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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


743
DDL0072-0162
Relazione Camera n. 72-A (DDL11-72-A)
(suddiviso in 262 Unità Documento)
Unità Documento n.162 (che inizia a pag.85 dello stampato)
...C72A, C641A, C674A, C1051A, C1160A, C1250A, C1251A, C1266A, C1288A, C1295A, C1297A, C1314A, C1344A, C1374A, C1378A, C1406A, C1456A, C1540A, C1677A. TESTIPDL
...C72A, C641A, C674A, C1051A, C1160A, C1250A, C1251A, C1266A, C1288A, C1295A, C1297A, C1314A, C1344A, C1374A, C1378A, C1406A, C1456A, C1540A, C1677A.
...N. 1344 --
Capo II.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC72A ZZ11 ZZPD ZZRM
                     ELEZIONE DEL SINDACO E
                          DELLA GIUNTA
                          Sezione  I.
                       Norme generali.
                           Art. 10.
       1.  Nei comuni capoluoghi di regione, nei comuni
  capoluoghi di provincia e nei comuni con popolazione superiore
  ai 50.000 abitanti l'elezione del sindaco e della giunta
  avviene in base a liste contrapposte senza voto di
  preferenza.
       2.  Il capolista è il candidato alla carica di sindaco ed
  in ordine seguono il vicesindaco e gli altri assessori per il
  numero totale assegnato al comune.
       3.  Nel caso che nessuna lista raggiunga il  quorum
  previsto dall'articolo 20, comma 3, per l'elezione diretta al
  primo turno, si procede ad un secondo turno di elezioni la
  seconda domenica successiva.
       4.  Al secondo turno di votazioni sono ammesse soltanto
  le liste che al primo turno abbiano conseguito almeno il 5 per
  cento dei voti validi espressi.
       5.  Le liste che hanno superato la percentuale di cui al
  comma 4 possono coalizzarsi e presentarsi con una diversa
  composizione, risultante dalla integrazione dei candidati
  delle liste stesse, al secondo turno.
       6.  In ogni caso il capolista deve essere uno dei
  capilista del primo turno.
       7.  Non sono ammesse nuove candidature tra il primo e il
  secondo turno.
       8.  Le liste debbono contenere un numero di candidati
  superiore ai posti da ricoprire, secondo quanto previsto
  dall'articolo 14, comma 1.
       9.  I candidati non eletti subentrano in caso di morte,
  dimissioni, decadenza o revoca del sindaco, del vicesindaco e
  degli assessori, nell'ordine di lista.
       10.  Il capolista di ciascuna lista presenta presso i
  quotidiani locali e le emittenti televisive e radiofoniche il
  testo del programma elettorale della propria lista,
  consistente in un dattiloscritto non superiore a 3.600 battute
  tipografiche.  Le direzioni degli organi di stampa sono tenute
  alla pubblicazione integrale e gratuita in appositi spazi di
  tale testo, assieme al contrassegno e alla lista dei
  candidati, tra il quindicesimo ed il settimo giorno
  antecedente il primo turno di votazione.  Altrettanto sono
  tenute a fare, in forma giornalistica, le redazioni delle
  emittenti radiotelevisive.  Il servizio affissioni comunale è
  tenuto ad assicurare la stampa e la affissione dei manifesti
  riportanti tale
 
                              Pag. 86
 
     testo.  Analoga procedura si adotta per il secondo turno.
  Il capolista presenta il programma elettorale entro una
  settimana dalle votazioni e gli organi di informazione e il
  servizio affissioni comunale sono tenuti alla diffusione entro
  i due giorni successivi alla presentazione.
 
DATA=921120 FASCID=DDL11-72-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0072 TOTPAG=0110 TOTDOC=0262 NDOC=0162 TIPDOC=P DOCTIT=0152 COMM= PD PAGINIZ=0085 RIGINIZ=027 PAGFIN=0086 RIGFIN=006 UPAG=NO PAGEIN=85 PAGEFIN=86 SORTRES= SORTDDL=007200A00 FASCIDC=11DDL0072 A SORTNAV=0007200A000 00000 ZZDDLC72A NDOC0162 TIPDOCP DOCTIT0152 NDOC0152



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