| Il relatore Paolo TUFFI (gruppo della DC) osserva in primo
luogo che il decreto-legge in esame è diretto a sanare una
situazione che i provvedimenti collegati alla legge
finanziaria che il Governo si appresta a presentare
disciplineranno in maniera completamente diversa. Per questo
propone alla Commissione di approvare il provvedimento nel
testo presentato dal Governo.
In particolare al comma 1 viene disposto che il cittadino
a cui, rientrando nei limiti di reddito di cui al comma 2,
articolo 6 del decreto-legge 384/1992 compete il regime di
partecipazione alla spesa previsto dalla normativa
preesistente può optare, volta per volta, al regime di
compartecipazione previsto per i soggetti con reddito
superiore ai limiti illustrati. Questa norma si è resa
necessaria in considerazione che, in alcuni casi, i soggetti
con redditi inferiori pagavano un contributo maggiore di
quello dovuto dai soggetti appartenenti alla fasce di reddito
superiori. Il comma 2 dispone che per i soggetti esenti dalla
partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito il
limite di fruizione dell'assistenza farmaceutica, fissato in
16 ricette, può essere elevato per l'anno 1993 dalle regioni e
dalle province autonome, fino ad un massimo di ulteriori 8
ricette, per fare fronte a necessità terapeutiche accertate
dal medico di famiglia; le regioni dovranno adottare, per
l'attuazione di quanto sopra previsto, procedure semplificate.
Restano ferme le competenze e le attribuzioni in materia delle
province di Trento e di Bolzano. Le USL devono rilasciare agli
aventi diritto, ai fini dell'operatività del tetto di spesa
farmaceutica, dei contrassegni autoadesivi in numero
corrispondente alle ricette concesse in esenzione; tali
contrassegni hanno validità annuale e sono strettamente
personali. Ai sensi del comma 4 è attribuito ai comuni, per
l'anno 1993, un contributo di 80 miliardi destinato
all'assistenza sanitaria dei cittadini indigenti (che, ai
sensi della legge 407/1990, non usufruiscono più del regime di
esenzione dalla spesa sanitaria); la somma è ripartita fra i
comuni in considerazione del reddito medio pro-capite, con
modalità e procedure stabilite con apposito decreto del
Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della
sanità, sentite l'ANCI e l'UNCEM. Il comma 5 stabilisce che a
decorrere dal 15 aprile fino al 31 dicembre 1993 i prezzi
delle specialità medicinali sono ridotti: a) del 2,5 per
cento per i farmaci con prezzo superiore a lire 15.000 e
inferiore a lire 50.000; b) del 4,5 per cento per i
farmaci con prezzo superiore a lire 50.000.
Al maggior onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1
si provvede, ai sensi del comma 6, mediante utilizzo delle
somme derivanti dal recupero dei contributi e dei tributi
sospesi a seguito del sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia
orientale; il Ministro del tesoro autorizzato ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio. Il comma 8 dell'articolo 1
stabilisce che, aio fini della fruizione di prestazioni di
diagnostica strumentale di laboratorio presso ambulatori e
strutture convenzionate, non è necessaria l'autorizzazione
della USL se le prestazioni richieste non superano l'importo
di lire 100.000 e se sono destinate ai soggetti che, ai sensi
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del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 384/1992, non
superano i livelli di reddito fissati. Si ricorda che
l'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678
(convertito con modificazioni dalla legge 12/1982) prevede
che, di norma, le prestazioni medie specialistiche, di
diagnostica strumentale e di laboratorio, siano fornite presso
ambulatori e presidi delle USL; l'utente può comunque accedere
alla fruizione delle stesse prestazioni presso centri
convenzionati se le strutture pubbliche, entro tre giorni, non
sono in grado di soddisfare la richiesta, oppure nei casi di
richiesta urgente motivata dal medico. A tal fine la USL
rilascia apposita autorizzazione. Il comma 9 stabilisce,
recependo un emendamento al decreto-legge 179/1993 approvato
in sede di esame al Senato, che per tutti i soggetti affetti
da patologia cronica o sottoposti a interventi di trapianto
d'organo il limite dei pezzi per ricetta dei farmaci della
terapia cardine possa essere elevato per coprire un periodo di
terapia di tre mesi.
L'articolo 2 dispone che quanto previsto dal decreto-legge
443/1987 per i prodotti a base di antibiotici e confezione
monodose (possibilità di prescrizione contemporanea di sei
pezzi su ogni ricetta del SSN) sia applicabile anche ai
medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi.
L'articolo 3 dispone che i fondi riservati, ai sensi del
citato articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 443 del 1987
siano utilizzati per l'assegnazione di borse di studio ai
medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in
medicina generale, nonché per far fronte agli oneri connessi
all'attuazione dei corsi stessi. L'importo delle borse di
studio è analogo a quello previsto dal decreto legislativo n.
256 del 1991 per la formazione dei medici specialisti
(21.500.000 lire annue per il 1991, con rivalutazione annuale
del tasso programmato di inflazione).
L'articolo 4 dispone, al comma 1, che entro il 1^ ottobre
1994 le regioni e le province autonome individuano gli uffici
delle USL cui competono gli adempimenti in materia di
farmacovigilanza previsti dal citato decreto-legge n. 443 del
1987, e comunicano al Ministero della sanità i dati
identificativi degli uffici; il comma 2, che deriva da un
emendamento approvato al Senato della Repubblica in sede di
esame del decretoplegge n. 179 del 1993, apporta una modifica
al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 502 del
1992, di riordino della materia sanitaria. Il comma 4 del
decreto n. 502 dispone che il Ministro della sanità accerta,
entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, lo stato
di attuazione presso regioni e province autonome del sistema
di lettura ottica delle prescrizioni, nonché delle commissioni
professionali di verifica. Il comma dispone che la rilevazione
dei dati contenuti nelle prescrizioni mediche è attuata dalle
regioni e dalle province autonome con gli strumenti ritenuti
più idonei, quindi non necessariamente attraverso il sistema
di lettura ottica.
Il Presidente Raffaele FARIGU constatando che nessuno
intende intervenire, ritiene che possa considerarsi chiuso
l'esame preliminare e rinvia quindi il seguito dell'esame alla
seduta di domani.
La seduta termina alle 17,15.
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