| 1. Alla data prevista dall'articolo 3, i procedimenti
civili e penali, pendenti davanti alla corte d'appello di Bari
ed appartenenti, per ragioni di territorio, alla competenza
della sezione distaccata della corte d'appello di Bari in
Foggia, sono devoluti d'ufficio alla cognizione di questa
sezione distaccata.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle
cause rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del
codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali è
stato notificato il decreto di citazione e agli affari di
volontaria giurisdizione che sono in corso alla data di cui
all'articolo 3.
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