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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


887
DDL0076-0002
Progetto di legge Camera n. 76 - testo presentato - (DDL11-76)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C76. TESTIPDL
...C76.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC76 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! - La proposta di legge che
  sottoponiamo al vostro dibattito (e che riprende ed integra la
  proposta già presentata nella X legislatura dai deputati
  Ghezzi ed altri: atto Camera n. 6293) si propone di integrare
  per taluni aspetti e di modificare sotto altri profili -
  tenendo conto dell'esperienza che si sta attuando e della
  discussione in corso tra le forze politiche e sociali nonché
  tra gli studiosi - alcuni punti della recente legge 23 luglio
  1991, n. 223.
    La suddetta legge valorizza il ruolo del sindacato per
  quanto concerne le procedure
  di integrazione salariale e quelle di mobilità, in
  ambedue le ipotesi (su cui ci soffermeremo) nelle quali queste
  ultime possono essere avviate.  Lo fa, in particolare,
  indicando al datore di lavoro la convenienza di coinvolgere in
  determinati processi aziendali le organizzazioni sindacali
  (vedansi la riduzione del contributo di mobilità di cui
  all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 5, ovvero il
  meccanismo di aggravamento economico in caso di inosservanza
  del princìpio di rotazione stabilito per decreto ministeriale
  ai sensi del comma 8 dell'articolo 1).  Lo stesso
 
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  rilievo attribuito al programma che l'impresa intende
  attuare, e i controlli sulla sua attuazione, contribuiscono a
  restituire al sistema un volto chiaramente orientato al
  ristabilimento dell'integrità gestionale ed al rientro dei
  lavoratori.  Un rafforzamento del perseguimento di queste
  finalità proviene, in ogni caso, dalla previsione dell'obbligo
  a trattare (non a contrarre) in buona fede, previsto
  dall'articolo 3 della nostra proposta.
    Tuttavia, la legge n. 223 del 1991, di cui si propongono
  qui taluni momenti di riforma, per un verso presenta ancora
  notevoli lacune, che vanificano ogni possibilità di sia pur
  differenziata estensione dei suoi princìpi ad importanti aree
  produttive, e, per altri versi, non presenta sufficiente
  chiarezza né adeguate distinzioni.  Per qualche altro aspetto,
  forse non sufficientemente ponderato al momento del suo varo,
  dà addirittura luogo ad autentici arretramenti.  Quest'ultima
  osservazione può riferirsi, ad esempio, all'affrettata ed
  integrale abrogazione della disciplina dettata oltre venti
  anni fa sulla indennità di disoccupazione speciale (articolo
  16, comma 4).  A loro volta, le lamentate lacune e mancanze di
  differenziazione si riferiscono soprattutto, rispettivamente,
  allo stato delle imprese di minori dimensioni ed al rapporto
  tra procedure di mobilità innestate sulla cassa integrazione e
  procedure di egual tipo originate invece da licenziamenti per
  riduzione di personale (articolo 24).  Esaminiamo partitamente
  i vari problemi.
    L'area di applicazione della legge n. 223 del 1991 esclude,
  come è noto, le imprese che abbiano occupato mediamente meno
  di 16 lavoratori nel semestre precedente la data di
  presentazione della richiesta di intervento straordinario di
  integrazione salariale (articolo 1, comma 1): ed i medesimi
  limiti dimensionali vengono incredibilmente osservati anche
  quando si tratti di imprese artigiane dell'indotto,
  giuridicamente qualificato nell'articolo 12.  Eppure, le
  piccole imprese - appartengano o no all'indotto di altre e più
  grandi imprese - sono in ogni caso soggette, soprattutto oggi
  in un contesto di continua riorganizzazione del tessuto
  produttivo (e lo saranno ancor più domani, nell'ulteriore
  confronto che trarrà origine dal compimento dell'integrazione
  europea), al rischio concreto di fluttuazioni di ordinativi e
  quindi di attività e di lavoro.  Sembra dunque opportuno
  introdurre meccanismi correttivi, che consentano una più ampia
  fruizione del trattamento straordinario di integrazione
  salariale e delle conseguenti, anche se solo eventuali,
  procedure di mobilità.
