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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


884
DDL0075-0002
Progetto di legge Camera n. 75 - testo presentato - (DDL11-75)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C75. TESTIPDL
...C75.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC75 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La proposta di legge che
  raccomandiamo alla vostra attenzione riguarda, ancora una
  volta, il noto istituto dell'indennità di contingenza (nel
  pubblico impiego: "indennità integrativa speciale").
    Si tratta di un istituto retributivo di notevole
  significato economico, sociale e politico e soggetto - da
  sempre, ma in modo particolarmente acceso negli ultimi tre
  lustri - a vivacissime polemiche.
    Esso trova la propria matrice nel sistema della scala
  mobile e ha conosciuto non indifferenti processi di
  innovazione, che ne hanno progressivamente modificato, con le
  modalità di funzionamento, anche le fonti di
  regolamentazione.
    L'indennità di contingenza, istituita nell'immediato
  dopoguerra (e denominata, inizialmente, indennità "di
  carovita"), è stata disciplinata per lungo tempo, in primo
  luogo, da accordi interconfederali: anche se uno di essi
  (quello del 15 gennaio 1957) venne tradotto nel decreto del
  Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, n. 1273, emanato
  ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741.  La disciplina
  interconfederale della contingenza è stata poi largamente
  recepita nei contratti di categoria, che vi fanno
  numerosissimi riferimenti espliciti od impliciti (basti
  pensare alla definizione che spesso si legge della
  "retribuzione globale di fatto", comprensiva appunto della
  contingenza,
 
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  da prendere come punto di riferimento ai fini delle
  maggiorazioni salariali e di istituti quali le ferie, la
  tredicesima, eccetera).
    L'indennità stessa ha però subìto una progressiva
  attrazione nell'area della disciplina legislativa, e tale
  processo è culminato, come tra poco diremo, nella legge 26
  febbraio 1986, n. 38.
    Questa indennità è divenuta, da tempo, parte costitutiva ed
  integrante, ancorché di entità per definizione mutevole, della
  struttura formale della retribuzione.  Anzi, è certamente la
  "voce" di gran lunga più consistente tra quante si aggiungono
  alla retribuzione base (o "tabellare").  Alla progressiva
  complicazione ed evoluzione delle sue fonti di
  regolamentazione fa però riscontro, come vedremo, una
  autentica parabola discendente della sua originaria rilevanza
  giuridica.  Consideriamo, intanto, la struttura ed il modo di
  funzionamento.
    L'indennità di contingenza funziona secondo il criterio
  dell'automatismo.  Infatti, l'ammontare di questa indennità
  varia in relazione al variare dell'indice dei prezzi, come
  accertato e rilevato periodicamente da un'apposita commissione
  intersindacale costituita presso l'Istituto centrale di
  statistica.  In pratica si prendono come punto di riferimento,
  da un lato, una famiglia di media composizione (genitori e due
  figli) e, dall'altro lato, i prezzi al minuto di certi beni
  che costituiscono l'oggetto dei suoi bisogni tipici: quali
  alcuni prodotti alimentari e di abbigliamento, i costi
  dell'alloggio determinati anche a stregua di equo canone,
  quelli dei trasporti, eccetera.  Al variare di questo
  (ipotizzato) "paniere" di beni, scatta il correlativo
  meccanismo di aumento.
