| Onorevoli Deputati! -- L'esigenza della partecipazione
degli italiani all'estero alle vicende politiche del Paese di
appartenenza o di origine è così radicata nella coscienza
pubblica, che è stata oggetto di disegni e proposte di legge
in ciascuna delle precedenti legislature.
Essa, però, contrasta con i timori di chi non ritiene
prevedibile il risultato del voto.
Si rivela, perciò, opportuna l'iniziativa popolare in
quanto può favorire il superamento delle false adesioni e
spingere verso un risultato concreto.
Testimonianza del legame alla patria degli italiani
all'estero è la sottoscrizione di questa proposta di legge,
che si differenzia da ogni altra per il non trascurabile
particolare di attribuire al voto all'estero
peso eguale a quello degli italiani residenti nel
territorio nazionale.
In tal modo ci si ripromette anche di completare l'opera -
avviata nelle passate legislature con l'istituzione dei
Comitati consolari - di assicurare ai connazionali all'estero
una più incisiva tutela dell'esercizio dei propri diritti
civili e politici.
L'articolo 1 sancisce il diritto dei cittadini italiani,
residenti o temporaneamente all'estero, di votare, se forniti
del relativo certificato elettorale, nel luogo di residenza o
di dimora estera.
L'articolo 2 prevede l'istituzione di una lista elettorale
dei cittadini italiani all'estero nei comuni sede di ufficio
centrale circoscrizionale.
L'articolo 3 reca disposizioni concernenti l'attribuzione
del certificato elettorale
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agli aventi diritto tramite gli uffici consolari
territorialmente competenti.
Nell'articolo 4 vengono disciplinate le modalità di
trasmissione, per il tramite del Ministero degli affari
esteri, delle liste elettorali dei residenti o domiciliati
all'estero.
L'articolo 5 disciplina la trascrizione delle liste presso
gli uffici consolari nei quali i cittadini italiani
stabilmente domiciliati possono esercitare il diritto di
voto.
Nell'articolo 6 viene regolamentata la istituzione e la
composizione dei seggi elettorali presso gli uffici
consolari.
L'articolo 7 reca una disposizione strumentale alle
operazioni elettorali, mentre l'articolo 8 determina il
periodo per lo svolgimento delle operazioni di voto
all'estero.
In particolare il citato articolo 8 prevede che le
operazioni di voto avvengano in un giorno compreso tra il 15^
ed il 7^ giorno antecedente a quello fissato per l'esercizio
del voto nel territorio nazionale.
L'articolo 9 disciplina l' iter relativo alla
trasmissione delle schede e delle liste, ad operazioni di voto
concluse, ai rispettivi uffici centrali circoscrizionali per
la inserzione nelle urne di una o più sezioni elettorali del
comune in cui ha sede ciascun ufficio centrale
circoscrizionale.
L'articolo 10 determina, infine, l'ambito applicativo delle
disposizioni concernenti il voto dei cittadini italiani
all'estero.
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PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE
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