| 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge 23 luglio
1991, n. 223, è inserito il seguente:
"5- bis. Qualora le rappresentanze sindacali aziendali
e le rispettive associazioni presentino un progetto di accordo
aziendale che, attraverso le previsioni o le misure di cui al
comma 5, elimini o riduca l'eccedenza del personale, il datore
di lavoro è tenuto a negoziare in buona fede, tenendo conto
degli interessi dei lavoratori alla conservazione del posto di
lavoro".
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