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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


912
DDL0086-0002
Relazione Camera n. 86-A (DDL11-86-A)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C86A, C445A, C529A, C534A, C620A, C806A, C841A, C851A, C854A, C898A, C1055A. TESTIPDL
...C86A, C445A, C529A, C534A, C620A, C806A, C841A, C851A, C854A, C898A, C1055A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC86A ZZ11 ZZRL ZZRM
    Onorevoli Colleghi! -- La modifica della norme
  costituzionali in materia di autorizzazione a procedere non è
  soltanto una forte domanda popolare legata all'emergere
  attuale e drammatico della "questione morale", con il
  conseguente crescente distacco tra cittadini e politici.
  Bisogna ricordare, infatti, che fin dalla IX legislatura il
  Parlamento aveva messo in cantiere la riforma, tanto che la
  Camera aveva già approvato un nuovo testo, sottoposto poi ad
  alcune correzioni da parte della Commissione affari
  costituzionali del Senato, ma non portato in aula in quella
  sede a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.  Ora
  la domanda si è fatta più forte, fino a esigere talora la
  completa abrogazione dell'istituto.  Le ragioni di una così
  radicale domanda meritano ogni attenzione.  Nel suo nucleo
  essenziale la critica all'articolo 68 si basa sul principio di
  uguaglianza. "La legge è uguale per tutti" è scritto in ogni
  aula di giustizia: appartiene al passato l'idea che il
  princeps  sia  legibus solutus.  Oggi, in uno stato
  di diritto chi fa le leggi è per primo tenuto ad applicarle.
  E' vero che la prerogativa costituzionale è stabilita non a
  tutela del singolo parlamentare, ma del Parlamento.  Tuttavia
  se essa di fatto si traduce in una sorta di privilegio che
  impedisce l'applicazione delle leggi penali a talune persone,
  il  vulnus  è davvero assai grave.
    Si suol replicare che il difetto non sta nell'articolo 68,
  che quindi andrebbe immutato, ma nella sua applicazione, che
  invece andrebbe corretta.  In effetti è difficile negare che vi
  sia stato un uso non adeguato dell'articolo 68.  L'elevata
  percentuale delle autorizzazioni negate non sembra
  giustificabile con un atteggiamento
  persecutorio altrettanto esteso della magistratura da
  cui bisognerebbe difendere il Parlamento.  Nel sistema attuale,
  poi, non prendere alcuna decisione sulla domanda di
  autorizzazione equivale di fatto a respingerla, con
  l'aggravante della mancanza di una qualsiasi motivazione.
    Il carettere assolutamente non eccezionale del diniego di
  autorizzazione ed il fatto che esso impedisca fin dalle
  origini qualsiasi indagine producono poi inconvenienti molto
  seri.
    La prova dei reati risulta, nella maggioranza dei casi,
  dagli elementi raccolti immediatamente: il tempo disperde
  memoria e documenti.  Perciò l'impossibilità per il giudice di
  compiere indagini fino a che non intervenga l'autorizzazione,
  quando essa è negata o continuamente rinviata, trasforma
  l'improcedibilità (che è temporanea, opera cioè fino al
  termine del mandato parlamentare) in definitiva non punibilità
  di fatto (destinata ad operare anche dopo il termine del
  mandato, per la pratica impossibilità di reperire gli elementi
  di prova).
