| 743 | |
| DDL0072-0162 | |
| Relazione Camera n. 72-A (DDL11-72-A)
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| (suddiviso in 262 Unità Documento)
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Unità Documento n.162 (che inizia a pag.85 dello stampato)
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| ...C72A, C641A, C674A, C1051A, C1160A, C1250A, C1251A, C1266A,
C1288A, C1295A, C1297A, C1314A, C1344A, C1374A, C1378A,
C1406A, C1456A, C1540A, C1677A.
TESTIPDL
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| ...C72A, C641A, C674A, C1051A, C1160A, C1250A, C1251A, C1266A,
C1288A, C1295A, C1297A, C1314A, C1344A, C1374A, C1378A,
C1406A, C1456A, C1540A, C1677A.
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| ...N. 1344
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| Capo II.
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| ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC72A
ZZ11 ZZPD
ZZRM
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| ELEZIONE DEL SINDACO E
DELLA GIUNTA
Sezione I.
Norme generali.
Art. 10.
1. Nei comuni capoluoghi di regione, nei comuni
capoluoghi di provincia e nei comuni con popolazione superiore
ai 50.000 abitanti l'elezione del sindaco e della giunta
avviene in base a liste contrapposte senza voto di
preferenza.
2. Il capolista è il candidato alla carica di sindaco ed
in ordine seguono il vicesindaco e gli altri assessori per il
numero totale assegnato al comune.
3. Nel caso che nessuna lista raggiunga il quorum
previsto dall'articolo 20, comma 3, per l'elezione diretta al
primo turno, si procede ad un secondo turno di elezioni la
seconda domenica successiva.
4. Al secondo turno di votazioni sono ammesse soltanto
le liste che al primo turno abbiano conseguito almeno il 5 per
cento dei voti validi espressi.
5. Le liste che hanno superato la percentuale di cui al
comma 4 possono coalizzarsi e presentarsi con una diversa
composizione, risultante dalla integrazione dei candidati
delle liste stesse, al secondo turno.
6. In ogni caso il capolista deve essere uno dei
capilista del primo turno.
7. Non sono ammesse nuove candidature tra il primo e il
secondo turno.
8. Le liste debbono contenere un numero di candidati
superiore ai posti da ricoprire, secondo quanto previsto
dall'articolo 14, comma 1.
9. I candidati non eletti subentrano in caso di morte,
dimissioni, decadenza o revoca del sindaco, del vicesindaco e
degli assessori, nell'ordine di lista.
10. Il capolista di ciascuna lista presenta presso i
quotidiani locali e le emittenti televisive e radiofoniche il
testo del programma elettorale della propria lista,
consistente in un dattiloscritto non superiore a 3.600 battute
tipografiche. Le direzioni degli organi di stampa sono tenute
alla pubblicazione integrale e gratuita in appositi spazi di
tale testo, assieme al contrassegno e alla lista dei
candidati, tra il quindicesimo ed il settimo giorno
antecedente il primo turno di votazione. Altrettanto sono
tenute a fare, in forma giornalistica, le redazioni delle
emittenti radiotelevisive. Il servizio affissioni comunale è
tenuto ad assicurare la stampa e la affissione dei manifesti
riportanti tale
Pag. 86
testo. Analoga procedura si adotta per il secondo turno.
Il capolista presenta il programma elettorale entro una
settimana dalle votazioni e gli organi di informazione e il
servizio affissioni comunale sono tenuti alla diffusione entro
i due giorni successivi alla presentazione.
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| DATA=921120 FASCID=DDL11-72-A
TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0072
TOTPAG=0110 TOTDOC=0262
NDOC=0162 TIPDOC=P DOCTIT=0152 COMM= PD
PAGINIZ=0085 RIGINIZ=027 PAGFIN=0086 RIGFIN=006 UPAG=NO
PAGEIN=85 PAGEFIN=86
SORTRES= SORTDDL=007200A00
FASCIDC=11DDL0072 A
SORTNAV=0007200A000 00000
ZZDDLC72A NDOC0162 TIPDOCP DOCTIT0152
NDOC0152
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