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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


899
DDL0076-0014
Progetto di legge Camera n. 76 - testo presentato - (DDL11-76)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C76. TESTIPDL
...C76.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 12.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC76 ZZ11 ZZPD ZZPR
    1.  All'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n.
  223, le parole "Negli ambiti di cui al comma 6", sono
  soppresse.
    2.  All'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n.
  223, dopo le parole "e della Iniziative Sardegna SpA (INSAR)"
  sono inserite le seguenti: "nonché per i titolari, alla data
  dell'11 agosto 1991, del trattamento speciale di
  disoccupazione concesso ai sensi dell'articolo 8 della legge 5
  novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, e
  dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, e
  successive modificazioni".
    3.  Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991,
  n. 223, è sostituito dal seguente:
    "9.  I periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ad
  esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla
  corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, nonché i
  periodi di trattamento speciale di disoccupazione
  precedentemente percepito o prorogato ai sensi dell'articolo 8
  della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
 
                              Pag. 15
 
  modificazioni, e dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n.
  464, e successive modificazioni, sono riconosciuti d'ufficio
  utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai
  fini della determinazione della misura della pensione stessa.
  Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla
  base della retribuzione cui sono riferiti il trattamento
  straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1
  ovvero il trattamento speciale di disoccupazione.  Le somme
  occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa
  sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestioni
  pensionistiche competenti".
    4.  All'articolo 19, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.
  223, le parole "nel caso di imprese beneficiarie da
  ventiquattro mesi dell'intervento straordinario di
  integrazione salariale" sono soppresse.
    5.  Il comma 7 dell'articolo 22 della legge 23 luglio 1991,
  n. 223, è sostituito dal seguente:
    "7.  I lavoratori che, alla data di entrata in vigore della
  presente legge, hanno titolo al trattamento speciale di
  disoccupazione di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre
  1968, n. 1115, o che siano stati licenziati da imprese per le
  quali è già intervenuto l'accertamento da parte del CIPI della
  situazione di crisi aziendale, ovvero che siano stati
  licenziati nelle aree del Mezzogiorno di cui al testo unico
  delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
  decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,
  e successive modificazioni, cessano di beneficiare di tale
  trattamento e sono iscritti nelle liste di mobilità, con il
  diritto alla indennità di mobilità nella misura iniziale pari
  a quella prevista o prevedibile per l'integrazione salariale
  straordinaria, per un periodo pari a quello di cui
  all'articolo 7".
 
DATA=920423 FASCID=DDL11-76 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0076 TOTPAG=0016 TOTDOC=0016 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0014 RIGINIZ=017 PAGFIN=0015 RIGFIN=033 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=007600 00 FASCIDC=11DDL0076 SORTNAV=0007600 000 00000 ZZDDLC76 NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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