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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


846
DDL0072-0002
Relazione Camera n. 72-C (DDL11-72-C)
(suddiviso in 38 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C72C, C641C, C674C, C1051C, C1160C, C1250C, C1251C, C1266C, C1288C, C1295C, C1297C, C1314C, C1344C, C1374C, C1378C, C1406C, C1456C, C1540C, C1677C. TESTIPDL
...C72C, C641C, C674C, C1051C, C1160C, C1250C, C1251C, C1266C, C1288C, C1295C, C1297C, C1314C, C1344C, C1374C, C1378C, C1406C, C1456C, C1540C, C1677C.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVC ZZDDLC72C ZZ11 ZZRL ZZRM
                               Pag. 3
 
     Onorevoli  Colleghi! - La Camera è chiamata a
  riesaminare il progetto sull'elezione diretta del sindaco, del
  presidente della provincia e dei consigli comunali e
  provinciali, limitatamente ai punti fatti oggetto di modifiche
  dal Senato.
    1.  Nel corso dell'esame da parte del Senato sono state
  approvate alcune modifiche al testo licenziato dalla Camera
  dei deputati relative ai seguenti punti.
    1)  Numero e modalità di raccolta delle sottoscrizioni
  per la presentazione delle candidature.  Il Senato ha
  parzialmente modificato il testo dell'articolo 3 in relazione
  ai due seguenti aspetti: è stato ridotto il numero minimo e
  massimo di sottoscrizioni necessarie per la presentazione
  delle candidature relativamente a ciascuna fascia di comuni e
  sono state soppresse le norme del comma 3 che introducevano
  l'obbligo di deposito e di pubblicazione delle liste dei
  candidati prima dell'inizio della raccolta delle
  sottoscrizioni.  Conseguentemente è stato soppresso anche il
  comma 4 che prevedeva la nullità delle firme raccolte nel caso
  in cui dopo l'affissione delle liste all'albo pretorio fosse
  intervenuta la rinuncia di un numero di candidati superiore al
  25 per cento dei candidati compresi nella lista.  Il Senato ha
  infine soppresso l'inciso del comma 3 che introduceva il
  divieto di accettazione della candidatura alla carica di
  consigliere in più di due comuni.
    Va osservato, in merito alla prima modifica, che il numero
  delle sottoscrizioni richieste per la presentazione delle
  candidature relativamente a ciascuna fascia di comuni in base
  al testo approvato dal Senato risulta inferiore a quello
  previsto dalla normativa vigente.
    2)  Elevazione della soglia per l'applicazione del
  sistema elettorale per i comuni minori.  Il testo approvato
  dalla Camera aveva previsto l'applicazione del sistema
  elettorale per i consigli dei comuni minori ai comuni con
  popolazione fino a 10.000 abitanti; tale soglia è stata
  portata dal Senato a 20.000 abitanti.
    Si segnala in proposito che i comuni con popolazione sino a
  10.000 abitanti sono 7.056; la popolazione di questi comuni è
  di circa 19 milioni di abitanti, pari al 32,8 per cento della
  popolazione nazionale.  I comuni con popolazione tra i 10.001
  ed i 20.000 abitanti sono 584, con popolazione complessiva
  pari a circa 8 milioni di abitanti (13,8 per cento della
  popolazione nazionale).  I comuni con popolazione superiore a
  20.000 abitanti sono 460; tali comuni hanno una popolazione
  pari a quasi 31 milioni di abitanti, che rappresenta circa il
  53,4 per cento della popolazione nazionale.
    3)  Garanzia della pari opportunità tra i due sessi.
  Il Senato ha approvato emendamenti agli articoli 5 e 7
  (concernenti rispettivamente l'elezione del consiglio nei
  comuni con popolazione sino a 20.000 abitanti e nei comuni con
  popolazione superiore a tale soglia) con i quali è stato
  introdotto il principio della riserva di quote a favore delle
  donne nelle liste elettorali: le nuove norme prevedono infatti
  che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi possa
  essere "di norma" rappresentato in misura superiore ai due
  terzi.
    4)  Disciplina del secondo turno di ballottaggio.
  Rispetto al testo approvato dalla Camera, il Senato ha
  soppresso la possibilità di ammettere in determinati casi un
 
