| 1. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.
223, le parole: "di omologazione del concordato preventivo
consistente nella cessione dei beni" sono sostituite dalle
seguenti: "di ammissione alla procedura di concordato
preventivo consistente nella cessione dei beni".
2. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.
223, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A tale
scopo, il curatore, liquidatore o commissario deve
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presentare domanda e il trattamento viene concesso per un
periodo non superiore a dodici mesi".
3. All'articolo 3, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n.
223, dopo le parole: "il curatore, il liquidatore o il
commissario,", sono inserite le seguenti: "trascorso il
periodo di cui al comma 1,".
4. All'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo
il comma 4, è inserito il seguente:
"4- bis. L'assunzione dei lavoratori delle aziende di
cui al comma 4 del presente articolo avviene nel rispetto dei
commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre
1990, n. 428, e l'imprenditore subentrante è destinatario dei
benefìci di cui al comma 4 dell'articolo 8 della presente
legge, ancorché non vi sia stato collocamento in mobilità dei
lavoratori suddetti".
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