| ...C72C, C641C, C674C, C1051C, C1160C, C1250C, C1251C, C1266C,
C1288C, C1295C, C1297C, C1314C, C1344C, C1374C, C1378C,
C1406C, C1456C, C1540C, C1677C.
TESTIPDL
| |
| ...C72C, C641C, C674C, C1051C, C1160C, C1250C, C1251C, C1266C,
C1288C, C1295C, C1297C, C1314C, C1344C, C1374C, C1378C,
C1406C, C1456C, C1540C, C1677C.
| |
| Pag. 3
Onorevoli Colleghi! - La Camera è chiamata a
riesaminare il progetto sull'elezione diretta del sindaco, del
presidente della provincia e dei consigli comunali e
provinciali, limitatamente ai punti fatti oggetto di modifiche
dal Senato.
1. Nel corso dell'esame da parte del Senato sono state
approvate alcune modifiche al testo licenziato dalla Camera
dei deputati relative ai seguenti punti.
1) Numero e modalità di raccolta delle sottoscrizioni
per la presentazione delle candidature. Il Senato ha
parzialmente modificato il testo dell'articolo 3 in relazione
ai due seguenti aspetti: è stato ridotto il numero minimo e
massimo di sottoscrizioni necessarie per la presentazione
delle candidature relativamente a ciascuna fascia di comuni e
sono state soppresse le norme del comma 3 che introducevano
l'obbligo di deposito e di pubblicazione delle liste dei
candidati prima dell'inizio della raccolta delle
sottoscrizioni. Conseguentemente è stato soppresso anche il
comma 4 che prevedeva la nullità delle firme raccolte nel caso
in cui dopo l'affissione delle liste all'albo pretorio fosse
intervenuta la rinuncia di un numero di candidati superiore al
25 per cento dei candidati compresi nella lista. Il Senato ha
infine soppresso l'inciso del comma 3 che introduceva il
divieto di accettazione della candidatura alla carica di
consigliere in più di due comuni.
Va osservato, in merito alla prima modifica, che il numero
delle sottoscrizioni richieste per la presentazione delle
candidature relativamente a ciascuna fascia di comuni in base
al testo approvato dal Senato risulta inferiore a quello
previsto dalla normativa vigente.
2) Elevazione della soglia per l'applicazione del
sistema elettorale per i comuni minori. Il testo approvato
dalla Camera aveva previsto l'applicazione del sistema
elettorale per i consigli dei comuni minori ai comuni con
popolazione fino a 10.000 abitanti; tale soglia è stata
portata dal Senato a 20.000 abitanti.
Si segnala in proposito che i comuni con popolazione sino a
10.000 abitanti sono 7.056; la popolazione di questi comuni è
di circa 19 milioni di abitanti, pari al 32,8 per cento della
popolazione nazionale. I comuni con popolazione tra i 10.001
ed i 20.000 abitanti sono 584, con popolazione complessiva
pari a circa 8 milioni di abitanti (13,8 per cento della
popolazione nazionale). I comuni con popolazione superiore a
20.000 abitanti sono 460; tali comuni hanno una popolazione
pari a quasi 31 milioni di abitanti, che rappresenta circa il
53,4 per cento della popolazione nazionale.
3) Garanzia della pari opportunità tra i due sessi.
Il Senato ha approvato emendamenti agli articoli 5 e 7
(concernenti rispettivamente l'elezione del consiglio nei
comuni con popolazione sino a 20.000 abitanti e nei comuni con
popolazione superiore a tale soglia) con i quali è stato
introdotto il principio della riserva di quote a favore delle
donne nelle liste elettorali: le nuove norme prevedono infatti
che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi possa
essere "di norma" rappresentato in misura superiore ai due
terzi.
4) Disciplina del secondo turno di ballottaggio.
Rispetto al testo approvato dalla Camera, il Senato ha
soppresso la possibilità di ammettere in determinati casi un
Pag. 4
terzo candidato al ballottaggio. Il testo approvato dal
Senato prevede pertanto che al ballottaggio siano ammessi
esclusivamente i due candidati che abbiano ottenuto il maggior
numero di voti espressi al primo turno.
5) Il Senato ha infine approvato un emendamento presentato
dal Governo con il quale è stato introdotto un articolo
aggiuntivo (nuovo articolo 4 del testo trasmesso alla Camera)
che riduce di cinque giorni il termine per la fissazione della
data delle elezioni comunali e provinciali da parte del
Ministro dell'interno, previsto dall'articolo 3 della legge 7
giugno 1991, n. 182.