    Ed è proprio a questo proposito che la legge 26 febbraio
  1986, n. 38, ha radicalmente innovato.  Essa ha modificato il
  meccanismo di aumento salariale che, in precedenza, era giunto
  a configurarsi, nel nostro ordinamento, come quello più
  diffuso e "normale": cioè un sistema di scala mobile "a
  punti", secondo il quale, al variare dell'indice dei prezzi,
  accertato ogni tre mesi, scattavano dei corrispondenti "punti"
  di aumento, determinati in percentuale su una retribuzione
  mediominima convenzionale prevista nel momento iniziale di
  funzionamento dello stesso meccanismo di indicizzazione.  Ed
  infatti il valore del punto di scala mobile era divenuto, nel
  frattempo, eguale per tutti (ed ammontava, in base all'accordo
  del 22 gennaio 1983, a lire 6.800 lorde mensili), quali che
  fossero la categoria e la qualifica dei lavoratori che lo
  percepivano.  Così aveva disposto l'accordo interconfederale
  del 25 febbraio 1975 (facendo proprie sia, per taluni aspetti,
  le istanze egualitarie emerse a cavallo degli anni settanta,
  sia, per altri profili, l'esigenza di superare definitivamente
  le precedenti differenziazioni operate, oltre che in ragione
  perfino del sesso e dell'età, anche con riferimento, appunto,
  all'importo delle retribuzioni base).  Così aveva ribadito
  anche l'accordo del 22 gennaio 1983 il quale, pur approdando
  ad una certa "desensibilizzazione" del meccanismo della scala
  mobile (ossia ad una sua "frenata" consistente, per i
  lavoratori, in un minor incremento della nuova rispetto alla
  vecchia contingenza, a fronte di una diminuzione del prelievo
  fiscale, di benefici previdenziali in materia di assegni
  familiari e di altri impegni pubblici di spesa), nulla aveva
  però innovato rispetto al principio del punto unico: non era
  tornato, insomma, a diversificarlo per categorie e
  qualifiche.
    La legge 26 febbraio 1986, n. 38, ha tuttavia profondamente
  modificato sia la struttura che il funzionamento di questo
  sistema.  Lo ha fatto estendendo al settore privato, sulla base
  di un consenso manifestato dalle forze sociali, un nuovo
  metodo di indicizzazione salariale, previsto per il pubblico
  impiego dall'articolo 16 del decreto del Presidente della
  Repubblica 1^ febbraio 1986, n. 13, di recezione dell'accordo
  intercompartimentale del 18 dicembre 1985.  Si trattava, in
  realtà (e proprio qui sta oggi il fulcro della vicenda che ci
  induce a presentare anche questa proposta), di una legge "a
  termine", perché
 
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  destinata a durare solo quattro anni (1986-1989).
    Le nuove linee di fondo dell'istituto possono essere
  sinteticamente descritte nel modo che segue: 1) dal meccanismo
  "a punti" si passa ad un meccanismo "a percentuale", che
  assume però come retribuzione "imponibile" - soggetta, cioè, a
  rivalutazione - solo una parte del trattamento retributivo
  (vale a dire, la somma delle due "voci" più importanti, che
  sono i minimi tabellari previsti dai contratti collettivi per
  ciascun livello di inquadramento e l'indennità di contingenza
  già maturata); 2) le percentuali di rivalutazione sono due,
  tra loro diverse, perché viene rivalutata al cento per cento,
  e quindi integralmente sottratta agli effetti erosivi
  dell'inflazione, solo una prima "fascia" della così detta
  retribuzione imponibile, eguale per tutti i lavoratori ed
  equivalente, nel momento iniziale, all'importo prefissato di
  lire 580.000, mentre la parte eccedente (cioè una seconda
  "fascia", di importo evidentemente variabile e maggiore per i
  lavoratori di qualifica più alta) viene indicizzata nella
  misura, assai inferiore, del 25 per cento; 3) l'indicizzazione
  opera mediante scatti semestrali; 4) in tal modo, vengono a
  determinarsi anche le nuove retribuzioni imponibili per lo
  scatto successivo, che infatti saranno date, a loro volta,
  dalla somma della vecchia retribuzione imponibile e
  dell'aumento di contingenza maturato in percentuale con lo
  scatto precedente.
