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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


797
DDL0072-0216
Relazione Camera n. 72-A (DDL11-72-A)
(suddiviso in 262 Unità Documento)
Unità Documento n.216 (che inizia a pag.97 dello stampato)
...C72A, C641A, C674A, C1051A, C1160A, C1250A, C1251A, C1266A, C1288A, C1295A, C1297A, C1314A, C1344A, C1374A, C1378A, C1406A, C1456A, C1540A, C1677A. TESTIPDL
...C72A, C641A, C674A, C1051A, C1160A, C1250A, C1251A, C1266A, C1288A, C1295A, C1297A, C1314A, C1344A, C1374A, C1378A, C1406A, C1456A, C1540A, C1677A.
...N. 1374 --
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC72A ZZ11 ZZPD ZZRM
       1.  L'esame dei consuntivi previsto dall'articolo 13,
  commi terzo e quarto, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
  786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
  1982, n. 51, e successive modificazioni, è devoluto, anche con
  riferimento ai consuntivi delle amministrazioni regionali,
  alle già esistenti sezioni regionali della Corte dei conti,
  ovvero alle delegazioni regionali della medesima, costituite
  all'uopo in apposite sezioni con collegi di almeno tre
  magistrati, presieduti da quello con qualifica più elevata e
  con maggiore anzianità in quest'ultima.
       2.  Le sezioni costituite ai sensi del comma 1,
  attenendosi ai piani ed ai criteri stabiliti dalla sezione di
  cui al quarto comma dell'articolo 13 del decreto-legge 22
  dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 26 febbraio 1982, n. 51, riferiscono i risultati
  dell'esame compiuto ai consigli regionali, provinciali e
  comunali interessati, ed agli stessi consigli regionali in
  ordine ai consuntivi delle province e dei comuni di ciascuna
  regione, nonché alla citata sezione, ai fini del referto di
  questa al Parlamento e delle eventuali comunicazioni al
  Ministro dell'interno di fattispecie e situazioni rilevanti ai
  fini del controllo sugli organi provinciali e comunali.
       3.  Alle sedute delle sezioni costituite ai sensi del
  comma 1 assiste un magistrato della procura generale presso la
  Corte dei conti, per l'acquisizione di ogni elemento utile
  all'esercizio delle proprie attribuzioni.
       4.  Su richiesta di un decimo dei componenti dei
  consigli, le sezioni costituite ai sensi del comma 1
  effettuano appositi referti su settori determinati della
  gestione.
       5.  Il comma 2 dell'articolo 58 della legge 8 giugno
  1990, n. 142, è sostituito dal seguente:
       "2.  Alle medesime disposizioni di cui al comma 1 sono
  soggetti i tesorieri ed ogni altro agente contabile che abbia
  maneggio di pubblico danaro o che sia incaricato della
  gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si
  ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti.  I conti
  che essi sono tenuti a rendere sono allegati ai consuntivi
  degli enti e, con questi, sono assoggettati all'approvazione
  dei rispettivi consigli, fermi i poteri della Corte dei conti
  ai sensi del primo comma dell'articolo 33 del testo unico
  approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214".
 
DATA=921120 FASCID=DDL11-72-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0072 TOTPAG=0110 TOTDOC=0262 NDOC=0216 TIPDOC=P DOCTIT=0211 COMM= PD PAGINIZ=0097 RIGINIZ=025 PAGFIN=0097 RIGFIN=067 UPAG=NO PAGEIN=97 PAGEFIN=97 SORTRES= SORTDDL=007200A00 FASCIDC=11DDL0072 A SORTNAV=0007200A000 00000 ZZDDLC72A NDOC0216 TIPDOCP DOCTIT0211 NDOC0211



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