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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

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89
DDL0010-0002
Progetto di legge Camera n. 10 - testo presentato - (DDL11-10)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C10. TESTIPDL
...C10.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC10 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Deputati! -- La situazione del popolo nero
  sudafricano continua ad essere grave e difficile per il
  persistere del sistema dell' apartheid,  che nega a 29
  milioni di persone i più elementari diritti umani.
    L'ONU ha condannato l' apartheid  definendolo un
  "crimine verso l'umanità" e l'Italia nel febbraio 1987 si è
  espressa in Consiglio di Sicurezza per l'applicazione di
  sanzioni globali al Sudafrica così come vengono richieste
  dalla stragrande maggioranza delle associazioni, delle chiese,
  dei sindacati sudafricani e da diversi premi  Nobel,  come
  il vescovo Desmond Tutu.
    Il nostro Paese, purtroppo, ha raggiunto il triste primato
  di primo  partner  commerciale della Repubblica
  sudafricana e ciò contraddice non solo le dichiarazioni fatte
  in sede internazionale, ma soprattutto
  la coscienza e la sensibilità del popolo italiano, che
  ha sempre fermamente condannato ogni forma di razzismo e di
  discriminazione.
    Testimonianza di tali sentimenti è la sottoscrizione di
  questa proposta di legge, che ha il fine di far cessare i
  rapporti economici Italia-Sudafrica, in quanto contribuiscono
  alla sopravvivenza del regime di  apartheid,  ed ha la
  pretesa di essere in campo internazionale un segno di coerenza
  e un chiaro punto di riferimento nell'affermazione dei valori
  umani e sociali che presiedono l'esistenza e il progresso
  della umanità.
    L'articolo 1 stabilisce che ai fini della legge per
  Sudafrica si intende la Repubblica sudafricana, nei confini
  internazionalmente riconosciuti e la Namibia fino al
  raggiungimento della propria indipendenza.
 
                               Pag. 2
 
    L'articolo 2 rende applicabili nel nostro Paese le sanzioni
  alle importazioni di merci dal Sudafrica, salvaguardando la
  libera circolazione di ogni mezzo di diffusione del
  pensiero.
    Gli articoli 3 e 4 sanciscono il divieto di esportare
  prodotti e di effettuare operazioni bancarie verso il
  Sudafrica, ad eccezione dei casi di particolare significato
  sociale o umanitario e quando siano indirizzati ad
  organizzazioni anti- apartheid.
    L'articolo 5 vieta la pubblicità diretta a promuovere il
  turismo in Sudafrica.
    L'articolo 6 prevede la possibilità per le imprese di
  partecipare a mostre o fiere
  in Sudafrica solo nei casi di iniziative umanitarie o
  sociali.
    L'articolo 7 dispone che i ministri competenti annualmente
  relazionino il Parlamento sullo stato di attuazione della
  legge.
    L'articolo 8 dà facoltà al Governo di limitare le
  importazioni da qualsiasi paese che tragga vantaggio dalle
  predette sanzioni.
    L'articolo 9 commina ai trasgressori della legge la
  confisca dei beni e una ammenda pari al valore degli stessi
  oltre alle pene previste per eventuali altri più gravi reati
  commessi.
 
DATA=891010 FASCID=DDL11-10 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0010 TOTPAG=0005 TOTDOC=0011 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=009 PAGFIN=0002 RIGFIN=026 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=001000 00 FASCIDC=11DDL0010 SORTNAV=0001000 000 00000 ZZDDLC10 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002
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