| 1. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, dopo le parole "più di quindici dipendenti e che,",
sono inserite le seguenti: "soddisfatto l'obbligo di cui al
comma 11- bis dell'articolo 1, in quanto vi siano
soggette,".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 della legge 23 luglio
1991, n. 223, sono inseriti i seguenti:
"1- bis. Ai lavoratori licenziati ai sensi del comma
1, quando ricorrano i presupposti di cui al comma 1
dell'articolo 16, l'indennità di cui all'articolo 7 spetta per
un periodo pari al doppio di quelli previsti dai commi 1 e 2
dello stesso articolo 7, con il limite del raggiungimento
dell'età pensionabile, ovvero, se a questa data non è ancora
maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, della data in
cui tale diritto viene a maturazione e, comunque, con il
limite del conseguimento del diritto alla pensione di
anzianità e con quello di cui al comma 4 dell'articolo 7.
L'indennità spetta nelle seguenti misure percentuali del
trattamento straordinario di integrazione salariale che
sarebbe potuto loro
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spettare nel periodo immediatamente precedente la risoluzione
del rapporto di lavoro:
a) per i primi ventiquattro mesi: cento per
cento;
b) per i mesi successivi: ottanta per cento.
1- ter. Nei casi di cui ai commi 1 e 1 bis, il
periodo di rateazione e la somma previste dal comma 4
dell'articolo 5 sono aumentati rispettivamente a quaranta mesi
e ad otto volte il trattamento mensile iniziale di mobilità
spettante al lavoratore, rimanendo dovuta tale somma nella
misura della metà nell'ipotesi di accordo sindacale. Resta
fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 2, lettera
a).
1- quater. La disposizione di cui al comma 8
dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si
intende nel senso che tra i lavoratori ivi indicati sono
compresi anche i lavoratori licenziati per riduzione di
personale ai sensi del comma 1".
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