2. Considerato il tenore delle modifiche introdotte, può
dirsi che l'impianto complessivo del provvedimento è risultato
sostanzialmente confermato dal Senato. Gli emendamenti
approvati hanno peraltro consentito di raccogliere sul
progetto un consenso più ampio rispetto a quello che si era
registrato alla Camera: le modifiche hanno infatti accolto sia
alcune istanze espresse dalla forze politiche di minore
rappresentatività (ad esempio, per quanto concerne la
riduzione del numero di firme necessarie per la presentazione
di liste e di candidature) sia l'esigenza, sottolineata da
alcuni gruppi, di un ampliamento dell'ambito applicativo del
sistema elettorale a carattere più marcatamente maggioritario
previsto per i comuni minori. Con l'elevazione della soglia
demografica di applicazione di tale sistema da 10.000 a 20.000
abitanti si rafforza tra l'altro l'impatto innovativo del
progetto rispetto alla normativa vigente: in conseguenza di
ciò e pur essendo la materia rimessa alle autonome valutazioni
dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte
di cassazione, sembra potersi dire che l'entrata in vigore del
provvedimento supererebbe la necessità di celebrazione del
referendum abrogativo indetto su alcune norme del testo
unico in materia di elezioni comunali e provinciali. E'
infatti opinione del relatore che il testo in esame si ponga
in termini radicalmente innovativi rispetto alla normativa
vigente per i seguenti motivi:
a) si introduce una profonda modifica
dell'ordinamento elettorale con l'elezione diretta del sindaco
da parte dei cittadini con sistema, per i comuni maggiori,
uninominale maggioritario a doppio turno eventuale. Ne
consegue una diversa distribuzione dei poteri tra sindaco e
consiglio;
b) nei piccoli comuni, ad un sistema ad effetti
maggioritari puramente eventuali in relazione al maggiore o
minore uso del panachage, si sostituisce un sistema
maggioritario secco a liste concorrenti;
c) nei comuni maggiori ad un sistema proporzionale
puro si sostituisce un sistema maggioritario corretto;
d) sia nei piccoli che nei grandi comuni alla
elezione diretta del sindaco corrisponde l'elezione di una
maggioranza consiliare, realizzando un sistema di
collaborazione e di dialettica interdipendenza dei due organi,
che modifica profondamente il regime previgente.
3. Per quanto riguarda un altro aspetto assai discusso del
provvedimento, quello relativo alla pari opportunità tra i
sessi, il relatore ribadisce il carattere programmatico delle
disposizioni introdotte dal Senato agli articoli 5 e 7
relativamente alla composizione delle liste. La norma esprime
un forte indirizzo ai partiti e ai gruppi politici locali per
una più equilibrata articolazione, dal punto di vista della
presenza di uomini e donne, delle liste per l'elezione dei
consigli comunali, raccomandando in proposito il rispetto
della quota dei 2/3 quale soglia massima per la presenza di
candidati dello stesso sesso nelle liste.
4. Il relatore intende inoltre proporre all'attenzione
della Camera alcune precisazioni di ordine tecnico relative al
significato di una serie di disposizioni del provvedimento.
Pag. 5
La prima di esse è relativa alle modalità di voto nei
comuni maggiori. Va a tal proposito ribadito che il testo del
comma 3 dell'articolo 6 attribuisce all'elettore le seguenti
possibilità di voto:
a) espressione di un unico voto per una delle
liste, con estensione, in questo caso, del voto al candidato
alla carica di sindaco collegato;
b) espressione di due voti: uno per una delle liste
e l'altro per il candidato alla carica di sindaco collegato
alla lista prescelta;
c) espressione di due voti: uno per una delle liste
e l'altro per un candidato alla carica di sindaco non
collegato alla lista prescelta;
d) espressione di un unico voto a favore di un
candidato alla carica di sindaco, senza estensione, in questo
caso, del voto alla lista o alle liste ad esso collegate.
Per quanto riguarda invece la possibilità di collegamento
con le liste da parte dei candidati alla carica di sindaco
ammessi al ballottaggio prevista dal comma 7 dello stesso
articolo 6, si precisa che tale facoltà deve intendersi
prevista, oltre che con le liste con cui i candidati stessi
erano collegati al primo turno, anche nei confronti di ogni
altra lista che fosse, o meno, costituita in gruppo al primo
turno.
Un'ulteriore precisazione va riferita alle previsioni
contenute nel comma 7 dell'articolo 7 e al comma 7
dell'articolo 8, relativamente alla elezione alla carica di
consigliere dei candidati alla carica di sindaco e di
presidente della provincia non risultati eletti. E' da
chiarire in proposito che il riferimento ai candidati non
risultati eletti è limitato ai soli candidati che abbiano
partecipato al turno di votazione che ha dato luogo alla
proclamazione del candidato vincente. In caso di ballottaggio
non scatta in altri termini il "ripescaggio" nel consiglio di
tutti i candidati alla carica di sindaco o di presidente della
provincia che abbiano partecipato al primo turno.
Il relatore ribadisce infine che all'articolo 9, commi 2 e
3, ogni riferimento a gruppo, o gruppi, di candidati in sede
di riparto dei seggi per l'elezione del consiglio provinciale,
deve intendersi esteso anche alle coalizioni di gruppi.
5. Si segnala infine che la Commissione ha confermato il
testo in esame come trasmesso dal Senato. La maggioranza dei
gruppi si è tuttavia riservata la possibilità di esaminare nel
corso del dibattito in Assemblea eventuali limitate modifiche
che siano compatibili con la necessità di una rapida
approvazione.
CIAFFI, Relatore per la maggioranza.
| |