    La facilità del diniego e del rinvio di ogni decisione può
  indurre a candidature, o a ricandidature, la cui motivazione
  non secondaria è quella di evitare un processo penale, il che
  - evidentemente - riduce l'efficacia di prevenzione generale
  del diritto penale nei confronti di una determinata categoria
  di persone.  E ancora: se il rifiuto di autorizzazione è un
  evento abituale, non legato a rigorosi parametri, facile è la
  tentazione che nella decisione pesino rapporti di alleanza
  politica, o anche di semplice amicizia, con la possibilità di
  scambi di favori e persino di influenza e condizionamento di
  aspetti più
 
                               Pag. 6
 
  ampi della vita politica.  Perciò chi invoca la demolizione
  dell'articolo 68 ha solide ragioni.  E' ben chiaro che, pur
  restando immutata questa disposizione ne sarebbe possibile (e
  doverosa) un'applicazione più rigorosa.  Tuttavia la legge non
  è quella che risulta dalle parole scritte, ma quella che vive
  concretamente nell'attuazione pratica.  Se sono avvenute
  deviazioni è segno che le parole scritte lo consentivano e
  dunque è opportuno modificarle in modo da avere più robuste
  garanzie.  Del resto alcuni rilievi critici riguardano anche la
  lettera dell'articolo 68.
    A tutti questi argomenti resiste un diverso modo di vedere
  presente, in misura differente, in tutte le forze
  politiche.
    Trattandosi di modificare la Costituzione destinata a
  durare nel tempo e a disciplinare delicati rapporti tra i
  poteri dello Stato: non potendosi escludere che in situazioni
  estreme la libertà del Parlamento sia l'ultima forza della
  democrazia, dovremmo essere molto cauti.  E' stato detto che
  "sarebbe grave e tragico errore piegarsi alla spinta emotiva
  suscitata dall'opinione pubblica" sicché l'abrogazione del
  secondo e del terzo comma dell'articolo 68 (contenuta in
  diverse proposte di legge) sarebbe "atto demagogico ed
  avventuristico".  La prima scelta da fare è dunque, quella tra
  abrogazione e conservazione.
    Una risposta adeguata implica una rilettura dell'articolo
  68 e soprattutto una rivisitazione dei suoi fondamenti logici.
  Essi sono due: l'esigenza di garantire la piena libertà del
  lavoro parlamentare senza interferenze indebite ad opera degli
  altri poteri dello Stato.  Le prerogative contenute
  nell'articolo 68 trovano riscontro in istituti simili in tutti
  i paesi civili e non suscitarono particolari discussioni
  presso l'Assemblea costituente.  Tuttavia l'origine storica
  dell'articolo 68 è legata ad un'organizzazione statuale oggi
  superata.  Un tempo i sistemi giudiziari erano legati
  all'esecutivo e almeno gli organi promotori dell'azione penale
  erano organizzati gerarchicamente in una piramide che al
  vertice aveva il ministro della giustizia.
    L'immunità si collocava dunque sul crinale che distingueva
  il potere legislativo da quello esecutivo, il quale poteva
  disporre in qualche modo anche del potere giudiziario.  Il
  processo è sempre stato uno strumento importante per influire
  sulla politica e piegare i liberi Parlamenti.  Gli esempi dello
  stalinismo e, in certa più limitata misura, del fascismo, sono
  eluquenti.  Ancora oggi in molti ordinamenti vi è un rapporto
  tra esecutivo e promotori dell'azione penale, la quale, non
  sempre, come da noi, è obbligatoria, sicché il suo esercizio
  implica l'uso di criteri discrezionali, rispetto ai quali la
  difesa della funzione parlamentare assume un rilievo più
  marcato.  Ma la nostra costituzione ha disegnato un sistema di
  completa indipendenza della magistratura, garantita da un
  organo di autogoverno; di obbligatorietà dell'agire penale, di
  garanzie per il diritto di difesa e di accertamento della
  verità interne al processo penale.  Quest'ultimo poi è stato
  recentemente ridescritto, esaltando i princìpi della parità
  delle parti, del contraddittorio, della difesa, che dovrebbero
  garantire rispetto ad un uso persecutorio del potere
  giudiziario.
