. 443 del
  1987, e comunicano al Ministero della sanità i dati
  identificativi degli uffici; il comma 2, che deriva da un
  emendamento approvato al Senato della Repubblica in sede di
  esame del decretoplegge n. 179 del 1993, apporta una modifica
  al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 502 del
  1992, di riordino della materia sanitaria.  Il comma 4 del
  decreto n. 502 dispone che il Ministro della sanità accerta,
  entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, lo stato
  di attuazione presso regioni e province autonome del sistema
  di lettura ottica delle prescrizioni, nonché delle commissioni
  professionali di verifica.  Il comma dispone che la rilevazione
  dei dati contenuti nelle prescrizioni mediche è attuata dalle
  regioni e dalle province autonome con gli strumenti ritenuti
  più idonei, quindi non necessariamente attraverso il sistema
  di lettura ottica.
     Il Presidente Raffaele FARIGU constatando che nessuno
  intende intervenire, ritiene che possa considerarsi chiuso
  l'esame preliminare e rinvia quindi il seguito dell'esame alla
  seduta di domani.
 
     La seduta termina alle 17,15.
 
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