    Per quanto concerne, poi, il sistema delle imprese nel suo
  complesso - e quindi volgendoci a considerare i problemi che
  attengono particolarmente alle grandi e alle medie imprese -,
  deve osservarsi criticamente il fatto che, oggi, nell'attuale
  sistema, la "riduzione o trasformazione di attività o di
  lavoro" - che l'articolo 24 della legge n. 223 del 1991 pone a
  presupposto dei licenziamenti per riduzione del personale -
  può essere indipendente dai processi di ristrutturazione,
  riorganizzazione, conversione e crisi aziendale (articolo 1,
  commi 3 e 5) e dunque svincolata dal preventivo ricorso alla
  cassa integrazione straordinaria: e tuttavia può anche
  derivarne.  Infatti, è ben possibile che una "trasformazione"
  di attività o una "riduzione" di lavoro sia proprio la
  conseguenza dell'attuazione di un programma di
  ristrutturazione, riorganizzazione, conversione, ovvero di una
  crisi.  Risulta in tal modo evidente, quando si versi nella
  seconda ipotesi, la disparità di trattamento economico e
  sociale che si presenta tra lavoratori posti in mobilità per
  causali del tutto identiche: se il loro datore di lavoro ha
  giudicato più conveniente seguire la strada dell'integrazione
  salariale e della eventuale mobilità per le "eccedenze" che
  risultino nel corso di attuazione del programma (articoli 4 e
  seguenti), i lavoratori posti in mobilità avranno potuto
  fruire, prima di venirvi collocati, di precisi ammortizzatori
  patrimoniali e sociali; se, invece, il datore di lavoro,
  sempre sulla base di un calcolo di convenienza, ha optato
  direttamente per i licenziamenti collettivi ex articolo 24, i
  lavoratori, pur in presenza dei medesimi presupposti, non ne
  avranno potuto
 
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  godere, senza che, per altro, questa iniziale mancanza di
  tutela venga in qualche modo compensata da successivi
  interventi differenziali rispetto all'ordinario regime di
  mobilità, capaci di ridurre, se non proprio di eliminare, una
  così appariscente differenza di trattamento.  V'è di più:
  taluni dati legislativi - come, ad esempio, la disciplina
  della rotazione e quella, più gravosa, della mancata
  rotazione, nonché il costo crescente nel tempo della cassa
  integrazione e della mobilità: comma 8 dell'articolo 1 e comma
  6 dell'articolo 5 - possono incoraggiare il datore di lavoro a
  scegliere la strada dei licenziamenti collettivi o per
  riduzione del personale.
    Tuttavia, come ha subito sottolineato la più attenta
  dottrina, è già oggi individuabile, su un piano
  classificatorio, una differenziata tipologia, nella quale si
  distinguono, da un lato, proprio i licenziamenti per
  "eccedenza" (articolo 4, comma 9), e d'altro lato proprio
  quelli collettivi per riduzione di personale (articolo 24).
  Infatti, la legge n. 223 del 1991 usa, rispetto agli uni e
  agli altri, criteri e parametri di identificazione
  manifestamente non identici - si pensi, ad esempio, ai limiti
  numerici indicati dal comma 1 dell'articolo 24 -, e mostra
  anzi (anche per seguire le indicazioni dettate in linea di
  massima dalla nota direttiva 75/129/CEE del Consiglio, del 17
  febbraio 1975) di distinguere costantemente l'un tipo
  dall'altro.  Ma allora, se così è, per eliminare l'accennata
  disparità di trattamento sul piano economico e sociale, la
  soluzione non può che essere una: portare a pratico e concreto
  compimento la distinzione già ricavabile dal testo vigente, e
  distinguere nettamente le due ipotesi in campo.  Solo in tal
  modo è possibile porre rimedio all'attuale squilibrio.
    Se quelle ora rammentate - i vuoti normativi riguardo alle
  piccole imprese e le sovrapposizioni e gli equivoci che
  insorgono in tema di licenziamenti - sono le due zone critiche
  prese in particolare considerazione dalla presente proposta di
  legge, altre tuttavia se ne aggiungono, anche in relazione
  alle quali sembra ora conveniente scendere ad una breve
  illustrazione e sintesi dell'articolato.
    L'articolo 1 consente di estendere il trattamento
  straordinario di integrazione salariale, con le conseguenti
  possibili procedure di mobilità, anche alle imprese di minori
  o minime dimensioni occupazionali non solo nelle note
  fattispecie civilistiche di collegamento e controllo, ma anche
  e soprattutto quando queste imprese, incluse quelle artigiane
  e cooperative, siano costituite ed operanti nei distretti
  industriali, identificati come destinatari di particolari
  interventi di politica industriale dalla legge 5 ottobre 1991,
  n. 317, ovvero in altri ambiti o comparti di cui alla medesima
  legge.  Insomma, al riconoscimento del distretto come soggetto
  della politica industriale, faccia seguito una normativa
  adeguata per le politiche sociali e di sostegno al lavoro.  Non
  vi può essere una politica industriale efficace in assenza di
  politica sociale.
