| 1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza,
nell'esercizio del diritto alla libertà di pensiero, coscienza
e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui
diritti civili e politici, opponendosi alla violenza delle
armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate, possono
adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del
servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e
autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al
dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai
fini enunciati nei "Princìpi fondamentali" della Costituzione.
Tale servizio si svolge secondo le modalità e le norme
stabilite nella presente legge.
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