| 1. L'erogazione del trattamento speciale di cui
all'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4, è affidata alla Gestione
delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, in seno
alla quale è istituita una separata contabilità.
2. Alla copertura degli oneri derivanti alla Gestione di
cui al comma 1, si provvede:
a) mediante versamento, da parte delle imprese che
occupano personale nelle condizioni di cui al comma 1
dell'articolo 5, di un contributo nella misura pari allo 0,30
per cento delle retribuzioni degli impiegati ed operai
assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposte
al personale medesimo a cominciare dal primo periodo di paga
posteriore alla data di entrata in vigore della presente
legge. La misura del contributo potrà essere variata in
relazione alle risultanze contabili annue della Gestione, al
fine di mantenerne l'equilibrio finanziario, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali nazionali maggiormente
rappresentative;
b) mediante versamento, da parte delle imprese che
effettuano licenziamenti nelle condizioni di cui al comma 1
dell'articolo 5, di una somma corrispondente a
Pag. 11
trenta giorni del trattamento speciale di cui ai commi 1, 2,
3 e 4 dello stesso articolo 5, al lordo della riduzione
prevista per il caso di godimento della indennità di
disoccupazione, da effettuarsi all'atto di ciascun
licenziamento, salvo successivo conguaglio, su domanda
dell'impresa, in caso di anticipata cessazione del trattamento
medesimo.
3. Ai contributi, versamenti e conguagli di cui al comma 2
si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti per i
contributi dell'assicurazione obbligatoria per la
disoccupazione involontaria e, ove occorra, quelle relative
alla Gestione delle prestazioni temporanee ai lavoratori
dipendenti.
4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 16, comma
4, secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
| |