| 1. Presso ogni ufficio consolare sono istituiti uno o più
seggi elettorali in ragione di un seggio ogni 1.000 elettori
iscritti secondo le modalità di cui all'articolo 5.
2. Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e non
meno di due scrutatori nominati dai comitati consolari di cui
alla legge 8 maggio 1985, n. 205, preferibilmente tra i
componenti i comitati medesimi.
3. Si applicano per quanto compatibili, e per quanto non
previsto dalla presente legge, le disposizioni di cui
all'articolo 19 e seguenti della citata legge 8 maggio 1985,
n. 205.
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