    In analogo ordine di idee - perché ci si riferisce sempre
  alle piccole imprese -, si muovono le previsioni di cui
  all'articolo 4 (che tende a rendere davvero realistica e meno
  effimera la disciplina dell'integrazione salariale
  nell'indotto di cui agli attuali commi 1 e 2 dell'articolo 12
  della legge n. 223 del 1991) ed agli articoli 5 e 6 (che si
  propongono di restituire a quei lavoratori che non abbiano
  titolo a fruire dell'indennità di mobilità, almeno l'indennità
  di disoccupazione speciale: oltre ai casi dei dipendenti di
  piccole imprese ancora non rientranti nelle ipotesi prima
  indicate, vengono in gioco anche altre ipotesi di lavoratori
  licenziati).
    L'articolo 3, con l'obbligo a trattare che contiene, è
  volto, in ambedue le ipotesi di mobilità, a responsabilizzare
  le parti contraenti rispetto alla ricerca dei mezzi più idonei
  a salvaguardare, con l'integrità dell'impresa, i livelli di
  occupazione.
    A sua volta, l'articolo 2, sia pure, per taluni aspetti,
  sviluppando princìpi desumibili da norme anteriori e
  probabilmente dallo stesso comma 4 dell'articolo 2 della legge
  n. 223 del 1991, propone una importante innovazione: estende
  infatti l'obbligo
 
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  di richiesta anche ai casi di integrazione salariale
  straordinaria per ristrutturazione, riorganizzazione,
  conversione e crisi aziendale (commi 3 e 5 dell'articolo 1
  della legge n. 223 del 1991); specificando poi che, una volta
  assolto codesto obbligo, la mancata ammissione dell'impresa al
  trattamento straordinario di integrazione salariale non le
  impedisce di avviare le procedure di mobilità, ai sensi e alle
  condizioni di cui all'articolo 24 della legge n. 223 del
  1991.
    Ma il medesimo e vigente articolo 24 viene rivisitato e
  corretto, alla luce delle osservazioni politiche e
  sistematiche condotte poco fa, dall'articolo 7 della nostra
  proposta: si tratta infatti, a quel punto, di lavoratori che,
  come abbiamo detto, non hanno potuto fruire di ammortizzatori
  economici e sociali come quelli previsti dalla disciplina
  della cassa integrazione.  A questi lavoratori spetterà
  pertanto, ai sensi della nostra proposta, pur sempre la
  medesima indennità di mobilità, ma per periodi pari al doppio
  di quelli ordinariamente spettanti ai sensi dei commi 1 e 2
  dell'articolo 7 della legge n. 223 del 1991 (e, ovviamente,
  con i limiti dati dal raggiungimento del diritto ai diversi
  tipi di pensionamento e con il limite generale per cui il
  periodo di mobilità non può essere superiore all'anzianità
  maturata dal lavoratore alle dipendenze della stessa impresa
  che ha attivato la procedura).  Logica conseguenza della
  diversa situazione di fronte alla quale ci si trova è anche
  l'aumento (di un terzo) previsto, in questi casi, per le somme
  dovute ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 della legge n. 223
  del 1991.  Infatti, l'imprenditore, non essendo passato (e
  comunque non avendo potuto passare) attraverso il percorso di
  cassa integrazione, è rimasto, ovviamente, esentato dal
  pagamento del contributo addizionale di cui al decreto-legge
  21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 20 maggio 1988, n. 160, confermato dal comma 4 (ed
  appesantito, in determinati casi, sia dallo stesso comma, sia
  dal comma 8) dell'articolo 1 della medesima legge n. 223 del
  1991.  Equitativamente, viene aumentato di un terzo anche il
  periodo di rateazione.  Infine, viene aggiunta una ulteriore
  norma interpretativa, che toglie ogni possibile dubbio, per
  ingiustificato che sia, sull'ammissibilità alle speciali
  procedure di assunzione nei pubblici impieghi per quanto
  riguarda i lavoratori licenziati per riduzione di
  personale.
    Alla norma di interpretazione autentica contenuta
  nell'articolo 8, seguono alcune precisazioni, anch'esse di
  natura fondamentalmente interpretativa, esposte nell'articolo
  9: esse armonizzano l'ambito di applicazione dell'articolo 24
  della legge n. 223 del 1991 con i criteri base di cui
  all'articolo 1 della medesima, e riconfermano, in ogni caso,
  anche ad evitare possibili elusioni, la rilevanza e
  inderogabilità del dato numerico dei "cinque licenziamenti
  nell'arco di centoventi giorni" di cui allo stesso articolo
  24.  Si tratta di due questioni già prospettate dall'ordine del
  giorno 9/6103/11, presentato a conclusione di uno dei
  provvedimenti di accompagnamento alla legge finanziaria 1992,
  accolto dal Governo come raccomandazione.