    In contrasto con tali considerazioni, dopo aver
  riconosciuto che l'articolo 68 va modernamente valutato sul
  crinale del rapporto fra potere legislativo e giudiziario e
  non più nel rapporto tra potere esecutivo, si osserva che
  ragioni per mantenere le prerogative resistono, tenuto conto
  di possibili deviazioni appunto del potere giudiziario, che,
  indipendentemente dalla correttezza dei giudici, può essere
  eterodiretto o con denunce e offerte di prove finalizzate
  esclusivamente alla lotta politica o con campagne di stampa
  che, inevitabilmente, esercitano di fatto una influenza sulle
  cose giudiziarie.  Un contributo alla cautela viene dal timore
  della asserita politicizzazione della magistratura e talora di
  un possibile individuale protagonismo che potrebbero, più o
  meno consapevolmente, spingere ad iniziative o a modalità
  istruttorie motivate solo dalla qualità di parlamentare
  dell'inquisito.  Si sottolinea anche che le garanzie
  costituzionali sono destinate ad una lunga durata e devono
  preoccuparsi non solo dell'immediato, ma anche di possibili
  future situazioni di eccezionalità in cui la stessa vita
  democratica può essere messa in pericolo.
 
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    Alla luce di tutte queste osservazioni va riletto
  l'articolo 68 della Costituzione.  Come è noto esso prevede tre
  diverse garanzie:
    1) La insindacabilità per i voti dati e le opinioni
  espresse dai parlamentari.  In questa ipotesi la prerogativa
  non opera sul piano processuale, ma su quello sostanziale.
  Nessun voto e nessuna opinione espressa nell'esercizio del
  mandato parlamentare costituisce reato.  Il fondamento della
  norma è chiaramente la libertà del parlamentare.  Si tratta di
  consentirgli l'esercizio della sua funzione che è tipicamente
  di parola, senza alcun impaccio che potrebbe derivare dal
  timore di persecuzioni penali.
    2) L'autorizzazione agli arresti e alle perquisizioni.  Qui
  oltre alla garanzia della libertà del parlamentare vi è come
  fondamento anche l'interesse alla completezza del corpo
  legislativo.  Se uno o più membri sono in stato di detenzione
  si possono, al limite, alterare le maggioranze e
  conseguentemente la volontà popolare, quale si esprime
  attraverso i suoi rappresentanti.  E' da notare che questa
  giustificazione non vale per le perquisizioni il cui carattere
  invasivo della sfera privata è comunque evidente.  Riguardo
  alle perquisizioni si è voluto probabilmente salvaguardare il
  prestigio, l'onore, la serenità del parlamentare, che si
  traduce in prestigio dell'intero Parlamento.  Il parlamentare,
  poi, potrebbe conservare documenti o cose legate a vicende
  politiche di grande riservatezza, il cui uso potrebbe
  danneggiare ingiustamente l'azione politica.  E' da notare,
  quanto agli arresti, che la necessità di assicurare la
  completezza dell'organo legislativo non è intesa come un
  valore assoluto, tanto che non solo è possibile
  l'autorizzazione, ma neppure questa è necessaria nel caso di
  arresto in flagranza per reati particolarmente gravi.
  Nell'articolo 68, invece, si prevede la necessità
  dell'autorizzazione all'arresto anche in caso di condanna
  definitiva.
    3) L'autorizzazione a procedere, prevista in via generale
  per qualsiasi tipo di reato è distinta dalla autorizzazione
  agli arresti.  Il fondamento della garanzia è esclusivamente la
  indipendenza del Parlamento, che si esprime nella libertà del
  singolo parlamentare, la quale potrebbe essere turbata o da
  un'azione obiettivamente persecutoria della magistratura o da
  un collegamento stretto tra il fattoreato e il mandato
  parlamentare.  La natura politica del comportamento
  giustificherebbe una estensione della garanzia già contenuta
  nel principio della insindacabilità sia pure in forma
  attenuata: garanzia di irresponsabilità sostanziale per i voti
  dati e le opinioni espresse; garanzia processuale negli altri
  casi, subordinata al giudizio della Camera di appartenenza e
  alla durata del mandato.
