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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


894
DDL0076-0009
Progetto di legge Camera n. 76 - testo presentato - (DDL11-76)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C76. TESTIPDL
...C76.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC76 ZZ11 ZZPD ZZPR
    1.  Al comma 1 dell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991,
  n. 223, dopo le parole "più di quindici dipendenti e che,",
  sono inserite le seguenti: "soddisfatto l'obbligo di cui al
  comma 11- bis  dell'articolo 1, in quanto vi siano
  soggette,".
    2.  Dopo il comma 1 dell'articolo 24 della legge 23 luglio
  1991, n. 223, sono inseriti i seguenti:
    "1- bis.  Ai lavoratori licenziati ai sensi del comma
  1, quando ricorrano i presupposti di cui al comma 1
  dell'articolo 16, l'indennità di cui all'articolo 7 spetta per
  un periodo pari al doppio di quelli previsti dai commi 1 e 2
  dello stesso articolo 7, con il limite del raggiungimento
  dell'età pensionabile, ovvero, se a questa data non è ancora
  maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, della data in
  cui tale diritto viene a maturazione e, comunque, con il
  limite del conseguimento del diritto alla pensione di
  anzianità e con quello di cui al comma 4 dell'articolo 7.
  L'indennità spetta nelle seguenti misure percentuali del
  trattamento straordinario di integrazione salariale che
  sarebbe potuto loro
 
                              Pag. 12
 
  spettare nel periodo immediatamente precedente la risoluzione
  del rapporto di lavoro:
        a)  per i primi ventiquattro mesi: cento per
  cento;
        b)  per i mesi successivi: ottanta per cento.
    1- ter.  Nei casi di cui ai commi 1 e 1 bis,  il
  periodo di rateazione e la somma previste dal comma 4
  dell'articolo 5 sono aumentati rispettivamente a quaranta mesi
  e ad otto volte il trattamento mensile iniziale di mobilità
  spettante al lavoratore, rimanendo dovuta tale somma nella
  misura della metà nell'ipotesi di accordo sindacale.  Resta
  fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 2, lettera
  a).
    1- quater.  La disposizione di cui al comma 8
  dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si
  intende nel senso che tra i lavoratori ivi indicati sono
  compresi anche i lavoratori licenziati per riduzione di
  personale ai sensi del comma 1".
 
DATA=920423 FASCID=DDL11-76 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0076 TOTPAG=0016 TOTDOC=0016 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=017 PAGFIN=0012 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=007600 00 FASCIDC=11DDL0076 SORTNAV=0007600 000 00000 ZZDDLC76 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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