| 1. Il limite numerico previsto dall'articolo 1, comma 1,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, può essere raggiunto anche
sommando i lavoratori dipendenti da imprese di minori
dimensioni occupazionali, comprese quelle artigiane e quelle
costituite in forma societaria e cooperativa, anche se
indipendenti tra loro ma appartenenti al medesimo settore
produttivo, quando esse si trovino nelle condizioni di cui
all'articolo 2359 del codice civile, ovvero quando siano
costituite ed operanti nei distretti industriali individuati
ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, della legge 5 ottobre
1991, n. 317, oppure nei comparti di particolare rilevanza nei
diversi settori produttivi di cui all'articolo 8, comma 2,
della citata legge n. 317 del 1991, nonché nelle zone
individuate dagli organismi comunitari o nei territori di cui,
rispettivamente, all'articolo 15, comma 1 ed all'articolo 16,
comma 1, della medesima legge n. 317 del 1991.
2. Agli effetti di cui al comma 1, si sommano le domande
presentate nello stesso mese all'ufficio regionale del lavoro
e della massima occupazione, che vengono istruite in unico
contesto.
| |