| 1. I cittadini che trasferiscano stabilmente il proprio
domicilio o acquistino la residenza all'estero, hanno diritto
di ricevere il certificato elettorale del comune in cui ha
sede l'ufficio centrale circoscrizionale della circoscrizione
di ultima residenza in Italia, tramite il consolato
territorialmente competente, sempre che non abbiano effettuato
l'opzione di cui al comma 2.
2. I cittadini di cui al comma 1 possono, entro un anno
dalla data del trasferimento o dalla data di entrata in vigore
della presente legge, chiedere l'iscrizione nelle liste
elettorali del comune in cui ha sede l'ufficio elettorale
circoscrizionale della circoscrizione nel cui ambito si trova
il comune di nascita.
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