    Anche l'articolo 10 comprende una disposizione di carattere
  interpretativo, riferita questa volta all'articolo 22 della
  legge n. 223 del 1991 (disciplina transitoria: essa non può
  pregiudicare, in alcun caso, l'ottenimento della prosecuzione
  del trattamento di integrazione salariale, scaduti i termini
  di ulteriore applicazione della normativa previgente, pur se
  la causale è la medesima, e naturalmente nelle nuove forme e
  procedure).  Il comma 2 dell'articolo 10 - che ci sembra
  rivestire una grande rilevanza di carattere sociale proprio
  nella transizione dal precedente al nuovo sistema - consente
  al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
  autorizzare in via provvisoria l'erogazione del trattamento di
  integrazione salariale, in attesa dell'approvazione da parte
  del CIPI del programma di cui all'articolo 1, comma 2, della
  legge n. 223 del 1991.
    L'articolo 11 si propone di rimediare ad alcune gravi
  difficoltà di funzionamento rivelate dalle disposizioni
  contenute nell'articolo 3 della legge n. 223 del 1991, in tema
  di intervento straordinario
 
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  di integrazione salariale e procedure concorsuali.  Il testo
  attuale del comma 1 dell'articolo 3 si presta a numerose
  critiche nella parte in cui, in caso di cessazione di
  attività, prevede la cassa integrazione al posto dei
  licenziamenti solo al momento della "omologazione" del
  concordato preventivo consistente nella cessione dei beni:
  quando, cioè, è necessariamente trascorso un certo periodo
  dall'inizio della procedura concorsuale e possono ben essere
  intervenuti dei licenziamenti.  Facendo invece scattare i
  benefici di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 223
  del 1991 sin dal momento dell'ammissione alla procedura di
  concordato, i lavoratori hanno la certezza di beneficiare
  effettivamente dell'integrazione salariale, evitandosi, anche
  tenuto presente l'altrimenti incombente pericolo di
  licenziamenti, che la norma attuale possa rimanere, in qualche
  modo,  inutiliter data,  in quanto inapplicabile di fatto,
  violandosi così la volontà dello stesso legislatore.  A sua
  volta, il comma 2 dell'articolo 11 mira ad eliminare pratiche
  elusive della possibilità di godere dell'integrazione
  salariale da parte dei lavoratori delle imprese soggette a
  procedure concorsuali; analoga  ratio  regge il comma 3,
  mentre il comma 4 si propone di rendere omogenea l'ipotesi
  dell'affitto dell'impresa soggetta a procedura concorsuale,
  sotto il profilo dell'impiego o reimpiego dei lavoratori,
  rispetto a quella del trasferimento d'azienda, quale risulta,
  oggi, dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n.
  428.
    L'articolo 12 propone alcune ulteriori modifiche della
  legge n. 223 del 1991, tese, rispettivamente, a: 1) estendere
  a tutto il territorio nazionale la possibilità di fruizione
  della cosiddetta "indennità di accompagno" alla pensione, con
  l'effetto parallelo di svuotare le liste di mobilità dei casi
  di più improbabile ricollocazione; 2) ampliare le possibilità
  di utilizzo dell'istituto
  del lavoro a tempo parziale, con anticipazione del
  pensionamento, anche in imprese non interessate da processi di
  crisi aziendale ovvero di ristrutturazione, riorganizzazione o
  conversione; 3) avviare al passaggio automatico alla mobilità
  e relativa indennità anche coloro che, alla data di entrata in
  vigore della legge n. 223 del 1991, hanno solamente i primi
  sei mesi di disoccupazione speciale e non sono beneficiari,
  nemmeno potenzialmente, di proroghe; 4) conseguire ulteriori
  agevolazioni, attese soprattutto dai lavoratori del
  Mezzogiorno, e, tra loro, in particolare, da quanti sono o
  sono stati titolari del trattamento di disoccupazione speciale
  - si tenga conto del fatto che gli istituti di ricollocazione
  al lavoro trovano, nel Mezzogiorno, gravissime difficoltà di
  realizzazione proprio a causa della mancanza dei posti di
  potenziale destinazione -, ancora in tema di "indennità di
  accompagno", di collegamento fra trattamento di disoccupazione
  speciale e diritto alla pensione, nonché in tema di iscrizione
  nelle liste di mobilità e relativo trattamento economico.
    Infine, l'articolo 13 assicura il coordinamento, oggi
  problematico, tra la nuova disciplina delle procedure di
  avviamento al lavoro e la previsione, già contenuta
  nell'articolo 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n.
  56, di particolari diritti di prelazione a favore dei
  lavoratori già assunti ai sensi dell'articolo 8- bis  del
  decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79 (lavoratori
  stagionali e lavoratori assunti nelle cosiddette "punte
  stagionali"): soddisfacendo, così, esigenze ampiamente sentite
  in tutti i settori economici, soprattutto in quelli del
  commercio e del turismo.  Infine, l'articolo 14 provvede alla
  copertura finanziaria, indicandone le fonti di reperimento.
 
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