| 1. All'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n.
223, le parole "Negli ambiti di cui al comma 6", sono
soppresse.
2. All'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n.
223, dopo le parole "e della Iniziative Sardegna SpA (INSAR)"
sono inserite le seguenti: "nonché per i titolari, alla data
dell'11 agosto 1991, del trattamento speciale di
disoccupazione concesso ai sensi dell'articolo 8 della legge 5
novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, e
dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, e
successive modificazioni".
3. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, è sostituito dal seguente:
"9. I periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ad
esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla
corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, nonché i
periodi di trattamento speciale di disoccupazione
precedentemente percepito o prorogato ai sensi dell'articolo 8
della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
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modificazioni, e dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n.
464, e successive modificazioni, sono riconosciuti d'ufficio
utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai
fini della determinazione della misura della pensione stessa.
Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla
base della retribuzione cui sono riferiti il trattamento
straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1
ovvero il trattamento speciale di disoccupazione. Le somme
occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa
sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestioni
pensionistiche competenti".
4. All'articolo 19, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.
223, le parole "nel caso di imprese beneficiarie da
ventiquattro mesi dell'intervento straordinario di
integrazione salariale" sono soppresse.
5. Il comma 7 dell'articolo 22 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, è sostituito dal seguente:
"7. I lavoratori che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, hanno titolo al trattamento speciale di
disoccupazione di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre
1968, n. 1115, o che siano stati licenziati da imprese per le
quali è già intervenuto l'accertamento da parte del CIPI della
situazione di crisi aziendale, ovvero che siano stati
licenziati nelle aree del Mezzogiorno di cui al testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,
e successive modificazioni, cessano di beneficiare di tale
trattamento e sono iscritti nelle liste di mobilità, con il
diritto alla indennità di mobilità nella misura iniziale pari
a quella prevista o prevedibile per l'integrazione salariale
straordinaria, per un periodo pari a quello di cui
all'articolo 7".
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