    Le critiche all'articolo 68 non riguardano la vera e
  propria insindacabilità; sfumano fin quasi a scomparire per
  quanto riguarda l'autorizzazione agli arresti; sono forti per
  quanto concerne l'autorizzazione a procedere.  E' quindi
  soprattutto riguardo a quest'ultima che bisogna fare una
  preliminare scelta di campo.  Non si tratta soltanto di una
  scelta secca tra il mantenere tutto o l'abrogare tutto, ma,
  piuttosto, di stabilire l'angolo di visuale, la preoccupazione
  politico-legislativa prevalente che consente di scegliere
  anche tra varie possibili ipotesi intermedie.  Tale scelta di
  campo, poi, condiziona anche i possibili ritocchi alle altre
  due garanzie.  Ad esempio: una eventuale abrogazione integrale
  della autorizzazione a procedere potrebbe giustificare una
  prudente estensione della insindacabilità anche ad atti
  parlamentari non qualificabili facilmente come "voti" o
  "opinioni".
    In sostanza si tratta di decidere se le garanzie
  costituzionali dell'articolo 68 siano "eccessive" e cioè tali
  da violare seriamente il principio di uguaglianza, ovvero
  giuste così come sono e magari da ampliare in rapporto a
  presunte invadenze del potere giudiziario.  La speciale
  Commissione che ha adottato il testo ora sottoposto al
  plenum  della Camera ha scelto il primo angolo di
  visuale.  La revisione dell'articolo 68 fa parte di un disegno
  complessivo di correzione di "regole" per intervenire anche
  legislativamente
 
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  nella cosiddetta "questione morale", in modo da
  rafforzare la prevenzione, scoraggiando la presunzione che la
  qualifica di parlamentare possa evitare l'esercizio
  dell'azione penale.  E' necessario, però, farsi carico delle
  esigenze che ancora richiedono la tutela dell'istituto
  parlamentare (libertà, completezza, difesa rispetto a
  possibili invadenze degli organi giudiziari) stabilendo però
  dei punti di equilibrio che non consentano una prassi
  sostanziamente violatrice del principio di uguaglianza, in
  particolare:
        a)  impedendo che l'omessa decisione equivalga ad un
  rifiuto di autorizzazione;
        b)  impedendo la dispersione dei mezzi di prova;
        c)  rendendo eccezione il diniego di autorizzazione
  rispetto alla regola della concessione.
    Per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 68
  (insindacabilità) l'unica correzione proposta è di carattere
  verbale.  Il testo attuale recita che "i membri del Parlamento
  non possono essere perseguiti...".  L'espressione fa pensare
  soltanto al processo penale, mentre la giurisprudenza ha già
  inteso l'insindacabilità operante, come è logico, anche in
  campo amministrativo e civile: la libertà di espressione del
  pensiero e di voto non è limitata soltanto dalla minaccia
  penale, ma anche dalle sanzioni disciplinari o dal
  risarcimento del danno.  Non si innova niente, perciò, ma si
  rende più chiaro il testo usando l'espressione "non sono
  responsabili".
    Nella IX legislatura il lavoro compiuto alla Camera portò
  all'approvazione di un testo che includeva
  nell'insindacabilità, accanto al "voto" e alle "opinioni",
  anche gli "atti", ben si intende, compiuti nell'esercizio
  delle funzioni parlamentari.  Una tale correzione è stata
  suggerita anche in seno alla Commissione speciale costituita
  in questa legislatura, ma non sembra opportuna.  La
  giurisprudenza dà già una interpretazione abbastanza ampia dei
  voti e delle opinioni che sono coperti da insindacabilità
  anche se espressi in sede diverse dall'edificio del
  Parlamento, purché in una funzione istituzionalmente
  parlamentare (ad esempio Commissione di indagine).  D'altra
  parte la categoria degli "atti parlamentari" o è pleonastica o
  porterebbe ad un'astensione della garanzia, cioè esattamente
  ad un risultato opposto a quello perseguito.  In sede
  interpretativa, poi, la categoria scatenerebbe incertezze
  interpretative e possibili allargamenti.  L'introduzione degli
  "atti" al primo comma dell'articolo 68 è sostenuta
  particolarmente da quanti propugnano l'integrale abrogazione
  dell'autorizzazione a procedere, oppure chiedendo di
  sostituirla con un vero e proprio giudizio di merito della
  Camera di appartenenza sulla sussistenza dell'"atto
  parlamentare" introdotto al primo comma.
