| 1. Dopo il comma 11 dell'articolo 1 della legge 23 luglio
1991, n. 223, è inserito il seguente:
"11- bis. L'obbligo di presentazione della domanda per
l'ammissione al trattamento di integrazione salariale
ordinaria previsto dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1975,
n. 164, è esteso all'integrazione salariale straordinaria per
le causali di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo".
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2. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La medesima
facoltà è riconosciuta, ai sensi e alle condizioni di cui
all'articolo 24, all'impresa che, pur avendo assolto l'obbligo
di cui al comma 11- bis dell'articolo 1, non sia stata
ammessa al trattamento straordinario di integrazione
salariale".
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