| Onorevoli Colleghi! -- Le nuove norme sulla competenza
processuale civile e penale, legiferate nell'ambito di un
indirizzo politico dettato da una precisa volontà di riforma e
di snellimento della giustizia italiana, pure se apportatrici
di momenti normativi più spediti, a vantaggio di una giustizia
più veloce, impongono anche una rilettura sotto il profilo
geografico delle competenze territoriali.
A riguardo, bisogna sottolineare che da tempo l'attenzione
del legislatore è mirata verso la riforma dei circondari e dei
mandamenti giudiziari.
In questa area di interventi non è stata comunque
considerata con giusto peso la situazione dei distretti di
corte d'appello.
Quest'ultimo problema si innesta oggi con maggiore
attenzione nel quadro di un
futuro e migliorativo assetto geografico della giustizia,
meritando una estensione più attenta nei riguardi della
possibile istituzione di alcune sedi distaccate delle corti
d'appello oggi esistenti, soprattutto in relazione alle nuove
norme in materia di appello avverso quelle sentenze pretorili
impugnabili, dopo la legge 31 luglio 1984, n. 400, solo
innanzi alle corti.
Oggi, infatti, questi ultimi uffici si sono ritrovati in
una situazione di affollamento processuale scaturita dalla
somma degli appelli, già provenienti dai tribunali, con le
sentenze pretorili appellate in base alla nuova normativa
processuale.
Per alcune corti d'appello, già cariche di procedimenti,
questa situazione si è tradotta, sul piano pratico, in una
dilazione dei già lunghi tempi processuali,
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con notevole disagio anche per le procure generali che sono
parallelamente diventate competenti per l'impugnazione di
quelle sentenze pretorili appellabili oggi in corte.
Valutata la situazione, ci accorgiamo che un maggior
disagio si è realizzato in quei distretti con più numerose
sedi di pretura e tale negativa situazione è agevolmente
radiografabile dalle statistiche processuali.
Su questi dati certi e verificabili, quindi, possiamo
ipotizzare che, presso le corti d'appello, gli svantaggi
attuativi della riforma processuale varata con la legge n. 400
del 1984, potrebbero essere mitigati, in parte, solo con
l'istituzione di sedi distaccate delle stesse. "Ne consegue
che un maggior aggravio di lavoro è previsto principalmente
per le procure generali e per le corti di appello in relazione
alla cognizione in grado di appello di tutte le sentenze
dibattimentali ed istruttorie del pretore, attribuite prima
della riforma alla competenza dei tribunali e delle procure
della Repubblica.
Pertanto, la più volta ribadita necessità di un adeguato
aumento dell'organico dei magistrati, dei funzionari di
cancelleria e segreteria e del restante personale in relazione
al crescente aumento della criminalità e litigiosità, diviene
attualmente indilazionabile insieme ad una più razionale
distribuzione del personale giudiziario e alla revisione delle
circoscrizioni territoriali, al fine di giungere alla
soppressione degli uffici che abbiano un modesto carico di
lavoro e all'accorpamento conseguente". (Cfr. relazione
sull'Amministrazione della giustizia nel distretto giudiziario
di Bari del 9 gennaio 1985).
Nel contesto di questa soluzione appare perciò oggi più
aderente riprodurre in una chiave di lettura ed in un progetto
riformativo più generale, i già pendenti progetti di legge
relativi alla istituzione di nuove sedi staccate di corti di
appello.
Tra essi trova spazio per la nostra attenzione, in
particolare, la necessità, già sentita da tempo, della
istituzione nella città di Foggia di una sede distaccata della
corte d'appello di Bari, che di per sé già è una delle più
importanti e cariche processualmente di tutta la nazione, in
aggiunta alle sezioni già esistenti e funzionanti presso la
stessa corte di appello di Bari.
Non staremo qui a rispolverare vecchie teorie
storico-accademiche poiché il peso del passato può confortare
solo il campanilismo e preferiamo porre, invece, le prove di
protagonismi più moderni e giustificativi; tra di essi basti
dire che, nella provincia di Foggia, territorio con una
popolazione di circa 700.000 abitanti, cifra che, d'estate, il
flusso turistico fa lievitare oltre il milione, le sedi di
tribunale e pretura circondariale sono due: Foggia e Lucera e
le sezioni distaccate di pretura da entrambi dipendenti ben
22.
