| 1. Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamenti,
sia individuali che intimati ai sensi dell'articolo 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, in conseguenza dei quali non
trovi applicazione la disciplina dell'indennità di mobilità di
cui all'articolo 7 della citata legge n. 223 del 1991, quando
i licenziamenti stessi provengano da imprese, anche artigiane,
cooperative e commerciali, diverse da quelle edili, per
cessazione di attività aziendale, di stabilimento o di
reparto, non stagionali o di breve durata, o per riduzione di
personale, il lavoratore impiegato od operaio, qualora possa
far valere almeno tredici settimane o un trimestre di lavoro
retribuito prestato fino alla data del licenziamento
nell'ambito di un apporto a carattere continuativo, e comunque
non a termine, alle dipendenze della stessa impresa, presso
aziende, stabilimenti o reparti permanenti di essa, ha diritto
al trattamento speciale di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente
articolo. Si applica il comma secondo dell'articolo 25 della
legge 23 aprile 1981, n. 155.
2. L'importo giornaliero del trattamento speciale di cui al
comma 1 è determinato dividendo rispettivamente per trenta o
per ventotto i due terzi della retribuzione di fatto
corrispondente all'orario contrattuale ordinario, percepita
nell'ultimo mese di lavoro, in caso di paga mensile, o nelle
ultime quattro settimane, in caso di paga settimanale, al
netto dei compensi, comunque denominati, che non abbiano
carattere continuativo o siano collegati a rischi o
prestazioni particolari, e al netto, altresì, delle trattenute
stabilite dalla legge per contribuzioni ed oneri sociali e
fiscali. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3
del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché
all'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, e successive
modificazioni, e il decreto ministeriale 7 giugno 1971,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 25 giugno
1971.
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3. L'importo del trattamento speciale di cui al comma 1, in
caso di godimento della indennità di disoccupazione, è
diminuito dell'ammontare della medesima al netto dell'assegno
per il nucleo familiare eventualmente spettante al
lavoratore.
4. Il trattamento speciale di cui al comma 1 è corrisposto
per un periodo massimo di centottanta giorni, comprese le
domeniche e gli altri giorni festivi, osservando, in quanto
compatibili, le norme vigenti per il trattamento ordinario di
disoccupazione e, in mancanza, apposite disposizioni da
emanarsi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS).
5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
dispone, con proprio decreto, l'istituzione dei corsi di
qualificazione o riqualificazione professionale di cui
all'articolo 46 della legge 29 aprile 1949, n. 264, quando
almeno quindici lavoratori, che si trovino nelle condizioni
previste dal comma 1 del presente articolo, ne facciano
richiesta al competente ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione.
6. La natura dei singoli corsi è determinata dal competente
ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione,
mediante aggiornamento del programma annuale, tenendo conto
delle esigenze formative e della qualifica professionale dei
richiedenti.
7. La gestione dei corsi è affidata dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale agli enti di cui alla legge
12 febbraio 1967, n. 36, e i relativi oneri di spesa sono
assunti dal fondo di cui all'articolo 22 della legge 21
dicembre 1978, n. 845.
8. E' istituito il libretto della formazione professionale
permanente che indica in modo particolareggiato i tipi di
corsi frequentati ed i risultati conseguiti, nonché
l'eventuale qualifica acquisita, in base alla quale le sezioni
circoscrizionali avviano al lavoro. I diplomi di qualifica
hanno valore nazionale e costituiscono titolo per l'ammissione
ai pubblici concorsi. Il datore di lavoro annota il rilascio
di tali certificazioni sul libretto di lavoro. Le
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modalità di compilazione del libretto della formazione
professionale permanente sono stabilite con regolamento di
attuazione della presente legge, da emanarsi con decreto del
Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma
1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.
9. Le disposizioni dei commi 5, 6 e 7 si applicano anche ai
lavoratori licenziati da imprese edili ed affini, che si
trovino nelle condizioni di cui agli articoli 9 e seguenti
della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive
modificazioni.
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