| 1. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa
con contratto a tempo
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determinato nelle ipotesi previste dall'articolo 8- bis
del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, hanno diritto
di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda, con
la medesima qualifica, a condizione che manifestino la volontà
di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro.
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