| ...C72A, C641A, C674A, C1051A, C1160A, C1250A, C1251A, C1266A,
C1288A, C1295A, C1297A, C1314A, C1344A, C1374A, C1378A,
C1406A, C1456A, C1540A, C1677A.
TESTIPDL
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| ...C72A, C641A, C674A, C1051A, C1160A, C1250A, C1251A, C1266A,
C1288A, C1295A, C1297A, C1314A, C1344A, C1374A, C1378A,
C1406A, C1456A, C1540A, C1677A.
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| 1. L'esame dei consuntivi previsto dall'articolo 13,
commi terzo e quarto, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni, è devoluto, anche con
riferimento ai consuntivi delle amministrazioni regionali,
alle già esistenti sezioni regionali della Corte dei conti,
ovvero alle delegazioni regionali della medesima, costituite
all'uopo in apposite sezioni con collegi di almeno tre
magistrati, presieduti da quello con qualifica più elevata e
con maggiore anzianità in quest'ultima.
2. Le sezioni costituite ai sensi del comma 1,
attenendosi ai piani ed ai criteri stabiliti dalla sezione di
cui al quarto comma dell'articolo 13 del decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1982, n. 51, riferiscono i risultati
dell'esame compiuto ai consigli regionali, provinciali e
comunali interessati, ed agli stessi consigli regionali in
ordine ai consuntivi delle province e dei comuni di ciascuna
regione, nonché alla citata sezione, ai fini del referto di
questa al Parlamento e delle eventuali comunicazioni al
Ministro dell'interno di fattispecie e situazioni rilevanti ai
fini del controllo sugli organi provinciali e comunali.
3. Alle sedute delle sezioni costituite ai sensi del
comma 1 assiste un magistrato della procura generale presso la
Corte dei conti, per l'acquisizione di ogni elemento utile
all'esercizio delle proprie attribuzioni.
4. Su richiesta di un decimo dei componenti dei
consigli, le sezioni costituite ai sensi del comma 1
effettuano appositi referti su settori determinati della
gestione.
5. Il comma 2 dell'articolo 58 della legge 8 giugno
1990, n. 142, è sostituito dal seguente:
"2. Alle medesime disposizioni di cui al comma 1 sono
soggetti i tesorieri ed ogni altro agente contabile che abbia
maneggio di pubblico danaro o che sia incaricato della
gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si
ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti. I conti
che essi sono tenuti a rendere sono allegati ai consuntivi
degli enti e, con questi, sono assoggettati all'approvazione
dei rispettivi consigli, fermi i poteri della Corte dei conti
ai sensi del primo comma dell'articolo 33 del testo unico
approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214".
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