| 1. Le disposizioni in materia di adeguamento automatico
della retribuzione per effetto di variazioni del costo della
vita contenute nella legge 26 febbraio 1986, n. 38, e
nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica
1^ febbraio 1986, n. 13, già prorogate al 31 dicembre 1991 per
effetto della legge 13 luglio 1990, n. 191, sono ulteriormente
prorogate fino al 1^ giugno 1993.
2. Sono fatte salve le disposizioni derivanti da accordi
interconfederali stipulati successivamente al 30 novembre 1991
che prevedono modificazioni nella struttura delle retribuzioni
riguardanti anche la materia di cui al comma 1.
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