    Ma, sebbene inseriti come correttivo dell'abrogazione
  dell'autorizzazione a procedere, gli "atti" del primo comma
  potrebbero portare in sede applicativa ad una violazione del
  principio di uguaglianza ancora più grave di quella attuale,
  per la ragione che è assai più intenso privilegio non essere
  mai responsabili di un atto piuttosto che poter fruire della
  eventualità di un semplice rinvio del processo.
    La seconda soluzione prospettata suppone che quando il
  giudice ordinario procede per un fatto di natura parlamentare,
  la Camera possa intervenire e - se decide che effettivamente
  la natura del fatto lo rende inerente al mandato parlamentare
  - pronunciare l'archiviazione.  Un tale sistema finirebbe,
  però, per creare un abnorme giudice speciale (la Camera di
  appartenenza) che pronuncerebbe nel merito, con l'ulteriore
  complicazione che, se la Camera non ritenesse l'atto di natura
  parlamentare restituendo il fascicolo al giudice ordinario,
  resterebbe il dubbio se questi potesse o meno prosciogliere
  ritenendo la natura parlamentare dell'atto, creando così un
  conflitto con il Parlamento.  Se si ritenesse vincolante il
  giudizio della Camera si avrebbe come conseguenza la perdita
  di due gradi di giurisdizione su un punto di causa decisivo.
  Il
 
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  conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale è
  viceversa il sistema più limpido per risolvere i contrasti tra
  giurisdizione e Parlamento circa l'esistenza o meno della
  insindacabilità parlamentare.  Ma un tale rimedio è già
  presente nell'ordinamento ed è stato già concretamente
  esperito.
    In conclusione, salva la indicata modifica terminologica, è
  bene lasciare intatto il primo comma dell'articolo 68.
    Sulla necessità di mantenere il principio
  dell'autorizzazione agli arresti vi è un ampio consenso: il
  fondamento della guarentigie è particolarmente robusto, perché
  le limitazioni della libertà alterano anche la composizione
  del Parlamento.  Inoltre la possibilità di indebite pressioni
  esterne è più marcata nel caso di provvedimenti cautelari sia
  per la loro forte incidenza sulla libertà della persona, sia
  perché possono essere adottati fin dalle primissime fasi
  dell'indagine senza contraddittorio e senza possibilità di
  preventiva difesa.  Tuttavia va trovato un punto di equilibrio
  migliore tra i vari interessi in gioco.
    1) L'attuale terzo comma dell'articolo 68 prevede
  l'autorizzazione anche per trarre in arresto o mantenere in
  detenzione un membro del Parlamento definitivamene condannato.
  Il sacrificio del principio di uguaglianza pare su questo
  punto eccessivo.  La custodia cautelare prima della sentenza
  definitiva non è mai obbligatoria e d'altronde l'articolo 27
  della Costituzione stabilisce la presunzione d'innocenza.  In
  tale contesto si comprende che il diniego di autorizzazione
  possa far prevalere la garanzia di libertà del Parlamento e il
  principio di completezza dell'organo legislativo.  Ma quando le
  responsabilità sono accertate definitivamente il limite non è
  più ammissibile, il  fumus persecutionis  non è neppure
  ipotizzabile.  Del resto il sistema attuale è disarmonico: esso
  esclude la necessità dell'autorizzazione per l'arresto in
  flagranza, che pure è misura cautelare, evidentemente tenendo
  conto della consistenza della prova accusatoria, mentre la
  prevede per l'esecuzione di sentenza definitiva, che implica
  l'applicazione di una pena a seguito di un vaglio completo e
  non più discutibile dell'apparato accusatorio.  E' del tutto
  logico, perciò, abrogare il terzo comma dell'articolo 68.
