| 1. All'articolo 12, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.
223, le parole: "aventi i requisiti occupazionali di cui
all'articolo 1, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "con
almeno cinque prestatori di lavoro computati secondo i criteri
di cui al comma 1 dell'articolo 1".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge 23 luglio
1991, n. 223, è inserito il seguente:
"2- bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono
estese ai consorzi e alle associazioni di imprese artigiane
per i quali si verifichino i presupposti di cui al comma 1. Ai
fini dell'applicazione di quanto disposto dal medesimo comma
1, il fatturato di riferimento definito dal comma 2 è
costituito dalla somma del fatturato delle singole imprese
costituenti il consorzio o l'associazione".
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