    Il nuovo sistema opera per tutti i lavoratori che già prima
  erano contrattualmente tutelati con il meccanismo della scala
  mobile, salvo che per i dirigenti, che conservano il loro
  diverso ed indipendente trattamento (vedasi comunque, oggi,
  per i dirigenti pubblici, il sistema di sostanziale
  indicizzazione previsto dall'articolo 2, comma 5, del
  decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216), ed i
  lavoratori domestici; e sembrerebbe, a prima vista,
  inderogabile: "sono nulle e vengono sostituite di diritto"
  dalla nuova disciplina - si legge infatti nel comma 2
  dell'articolo 1 - "le clausole di accordi o contratti
  collettivi vigenti" che con quella disciplina contrastino.  Ma
  la norma parla, appunto, di contratti "vigenti", e non sembra
  quindi precludere alla futura contrattazione collettiva la
  possibilità di tutelare i redditi più modesti aggiungendo
  altre "voci" (quali scatti di anzianità, superminimi
  individuali, eccetera) a quelle già imponibili per legge,
  oppure di innalzare l'importo della fascia garantita al cento
  per cento o, invece, di elevare al di là del 25 per cento la
  copertura della seconda fascia.
    Storicamente, l'indennità di contingenza ed il sistema
  della scala mobile sono state ideate per uno scopo preciso
  (anche se solo in piccola parte raggiunto): conservare,
  malgrado l'inflazione, il potere d'acquisto (cioè la quantità
  di beni che si possono acquistare) della retribuzione, quale è
  stata convenuta con il contratto collettivo.  Infatti,
  nonostante questo sia rinnovato soltanto decorso un certo
  periodo (normalmente un triennio e, oggi, un quadriennio),
  anche durante tale intervallo la retribuzione viene
  automaticamente adeguata alle variazioni del costo della vita
  attraverso, appunto, le periodiche variazioni di codesta
  speciale "indennità".
    In altre parole: il debito retributivo, come tale, viene
  assolto dal datore di lavoro (normalmente) attraverso il
  pagamento di una somma di denaro; è un debito di moneta, o
  pecuniario, rispetto al quale troverebbe applicazione, di per
  sé, il principio nominalistico, per cui il debito si estingue
  con moneta avente corso legale al tempo del pagamento e per il
  valore nominale della moneta stessa (articolo 1277, primo
  comma, del codice civile), per svalutata che sia.  Proprio per
  questo, l'indennità di contingenza - sullo sfondo ed in
  sintonia con la direttiva enunziata dall'articolo 36 della
  Costituzione - si propone lo scopo di salvaguardare il potere
  di acquisto di tale salario nominale, quando esso sia eroso
  dall'inflazione, affinché resti invariata nel tempo la stessa
  originaria ragione di scambio sulla quale si fonda il
  contratto di lavoro.  Se così non fosse, il datore di lavoro si
  libererebbe del
 
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  suo debito pagando una somma di denaro che, in termini reali,
  risulta inferiore a quella per la quale si era obbligato.
    Anche se è vero che, con le più recenti innovazioni, questa
  idea-guida si è ridotta a poco più di un simbolo.  Infatti, la
  "copertura" integrale del salario contro l'inflazione è adesso
  assicurata, come si è visto, solo per una fascia assai bassa,
  che la stessa più lenta cadenza dell'indicizzazione
  (semestrale, e non più trimestrale) rende ancora più sottile;
  mentre l'indicizzazione della seconda fascia (che è tutelata
  solo per un quarto) può palesarsi troppo esigua per poter
  proteggere in modo apprezzabile contro l'inflazione futura
  anche gli incrementi dei livelli retributivi, via via
  introdotti dai nuovi contratti.
    Solo tenendo conto di questi limiti concreti può dunque
  ancora ragionevolmente affermarsi che la voce "contingenza" -
  dal momento che rappresenta un sia pur parziale adeguamento
  continuativo, programmato ed automatico di una parte della
  retribuzione nominale - è, in definitiva, una modesta
  lievitazione di quest'ultima (o, meglio, di quelle sue "voci"
  sulle quali l'adeguamento viene calcolato); solo in questi
  limiti, insomma, chi rivendica la contingenza, come si è
  affermato in dottrina, "sta in realtà rivendicando solo la
  retribuzione attualmente dovuta".
