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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


892
DDL0076-0007
Progetto di legge Camera n. 76 - testo presentato - (DDL11-76)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C76. TESTIPDL
...C76.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Pag. 8 Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC76 ZZ11 ZZPD ZZPR
    1.  Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamenti,
  sia individuali che intimati ai sensi dell'articolo 24 della
  legge 23 luglio 1991, n. 223, in conseguenza dei quali non
  trovi applicazione la disciplina dell'indennità di mobilità di
  cui all'articolo 7 della citata legge n. 223 del 1991, quando
  i licenziamenti stessi provengano da imprese, anche artigiane,
  cooperative e commerciali, diverse da quelle edili, per
  cessazione di attività aziendale, di stabilimento o di
  reparto, non stagionali o di breve durata, o per riduzione di
  personale, il lavoratore impiegato od operaio, qualora possa
  far valere almeno tredici settimane o un trimestre di lavoro
  retribuito prestato fino alla data del licenziamento
  nell'ambito di un apporto a carattere continuativo, e comunque
  non a termine, alle dipendenze della stessa impresa, presso
  aziende, stabilimenti o reparti permanenti di essa, ha diritto
  al trattamento speciale di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente
  articolo.  Si applica il comma secondo dell'articolo 25 della
  legge 23 aprile 1981, n. 155.
    2.  L'importo giornaliero del trattamento speciale di cui al
  comma 1 è determinato dividendo rispettivamente per trenta o
  per ventotto i due terzi della retribuzione di fatto
  corrispondente all'orario contrattuale ordinario, percepita
  nell'ultimo mese di lavoro, in caso di paga mensile, o nelle
  ultime quattro settimane, in caso di paga settimanale, al
  netto dei compensi, comunque denominati, che non abbiano
  carattere continuativo o siano collegati a rischi o
  prestazioni particolari, e al netto, altresì, delle trattenute
  stabilite dalla legge per contribuzioni ed oneri sociali e
  fiscali.  Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3
  del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché
  all'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, e successive
  modificazioni, e il decreto ministeriale 7 giugno 1971,
  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 159 del 25 giugno
  1971.
 
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    3.  L'importo del trattamento speciale di cui al comma 1, in
  caso di godimento della indennità di disoccupazione, è
  diminuito dell'ammontare della medesima al netto dell'assegno
  per il nucleo familiare eventualmente spettante al
  lavoratore.
    4.  Il trattamento speciale di cui al comma 1 è corrisposto
  per un periodo massimo di centottanta giorni, comprese le
  domeniche e gli altri giorni festivi, osservando, in quanto
  compatibili, le norme vigenti per il trattamento ordinario di
  disoccupazione e, in mancanza, apposite disposizioni da
  emanarsi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
  sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto
  nazionale della previdenza sociale (INPS).
    5.  Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
  dispone, con proprio decreto, l'istituzione dei corsi di
  qualificazione o riqualificazione professionale di cui
  all'articolo 46 della legge 29 aprile 1949, n. 264, quando
  almeno quindici lavoratori, che si trovino nelle condizioni
  previste dal comma 1 del presente articolo, ne facciano
  richiesta al competente ufficio provinciale del lavoro e della
  massima occupazione.
    6.  La natura dei singoli corsi è determinata dal competente
  ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione,
  mediante aggiornamento del programma annuale, tenendo conto
  delle esigenze formative e della qualifica professionale dei
  richiedenti.
    7.  La gestione dei corsi è affidata dal Ministero del
  lavoro e della previdenza sociale agli enti di cui alla legge
  12 febbraio 1967, n. 36, e i relativi oneri di spesa sono
  assunti dal fondo di cui all'articolo 22 della legge 21
  dicembre 1978, n. 845.
    8.  E' istituito il libretto della formazione professionale
  permanente che indica in modo particolareggiato i tipi di
  corsi frequentati ed i risultati conseguiti, nonché
  l'eventuale qualifica acquisita, in base alla quale le sezioni
  circoscrizionali avviano al lavoro.  I diplomi di qualifica
  hanno valore nazionale e costituiscono titolo per l'ammissione
  ai pubblici concorsi.  Il datore di lavoro annota il rilascio
  di tali certificazioni sul libretto di lavoro.  Le
 
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  modalità di compilazione del libretto della formazione
  professionale permanente sono stabilite con regolamento di
  attuazione della presente legge, da emanarsi con decreto del
  Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma
  1, lettera  a),  della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
  sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.
    9.  Le disposizioni dei commi 5, 6 e 7 si applicano anche ai
  lavoratori licenziati da imprese edili ed affini, che si
  trovino nelle condizioni di cui agli articoli 9 e seguenti
  della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive
  modificazioni.
 
DATA=920423 FASCID=DDL11-76 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0076 TOTPAG=0016 TOTDOC=0016 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=001 PAGFIN=0010 RIGFIN=012 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=007600 00 FASCIDC=11DDL0076 SORTNAV=0007600 000 00000 ZZDDLC76 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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