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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


893
DDL0076-0008
Progetto di legge Camera n. 76 - testo presentato - (DDL11-76)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C76. TESTIPDL
...C76.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC76 ZZ11 ZZPD ZZPR
    1.  L'erogazione del trattamento speciale di cui
  all'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4, è affidata alla Gestione
  delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, in seno
  alla quale è istituita una separata contabilità.
    2.  Alla copertura degli oneri derivanti alla Gestione di
  cui al comma 1, si provvede:
        a)  mediante versamento, da parte delle imprese che
  occupano personale nelle condizioni di cui al comma 1
  dell'articolo 5, di un contributo nella misura pari allo 0,30
  per cento delle retribuzioni degli impiegati ed operai
  assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione
  obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposte
  al personale medesimo a cominciare dal primo periodo di paga
  posteriore alla data di entrata in vigore della presente
  legge.  La misura del contributo potrà essere variata in
  relazione alle risultanze contabili annue della Gestione, al
  fine di mantenerne l'equilibrio finanziario, con decreto del
  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le
  organizzazioni sindacali nazionali maggiormente
  rappresentative;
        b)  mediante versamento, da parte delle imprese che
  effettuano licenziamenti nelle condizioni di cui al comma 1
  dell'articolo 5, di una somma corrispondente a
 
                              Pag. 11
 
  trenta giorni del trattamento speciale di cui ai commi 1, 2,
  3 e 4 dello stesso articolo 5, al lordo della riduzione
  prevista per il caso di godimento della indennità di
  disoccupazione, da effettuarsi all'atto di ciascun
  licenziamento, salvo successivo conguaglio, su domanda
  dell'impresa, in caso di anticipata cessazione del trattamento
  medesimo.
    3.  Ai contributi, versamenti e conguagli di cui al comma 2
  si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti per i
  contributi dell'assicurazione obbligatoria per la
  disoccupazione involontaria e, ove occorra, quelle relative
  alla Gestione delle prestazioni temporanee ai lavoratori
  dipendenti.
    4.  Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 16, comma
  4, secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
 
DATA=920423 FASCID=DDL11-76 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0076 TOTPAG=0016 TOTDOC=0016 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=013 PAGFIN=0011 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=007600 00 FASCIDC=11DDL0076 SORTNAV=0007600 000 00000 ZZDDLC76 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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