                               Pag. 4
 
  terzo candidato al ballottaggio.  Il testo approvato dal
  Senato prevede pertanto che al ballottaggio siano ammessi
  esclusivamente i due candidati che abbiano ottenuto il maggior
  numero di voti espressi al primo turno.
    5) Il Senato ha infine approvato un emendamento presentato
  dal Governo con il quale è stato introdotto un articolo
  aggiuntivo (nuovo articolo 4 del testo trasmesso alla Camera)
  che riduce di cinque giorni il termine per la fissazione della
  data delle elezioni comunali e provinciali da parte del
  Ministro dell'interno, previsto dall'articolo 3 della legge 7
  giugno 1991, n. 182.
    2.  Considerato il tenore delle modifiche introdotte, può
  dirsi che l'impianto complessivo del provvedimento è risultato
  sostanzialmente confermato dal Senato.  Gli emendamenti
  approvati hanno peraltro consentito di raccogliere sul
  progetto un consenso più ampio rispetto a quello che si era
  registrato alla Camera: le modifiche hanno infatti accolto sia
  alcune istanze espresse dalla forze politiche di minore
  rappresentatività (ad esempio, per quanto concerne la
  riduzione del numero di firme necessarie per la presentazione
  di liste e di candidature) sia l'esigenza, sottolineata da
  alcuni gruppi, di un ampliamento dell'ambito applicativo del
  sistema elettorale a carattere più marcatamente maggioritario
  previsto per i comuni minori.  Con l'elevazione della soglia
  demografica di applicazione di tale sistema da 10.000 a 20.000
  abitanti si rafforza tra l'altro l'impatto innovativo del
  progetto rispetto alla normativa vigente: in conseguenza di
  ciò e pur essendo la materia rimessa alle autonome valutazioni
  dell'Ufficio centrale per il  referendum  presso la Corte
  di cassazione, sembra potersi dire che l'entrata in vigore del
  provvedimento supererebbe la necessità di celebrazione del
  referendum  abrogativo indetto su alcune norme del testo
  unico in materia di elezioni comunali e provinciali.  E'
  infatti opinione del relatore che il testo in esame si ponga
  in termini radicalmente innovativi rispetto alla normativa
  vigente per i seguenti motivi:
        a)  si introduce una profonda modifica
  dell'ordinamento elettorale con l'elezione diretta del sindaco
  da parte dei cittadini con sistema, per i comuni maggiori,
  uninominale maggioritario a doppio turno eventuale.  Ne
  consegue una diversa distribuzione dei poteri tra sindaco e
  consiglio;
        b)  nei piccoli comuni, ad un sistema ad effetti
  maggioritari puramente eventuali in relazione al maggiore o
  minore uso del  panachage,  si sostituisce un sistema
  maggioritario secco a liste concorrenti;
        c)  nei comuni maggiori ad un sistema proporzionale
  puro si sostituisce un sistema maggioritario corretto;
        d)  sia nei piccoli che nei grandi comuni alla
  elezione diretta del sindaco corrisponde l'elezione di una
  maggioranza consiliare, realizzando un sistema di
  collaborazione e di dialettica interdipendenza dei due organi,
  che modifica profondamente il regime previgente.
    3.  Per quanto riguarda un altro aspetto assai discusso del
  provvedimento, quello relativo alla pari opportunità tra i
  sessi, il relatore ribadisce il carattere programmatico delle
  disposizioni introdotte dal Senato agli articoli 5 e 7
  relativamente alla composizione delle liste.  La norma esprime
  un forte indirizzo ai partiti e ai gruppi politici locali per
  una più equilibrata articolazione, dal punto di vista della
  presenza di uomini e donne, delle liste per l'elezione dei
  consigli comunali, raccomandando in proposito il rispetto
  della quota dei 2/3 quale soglia massima per la presenza di
  candidati dello stesso sesso nelle liste.
    4.  Il relatore intende inoltre proporre all'attenzione
  della Camera alcune precisazioni di ordine tecnico relative al
  significato di una serie di disposizioni del provvedimento.
 
                               Pag. 5
 
    La prima di esse è relativa alle modalità di voto nei
  comuni maggiori.  Va a tal proposito ribadito che il testo del
  comma 3 dell'articolo 6 attribuisce all'elettore le seguenti
  possibilità di voto:
        a)  espressione di un unico voto per una delle
  liste, con estensione, in questo caso, del voto al candidato
  alla carica di sindaco collegato;
        b)  espressione di due voti: uno per una delle liste
  e l'altro per il candidato alla carica di sindaco collegato
  alla lista prescelta;
        c)  espressione di due voti: uno per una delle liste
  e l'altro per un candidato alla carica di sindaco non
  collegato alla lista prescelta;
        d)  espressione di un unico voto a favore di un
  candidato alla carica di sindaco, senza estensione, in questo
  caso, del voto alla lista o alle liste ad esso collegate.
    Per quanto riguarda invece la possibilità di collegamento
  con le liste da parte dei candidati alla carica di sindaco
  ammessi al ballottaggio prevista dal comma 7 dello stesso
  articolo 6, si precisa che tale facoltà deve intendersi
  prevista, oltre che con le liste con cui i candidati stessi
  erano collegati al primo turno, anche nei confronti di ogni
  altra lista che fosse, o meno, costituita in gruppo al primo
  turno.
    Un'ulteriore precisazione va riferita alle previsioni
  contenute nel comma 7 dell'articolo 7 e al comma 7
  dell'articolo 8, relativamente alla elezione alla carica di
  consigliere dei candidati alla carica di sindaco e di
  presidente della provincia non risultati eletti.  E' da
  chiarire in proposito che il riferimento ai candidati non
  risultati eletti è limitato ai soli candidati che abbiano
  partecipato al turno di votazione che ha dato luogo alla
  proclamazione del candidato vincente.  In caso di ballottaggio
  non scatta in altri termini il "ripescaggio" nel consiglio di
  tutti i candidati alla carica di sindaco o di presidente della
  provincia che abbiano partecipato al primo turno.
    Il relatore ribadisce infine che all'articolo 9, commi 2 e
  3, ogni riferimento a gruppo, o gruppi, di candidati in sede
  di riparto dei seggi per l'elezione del consiglio provinciale,
  deve intendersi esteso anche alle coalizioni di gruppi.
    5.  Si segnala infine che la Commissione ha confermato il
  testo in esame come trasmesso dal Senato.  La maggioranza dei
  gruppi si è tuttavia riservata la possibilità di esaminare nel
  corso del dibattito in Assemblea eventuali limitate modifiche
  che siano compatibili con la necessità di una rapida
  approvazione.
                      CIAFFI,  Relatore per la maggioranza.
 
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