    E' naturale immaginare una legge ordinaria di
  accompagnamento di questa riforma costituzionale per prevedere
  ipotesi di decadenza dal mandato o di ineleggibilità, senza
  che, peraltro, si possa stabilire un automatismo in rapporto
  all'esecuzione della sentenza definitiva di condanna o pena
  detentiva.  Questa, infatti, potrebbe riguardare anche fatti
  colposi o addirittura contravvenzionali oppure la pena da
  scontare potrebbe essere brevissima o un residuo di antiche
  condanne cui erano stati applicati benefici (indulto,
  condizionale, eccetera) revocati per qualsiasi ragione.
    2) Una questione di grande delicatezza riguarda le
  perquisizioni.  Esse sono atti, spesso di grande efficacia
  probatoria, tipicamente "a sorpresa".  Se l'indiziato sapesse
  che si verrà nella sua casa per cercare un certo documento ed
  egli lo possedesse, non esiterebbe a occultarlo o a
  distruggerlo preventivamente.  In altri termini una
  perquisizione annunciata è destinata a sicuro insuccesso.
  Stabilire un obbligo di preavviso equivale a rinunciare alle
  perquisizioni.  Ma la richiesta di autorizzazione alle
  perquisizioni è una forma molto robusta di avvertimento.
  Perciò stabilire la necessità di autorizzazione per le
  perquisizioni nei confronti dei membri del Parlamento equivale
  sostanzialmente ad affermare che i deputati e i senatori non
  possono in assoluto essere destinatari di perquisizione.
  L'effetto di dispersione delle prove è notevole.  La violazione
  del principio di uguaglianza grave.  Per questo il relatore non
  ha mai nascosto la sua preferenza per l'abolizione di questa
  autorizzazione.  Nella Commissione è peraltro prevalso
  l'indirizzo opposto in considerazione del carattere fortemente
  invasivo nella sfera privata delle perquisizioni e della loro
  potenzialità persecutoria.  Peraltro più che conservare la
  garanzia costituzionale si potrebbero immaginare intense
  cautele nella legge ordinaria, modellate sul meccanismo e sui
  limiti già previsti per i difensori dal codice di procedura
  penale.
 
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  In ogni caso il testo proposto accetta l'orientamento
  maggioritario nella Commissione.
    A completamento va aggiunto che non esitendo più
  l'obbligatorietà dell'ordine o del mandato di cattura,
  l'esclusione dell'autorizzazione alla privazione della libertà
  personale va legata ad un altro parametro: con facilità esso è
  offerto dai casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza
  per un delitto.
    Resta da parlare del punto più delicato, cioè
  dell'autorizzazione a procedere vera e propria.  Non mancano
  coloro che vorrebbero mantenere inalterato il sistema attuale.
  Abbiamo già enunciato alcune delle loro motivazioni.  Esse
  hanno un fondamento nella realtà ma è dubbio che l'antidotto
  giusto rispetto ai pericoli lamentati sia un'autorizzazione a
  procedere estesa com'è attualmente.  A ben guardare, poi, le
  preoccupazioni di tanti colleghi sono giuste, ma si dirigono
  verso un obiettivo sbagliato.  Giustamente essi denuciano il
  cinismo di una lotta politica che non esita a dare notizia
  sulle prime pagine dei quotidiani delle informazioni di
  garanzia o comunque di indagini che per legge dovrebbero
  restare segrete.  Giustamente essi denunciano riprese
  televisive di perquisizioni e di arresti che lasciano
  immaginare possibili accordi con gli organi dell'informazione.
