| Onorevoli Deputati! -- La situazione del popolo nero
sudafricano continua ad essere grave e difficile per il
persistere del sistema dell' apartheid, che nega a 29
milioni di persone i più elementari diritti umani.
L'ONU ha condannato l' apartheid definendolo un
"crimine verso l'umanità" e l'Italia nel febbraio 1987 si è
espressa in Consiglio di Sicurezza per l'applicazione di
sanzioni globali al Sudafrica così come vengono richieste
dalla stragrande maggioranza delle associazioni, delle chiese,
dei sindacati sudafricani e da diversi premi Nobel, come
il vescovo Desmond Tutu.
Il nostro Paese, purtroppo, ha raggiunto il triste primato
di primo partner commerciale della Repubblica
sudafricana e ciò contraddice non solo le dichiarazioni fatte
in sede internazionale, ma soprattutto
la coscienza e la sensibilità del popolo italiano, che
ha sempre fermamente condannato ogni forma di razzismo e di
discriminazione.
Testimonianza di tali sentimenti è la sottoscrizione di
questa proposta di legge, che ha il fine di far cessare i
rapporti economici Italia-Sudafrica, in quanto contribuiscono
alla sopravvivenza del regime di apartheid, ed ha la
pretesa di essere in campo internazionale un segno di coerenza
e un chiaro punto di riferimento nell'affermazione dei valori
umani e sociali che presiedono l'esistenza e il progresso
della umanità.
L'articolo 1 stabilisce che ai fini della legge per
Sudafrica si intende la Repubblica sudafricana, nei confini
internazionalmente riconosciuti e la Namibia fino al
raggiungimento della propria indipendenza.
Pag. 2
L'articolo 2 rende applicabili nel nostro Paese le sanzioni
alle importazioni di merci dal Sudafrica, salvaguardando la
libera circolazione di ogni mezzo di diffusione del
pensiero.
Gli articoli 3 e 4 sanciscono il divieto di esportare
prodotti e di effettuare operazioni bancarie verso il
Sudafrica, ad eccezione dei casi di particolare significato
sociale o umanitario e quando siano indirizzati ad
organizzazioni anti- apartheid.
L'articolo 5 vieta la pubblicità diretta a promuovere il
turismo in Sudafrica.
L'articolo 6 prevede la possibilità per le imprese di
partecipare a mostre o fiere
in Sudafrica solo nei casi di iniziative umanitarie o
sociali.
L'articolo 7 dispone che i ministri competenti annualmente
relazionino il Parlamento sullo stato di attuazione della
legge.
L'articolo 8 dà facoltà al Governo di limitare le
importazioni da qualsiasi paese che tragga vantaggio dalle
predette sanzioni.
L'articolo 9 commina ai trasgressori della legge la
confisca dei beni e una ammenda pari al valore degli stessi
oltre alle pene previste per eventuali altri più gravi reati
commessi.
| |