| 1. I criteri di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23
luglio 1991, n. 223, che fanno riferimento all'occupazione
media nel semestre precedente la data della richiesta di
intervento straordinario di integrazione salariale o nel
periodo decorrente dalla data del trasferimento di azienda,
nonché il computo degli apprendisti e dei lavoratori assunti
con contratto di formazione e lavoro, si applicano anche alle
ipotesi di cui all'articolo 24, comma 1,
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della medesima legge, come modificato dall'articolo 7, comma
1, della presente legge.
2. Nel caso di licenziamenti per riduzione di personale di
cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, come
modificato dall'articolo 7 della presente legge, il diritto a
fruire dell'indennità di mobilità sussiste anche qualora, pur
avendo l'impresa iniziato la prevista procedura per un numero
di lavoratori superiore a cinque, i lavoratori effettivamente
licenziati risultino essere in numero di cinque o in numero
minore.
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