Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento

documento precedente documento successivo
pagina precedente pagina successiva
77
DDL0008-0002
Progetto di legge Camera n. 8 - testo presentato - (DDL11-8)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C8. TESTIPDL
...C8.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC8 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Deputati! -- L'esigenza della partecipazione
  degli italiani all'estero alle vicende politiche del Paese di
  appartenenza o di origine è così radicata nella coscienza
  pubblica, che è stata oggetto di disegni e proposte di legge
  in ciascuna delle precedenti legislature.
    Essa, però, contrasta con i timori di chi non ritiene
  prevedibile il risultato del voto.
    Si rivela, perciò, opportuna l'iniziativa popolare in
  quanto può favorire il superamento delle false adesioni e
  spingere verso un risultato concreto.
    Testimonianza del legame alla patria degli italiani
  all'estero è la sottoscrizione di questa proposta di legge,
  che si differenzia da ogni altra per il non trascurabile
  particolare di attribuire al voto all'estero
  peso eguale a quello degli italiani residenti nel
  territorio nazionale.
    In tal modo ci si ripromette anche di completare l'opera -
  avviata nelle passate legislature con l'istituzione dei
  Comitati consolari - di assicurare ai connazionali all'estero
  una più incisiva tutela dell'esercizio dei propri diritti
  civili e politici.
    L'articolo 1 sancisce il diritto dei cittadini italiani,
  residenti o temporaneamente all'estero, di votare, se forniti
  del relativo certificato elettorale, nel luogo di residenza o
  di dimora estera.
    L'articolo 2 prevede l'istituzione di una lista elettorale
  dei cittadini italiani all'estero nei comuni sede di ufficio
  centrale circoscrizionale.
    L'articolo 3 reca disposizioni concernenti l'attribuzione
  del certificato elettorale
 
                               Pag. 2
 
   agli aventi diritto tramite gli uffici consolari
  territorialmente competenti.
    Nell'articolo 4 vengono disciplinate le modalità di
  trasmissione, per il tramite del Ministero degli affari
  esteri, delle liste elettorali dei residenti o domiciliati
  all'estero.
    L'articolo 5 disciplina la trascrizione delle liste presso
  gli uffici consolari nei quali i cittadini italiani
  stabilmente domiciliati possono esercitare il diritto di
  voto.
    Nell'articolo 6 viene regolamentata la istituzione e la
  composizione dei seggi elettorali presso gli uffici
  consolari.
    L'articolo 7 reca una disposizione strumentale alle
  operazioni elettorali, mentre l'articolo 8 determina il
  periodo per lo svolgimento delle operazioni di voto
  all'estero.
    In particolare il citato articolo 8 prevede che le
  operazioni di voto avvengano in un giorno compreso tra il 15^
  ed il 7^ giorno antecedente a quello fissato per l'esercizio
  del voto nel territorio nazionale.
    L'articolo 9 disciplina l' iter  relativo alla
  trasmissione delle schede e delle liste, ad operazioni di voto
  concluse, ai rispettivi uffici centrali circoscrizionali per
  la inserzione nelle urne di una o più sezioni elettorali del
  comune in cui ha sede ciascun ufficio centrale
  circoscrizionale.
    L'articolo 10 determina, infine, l'ambito applicativo delle
  disposizioni concernenti il voto dei cittadini italiani
  all'estero.
 
                               Pag. 3
 
                      PROPOSTA DI LEGGE
                    D'INIZIATIVA POPOLARE
 
                               Pag. 4
 
 
DATA=881025 FASCID=DDL11-8 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0008 TOTPAG=0007 TOTDOC=0012 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=010 PAGFIN=0004 RIGFIN=001 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=000800 00 FASCIDC=11DDL0008 SORTNAV=0000800 000 00000 ZZDDLC8 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002
documento precedente documento successivo
pagina precedente pagina successiva

Ritorna al menu della banca dati