| ...C72A, C641A, C674A, C1051A, C1160A, C1250A, C1251A, C1266A,
C1288A, C1295A, C1297A, C1314A, C1344A, C1374A, C1378A,
C1406A, C1456A, C1540A, C1677A.
TESTIPDL
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| ...C72A, C641A, C674A, C1051A, C1160A, C1250A, C1251A, C1266A,
C1288A, C1295A, C1297A, C1314A, C1344A, C1374A, C1378A,
C1406A, C1456A, C1540A, C1677A.
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| 1. I capilista delle liste, che hanno superato il 5 per
cento dei voti validi espressi al primo turno, possono
presentare liste integrate di coalizione.
2. Spetta ai capilista decidere se presentare una lista
integrata di coalizione. La decisione è fatta constare in
verbale redatto in tanti esemplari quante sono le liste
coalizzate più uno, sottoscritti dai capilista o da chi li
sostituisce ai sensi del comma 10. Un esemplare è depositato
senza indugio, da uno dei capilista, presso la Commissione
elettorale mandamentale. E' vietato a chi abbia sottoscritto
un accordo di coalizione di partecipare ad altri accordi o
presentarsi con lista propria, pena la nullità delle
candidature multiple proposte nelle liste.
3. La ripartizione dei candidati avviene in proporzione
ai voti ottenuti da ciascuna lista nel primo turno rispetto
alla somma delle cifre elettorali delle liste coalizzate. 4.
Nella lista di coalizione, fatte salve le disposizioni
particolari per la testa di lista, i candidati entrano
nell'ordine determinato ai sensi del comma 5, e nella
successione prevista nelle rispettive liste di origine.
5. Per determinare il numero dei candidati che compete a
ciascuna delle liste coalizzate, si divide ciascuna cifra
elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4, .........
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sino a concorrenza del numero dei candidati e quindi si
scelgono fra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero
uguale a quello dei candidati, disponendoli in una graduatoria
decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti
sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella
graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e
decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la
maggior cifra elettorale, e, a parità di quest'ultima, per
sorteggio.
6. Ogni lista coalizzata ha diritto ad almeno un posto
nella testa della lista per il secondo turno anche in deroga
all'ordine determinato ai sensi del comma 5. Un candidato
designato per il secondo turno può rinunciare ad entrare nella
lista di coalizione; le rinunce operano a favore del candidato
collocato al posto successivo, indipendentemente dalla
appartenenza alla stessa lista di origine, e così di
seguito.
7. Nessuna lista che non abbia conseguito la maggioranza
assoluta della somma delle cifre elettorali delle liste
coalizzate al primo turno può disporre della maggioranza
assoluta dei candidati compresi nell'ordine di lista pari al
numero di quelli da eleggere.
8. La lista che ha riportato la più alta cifra
elettorale ha diritto al candidato al posto di vicesindaco,
sempre che non abbia il capolista della lista di
coalizione.
9. La testa di lista è formata dal capolista, candidato
a sindaco, dal secondo di lista, candidato a vicesindaco, e da
un numero di candidati rappresentanti le liste coalizzate che
non hanno espresso i primi due candidati. Negli altri casi
l'ordine della testa di lista a partire dal terzo posto è
determinato ai sensi del comma 5.
10. Un capolista di lista presentata al primo turno può
rinunziare al posto di capolista a favore del candidato
immediatamente successivo nell'ordine di lista che non abbia
rinunziato a presentarsi per il secondo turno.
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