| 1. Le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 23
luglio 1991, n. 223, si interpretano nel senso che, scaduti i
termini di ulteriore applicazione della normativa previgente,
l'impresa può ottenere la prosecuzione del trattamento di
integrazione salariale, ancorché la causale sia la medesima,
nelle forme e secondo le procedure di cui al titolo I, capo I,
della legge stessa.
2. In attesa dell'approvazione da parte del Comitato
interministeriale per il coordinamento della politica
industriale (CIPI) del programma di cui all'articolo 1, comma
2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale può autorizzare la continuazione in
via provvisoria dell'erogazione del trattamento di cui al
comma 1 del presente articolo.
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