  Credo, in effetti, che una prassi siffatta, apertamente
  illegale perché in contrasto con precise disposizioni di legge
  e con il principio costituzionale di presunzione di innocenza,
  tanto più dannosa nei confronti dell'uomo politico il cui
  patrimonio principale è il consenso della gente, debba essere
  fermamente stigmatizzata.  La questione, però, non riguarda
  soltanto i parlamentari, ma tutti i cittadini.  La pena della
  gogna è istituto medievale e se il nostro codice penale
  prevede come pena accessoria la pubblicazione della sentenza
  penale di condanna, ciò significa per un verso che la
  notorietà delle accuse ha carattere afflittivo e, per altro
  verso, che l'afflizione della notorietà non dovrebbe essere
  applicata da organi che non hanno competenza in materia penale
  prima che si sia svolto il giudizio.  Si tratta di una
  questione che investe i diritti umani fondamentali ma che non
  c'entra per niente con l'autorizzazione a procedere, la quale
  non difende affatto il deputato o il senatore rispetto ai
  descritti effetti perversi, ma, anzi, ne amplifica l'occasione
  e l'estensione per quel tanto di pubblicità che la richiesta
  dell'autorizzazione e la sua discussione comportano.  Bisogna
  perciò che il legislatore operi in modo da garantire rispetto
  della legalità riguardo al segreto istruttorio, ma questo è
  discorso diverso.
    Analoghe considerazioni si debbono fare quanto
  all'affermato rischio derivante dalla cosiddetta
  "politicizzazione" dei magistrati.  Posto che il fenomeno sia
  davvero reale, esso costituirebbe un danno per tutti i
  cittadini e non soltanto per i parlamentari e perciò andrebbe
  combattuto non solo lo scudo dell'autorizzazione a procedere,
  ma incidendo sui meccanismi di carriera dei magistrati e sui
  sistemi elettorali relativi agli organi del loro autogoverno.
  E' anzi auspicabile, ad avviso del relatore, che siano assunte
  iniziative nelle direzioni ora indicate in concomitanza con la
  riforma dell'articolo 68 della Costituzione.
    Tutto ciò premesso, non si può negare che l'autorizzazione
  a procedere conserva ancora oggi un carattere di garanzia
  residuale che dovrebbe essere utilizzata soltanto in pochi
  casi eccezionali.  La riforma deve anche impedire che continui
  rinvii della decisione equivalgano al rifiuto di
  autorizzazione a procedere ed altresì che il congelamento
  delle indagini porti alla dispersione della prova.  Per
  rispondere alla prima di queste due esigenze è sufficiente
  stabilire un termine perentorio entro il quale la Camera deve
  adottare la decisione e fissare la conseguenza della mancata
  decisione nel venir meno di qualsiasi impedimento al processo.
  Questo sistema può essere realizzato o con lo schema
  dell'autorizzazione e del silenzioassenso se il procedimento è
  bloccato automaticamente per tutto il termine, ma inizia o
  riprende alla scadenza del termine se non è intervenuta alcuna
  decisione, oppure con lo schema del potere di sospensione
  attribuito al Parlamento (nel termine stabilito esso può
  ordinare la sospensione
 
                              Pag. 11
 
  del procedimento, che peraltro prosegue
  indisturbato se e fino a che la sospensione non interviene e
  che comunque non trova più alcun impaccio dopo la scadenza del
  termine).  L'obiettivo di non consentire la dispersione delle
  fonti di prova dipende sia dal meccanismo prescelto
  (l'attribuzione di un potere di sospensione non blocca le
  indagini) sia dal momento iniziale da cui comincia a decorrere
  il termine.  Nella Commissione speciale si è lungamente
  discusso su questo tema.  Si potrebbe immaginare una riforma
  che fa scattare il meccanismo dell'autorizzazione solo dopo il
  compimento delle indagini preliminari.  In tal modo potrebbe
  essere rinviato il dibattimento, ma nessun elemento di prova
  sarebbe disperso.  L'ulteriore vantaggio sarebbe che la Camera
  di appartenenza avrebbe a disposizione un materiale completo
  per valutare seriamente il carattere politico del
  comportamento incriminato ovvero l'esistenza di un  fumus
  persecutionis.  L'ulteriore vantaggio sarebbe che molti
  parlamentari innocenti, sarebbero rapidamente prosciolti nella
  fase delle indagini preliminari e sarebbe così meglio tutelato
  il diritto al processo e al rispetto della loro onorabilità.