Un numero alquanto alto, pertanto, di uffici giudiziari,
relazionato pure al fatto che la provincia di Foggia è la
terza per estensione.
Ma, a proposito di estensione, la corte d'appello di Bari
copre con la sua competenza territoriale anche le sezioni
distaccate più sperdute della provincia di Foggia, centri che,
nel promontorio del Gargano o sull'Appennino Dauno, già
presentano numerose difficoltà di raccordo, vuoi per la
notevole distanza, vuoi per le scarse comunicazioni con la
città di Foggia, centro a sua volta distante da Bari ben circa
130 chilometri.
Oggi, quindi, una denegata giustizia colpisce le
popolazioni di quei centri, sede di sezione distaccata,
lontanissimi dalla corte d'appello, svantaggiati
nell'impugnazione delle sentenze pretorili e nel seguirne il
successivo iter processuale.
Altre tematiche a sostegno della istituzione in Foggia di
una sezione distaccata dalla corte d'appello di Bari,
incontriamo nella scelta, da parte del consiglio regionale
della Puglia, della provincia di Foggia quale uno dei tre
grandi poli di sviluppo della regione. Il territorio foggiano,
infatti, ha vissuto in questi ultimi anni una notevole
crescita economica, specie nel settore agricolo ed in quello
turistico.
Il piano regionale di sviluppo approvato dal consiglio
regionale della Puglia nella seduta del 28 aprile 1982
individua
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tre grandi sistemi urbani quali poli nei cui confronti
attuare e realizzare una politica del territorio (arco
ionico-salentino, Puglia centrale e Capitanata).
Ebbene, solo la Capitanata risulta essere priva di corte
d'appello e ciò nonostante che, così come fu già messo in
evidenza in due proposte di legge presentate alla Camera dei
deputati il 21 aprile 1983 e il 26 aprile 1983, "la Capitanata
sia contrassegnata da una economia in pieno sviluppo che non
si articola solo nel settore agricolo, ma abbraccia anche
altri comparti di carattere industriale e spiccatamente
turistico".
Da anni si avverte a Foggia la necessità di istituire un
tribunale per i minorenni. Ma questo non può essere istituito,
per legge, se non in città sede di corte d'appello.
Altre città, come Campobasso, Reggio Calabria e Salerno,
pur avendo un contenzioso (ed una popolazione) inferiore a
quello emergente nella provincia di Foggia, sono sedi di
sezioni distaccate di corte d'appello.
Ed infine, sono vari decenni che Foggia rivendica la
istituzione di una sezione distaccata di corte d'appello.
Valga per tutti come documento la lettera datata 27 gennaio
1956 dell'onorevole Aldo Moro,
all'epoca Ministro di grazia e giustizia, nella quale la
esigenza, "indubbiamente sentita", viene allacciata alla
riforma delle circoscrizioni giudiziarie.
Ma, ponendo l'attenzione verso dati più matematici,
possiamo confortare la nostra proposta anche solo alla luce
delle medie delle statistiche processuali di questi ultimi
anni; esse evidenziano che circa il cinquanta per cento degli
appelli iscritti presso la corte di Bari provengono dai
tribunali di Foggia e di Lucera.
Dalla premessa di questi dati, appare di lampante evidenza
che con l'attuazione della legge n. 400 del 1984, la
sopravvenienza di appelli dalle 22 sezioni distaccate della
provincia di Foggia eleverà la suddetta percentuale del
cinquanta per cento di parecchie misure.
La giusta risposta anche a tutte queste deduzioni
statistiche appare solo una: l'istituzione di una sezione
distaccata della corte d'appello di Bari in Foggia, con
giurisdizione sulle circoscrizioni dei tribunali di Foggia e
di Lucera. Questa soluzione ridurrebbe positivamente i tempi
processuali e parallelamente porrebbe in una più giusta ed
equa distribuzione geografica la giustizia in Puglia,
avvicinandola così a quelle popolazioni oggi più lontane dalla
corte d'appello di Bari.
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