    La scadenza del termine dianzi ricordato, posto dalla legge
  26 febbraio 1986, n. 38 - i cui effetti si esaurivano, come
  già detto, con il 31 dicembre 1989 -, pose già alla fine dello
  stesso 1989 l'esigenza che, in difetto o magari fino alla
  emanazione di una eventuale diversa regolamentazione ed anche
  allo scopo di evitare complicazioni sul piano applicativo
  (rese più che probabili pure dall'intrecciarsi della fonte
  legale con fonti contrattuali), quella stessa disciplina
  venisse prorogata.  Il che avvenne puntualmente con la legge 13
  luglio 1990, n. 191, ai sensi della quale le disposizioni in
  materia di adeguamento automatico della retribuzione per
  effetto di variazioni del costo della vita furono appunto
  prorogate fino alla data del 31 dicembre 1991.
    Ma, superata quest'ultima scadenza, e nel particolare
  contesto delle attuali relazioni industriali, il problema si
  ripropone ancor oggi.  Infatti, l'inizio delle note trattative
  ancora pendenti in sede sindacale per riformare la struttura
  delle retribuzioni, e quindi anche i meccanismi di
  indicizzazione, fu, non per nulla, fissato al giugno 1991:
  proprio per consentire al dialogo ed al confronto tra le parti
  sociali un congruo margine possibile di dispiegamento rispetto
  alla scadenza del 31 dicembre del medesimo anno.  Invece, siamo
  ormai al 1992 inoltrato, l'accordo sul punto non è ancora
  concluso e la decadenza dell'attuale sistema legislativo -
  prescindendosi dal problema della plausibile conservazione dei
  suoi effetti in quanto incorporati nei contratti collettivi in
  corso - potrebbe perfino alterare il quadro politico materiale
  entro il quale la trattativa si svolge (laddove è interesse di
  tutti che la trattativa stessa continui ad aver luogo, sotto
  questo profilo, "a bocce ferme").  Prorogare il termine di
  scadenza è dunque a vantaggio della stessa trattativa in corso
  e di tutti i suoi attori collettivi.
    Si è così ritenuto, nel comma 1 dell'unico articolo che
  sottoponiamo all'esame della Camera, di prorogare fino al 1^
  giugno 1993 le disposizioni (o clausole sostanziali) contenute
  nelle due fonti normative quivi citate ed il cui raggio
  temporale di vigenza era già stato portato al 31 dicembre 1991
  dalla ricordata legge 13 luglio 1990, n. 191.  La data del 1^
  giugno 1993 si giustifica allo scopo di consentire in ogni
  caso, senza che risorgano i noti ancorché infondati dubbi
  interpretativi, la maturazione del semestre di rilevazione che
  va dal novembre 1992 all'aprile 1993 e che viene in pagamento
  alla fine del maggio 1993: in conformità, appunto, alle
  decorrenze stabilite dall'articolo 16, comma 1, lettera
  c)  del rammentato decreto del Presidente della
  Repubblica 1^ febbraio 1986, n. 13.  La proroga così disposta
  mette in ogni caso il Parlamento al riparo da una (altrimenti
  fondata) accusa di disparità di trattamento della generalità
  degli altri dipendenti pubblici rispetto
 
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  ai dirigenti pubblici, ai quali, come si è già ricordato,
  spetta comunque un sistema di indicizzazione degli stipendi
  grazie all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 7 gennaio
  1992, n. 5, convertito, con modifiche, dalla legge 6 marzo
  1992, n. 216.  Nel comma 2, oltre che dare risposta al problema
  interpretativo già ricordato, sorto con la legge 28 febbraio
  1986, n. 38, che rendeva nulle le clausole difformi dei
  contratti collettivi "vigenti" senza però dir niente della
  contrattazione collettiva progrediente, si persegue anche lo
  scopo di mantenere aperto lo spazio per le innovazioni
  che potranno derivare dall'esercizio dell'autonomia
  collettiva in forma di accordo interconfederale, con
  particolare e fiducioso riguardo, come è evidente, proprio
  alla rammentata trattativa in corso.  A tale scopo, è sembrato
  sufficiente riprodurre il comma 2 dell'articolo 1 della legge
  13 luglio 1990, n. 191, facendo salva, per maggior precisione
  e con riferimento alla situazione concreta che si è venuta
  determinando, la contrattazione interconfederale
  sopravveniente rispetto al più recente "scatto" dell'indennità
  di contingenza.
 
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