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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


763
DDL0072-0182
Relazione Camera n. 72-A (DDL11-72-A)
(suddiviso in 262 Unità Documento)
Unità Documento n.182 (che inizia a pag.88 dello stampato)
...C72A, C641A, C674A, C1051A, C1160A, C1250A, C1251A, C1266A, C1288A, C1295A, C1297A, C1314A, C1344A, C1374A, C1378A, C1406A, C1456A, C1540A, C1677A. TESTIPDL
...C72A, C641A, C674A, C1051A, C1160A, C1250A, C1251A, C1266A, C1288A, C1295A, C1297A, C1314A, C1344A, C1374A, C1378A, C1406A, C1456A, C1540A, C1677A.
...N. 1344 --
Art. 24.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC72A ZZ11 ZZPD ZZRM
       1.  I capilista delle liste, che hanno superato il 5 per
  cento dei voti validi espressi al primo turno, possono
  presentare liste integrate di coalizione.
       2.  Spetta ai capilista decidere se presentare una lista
  integrata di coalizione.  La decisione è fatta constare in
  verbale redatto in tanti esemplari quante sono le liste
  coalizzate più uno, sottoscritti dai capilista o da chi li
  sostituisce ai sensi del comma 10.  Un esemplare è depositato
  senza indugio, da uno dei capilista, presso la Commissione
  elettorale mandamentale.  E' vietato a chi abbia sottoscritto
  un accordo di coalizione di partecipare ad altri accordi o
  presentarsi con lista propria, pena la nullità delle
  candidature multiple proposte nelle liste.
       3.  La ripartizione dei candidati avviene in proporzione
  ai voti ottenuti da ciascuna lista nel primo turno rispetto
  alla somma delle cifre elettorali delle liste coalizzate.   4.
  Nella lista di coalizione, fatte salve le disposizioni
  particolari per la testa di lista, i candidati entrano
  nell'ordine determinato ai sensi del comma 5, e nella
  successione prevista nelle rispettive liste di origine.
       5.  Per determinare il numero dei candidati che compete a
  ciascuna delle liste coalizzate, si divide ciascuna cifra
  elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4, .........
 
                              Pag. 89
 
     sino a concorrenza del numero dei candidati e quindi si
  scelgono fra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero
  uguale a quello dei candidati, disponendoli in una graduatoria
  decrescente.  Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti
  sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella
  graduatoria.  A parità di quoziente, nelle cifre intere e
  decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la
  maggior cifra elettorale, e, a parità di quest'ultima, per
  sorteggio.
       6.  Ogni lista coalizzata ha diritto ad almeno un posto
  nella testa della lista per il secondo turno anche in deroga
  all'ordine determinato ai sensi del comma 5.  Un candidato
  designato per il secondo turno può rinunciare ad entrare nella
  lista di coalizione; le rinunce operano a favore del candidato
  collocato al posto successivo, indipendentemente dalla
  appartenenza alla stessa lista di origine, e così di
  seguito.
       7.  Nessuna lista che non abbia conseguito la maggioranza
  assoluta della somma delle cifre elettorali delle liste
  coalizzate al primo turno può disporre della maggioranza
  assoluta dei candidati compresi nell'ordine di lista pari al
  numero di quelli da eleggere.
       8.  La lista che ha riportato la più alta cifra
  elettorale ha diritto al candidato al posto di vicesindaco,
  sempre che non abbia il capolista della lista di
  coalizione.
       9.  La testa di lista è formata dal capolista, candidato
  a sindaco, dal secondo di lista, candidato a vicesindaco, e da
  un numero di candidati rappresentanti le liste coalizzate che
  non hanno espresso i primi due candidati.  Negli altri casi
  l'ordine della testa di lista a partire dal terzo posto è
  determinato ai sensi del comma 5.
       10.  Un capolista di lista presentata al primo turno può
  rinunziare al posto di capolista a favore del candidato
  immediatamente successivo nell'ordine di lista che non abbia
  rinunziato a presentarsi per il secondo turno.
 
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