  Oggi la necessità di chiedere l'autorizzazione a procedere
  prima delle indagini comporta la difficoltà di raccogliere
  anche le prove a discarico e lascia a lungo sul parlamentare
  innocente un'ombra che si trasforma in ombra per l'intero
  Parlamento.  Questo sistema presenta, però, un inconveniente
  grave che lo pone in contraddizione con la  ratio
  dell'istituto.  L'autorizzazione a procedere vuole difendere il
  parlamentare rispetto a possibili persucuzioni giudiziarie.  Ma
  la garanzia massima per ogni imputato innocente è la verità e
  non abbiamo ancora trovato uno strumento migliore del processo
  penale per accertare la verità.  Il momento processuale in cui
  massime sono le garanzie per l'imputato (contraddittorio,
  pienezza di difesa, pubblicità degli atti) è quello del
  giudizio, mentre la fase delle indagini preliminari, condotte
  da una persona singola e con garanzie minori, è quella dove
  più facilmente può dispiegarsi un intento persecutorio.
  Collocare perciò l'autorizzazione a procedere al termine delle
  indagini preliminari rischia, per un verso, di privare
  l'imputato innocente del beneficio di un rapido accertamento
  della verità e, per altro verso, di privare il Parlamento di
  ogni reale potere di contrasto nei confronti di iniziative
  indebitamente invasive in ramo politico.  Va anche aggiunto che
  in un testo costituzionale si definisce male il momento in cui
  si concludono le indagini preliminari, in quanto non è
  possibile far riferimento ad un codice che è legge ordinaria e
  può esercitare il potere di sospensione.  Nel frattempo gli
  organi inquirenti possono compiere tutti gli accertamenti
  ritenuti utili e persino procedere a giudizio se ciò è
  tecnicamente possibile.  Ma la Camera può intervenire a
  bloccare anche le indagini preliminari ove ne ravvisi
  l'opportunità.  La flessibilità dell'intervento implica i
  seguenti vantaggi:
        a)  le prime indagini sono sempre compiute, non
  essendo immaginabile, anche per semplici ragioni
  organizzative, un intervento sospensivo che le anticipi
  completamente;
      b)  il Parlamento potrà intervenire o non
  intervenire man mano che le indagini si dispiegano, potendosi
  l'intento persecutorio rivelare in momenti successivi alla
  semplice registrazione della  notitia criminis;
      c)  il magistrato procedente è stimolato ad una più
  grande correttezza, sapendo che il procedimento può essere
  arrestato nel caso di compimento di atti non
  giustificabili.
    Per rafforzare il carattere eccezionale dell'intervento
  sospensivo si potrebbe attribuire al parlamentare inquisito il
  potere di promuoverlo.  A sostegno di questa tesi si osserva
  che lui più di ogni altro può essere l'antenna adatta a
  percepire l'intento persecutorio e che, d'altronde, egli ha un
  diritto al processo che potrebbe essere violato da un blocco
  del procedimento.  La Commissione ha ritenuto peraltro
  prevalenti le osservazioni fatte in direzione opposta: se la
  guarantigia è posta a difesa
 
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  del Parlamento e non del singolo, è il Parlamento che deve
  assumere in pienezza le sue responsabilità senza attendere
  l'impulso del singolo componente, il quale, fra l'altro, si
  troverebbe gravato di una responsabilità non adeguata alle
  esigenze della sua difesa potendosi interpretare il suo
  appello al Parlamento come indizio di colpevolezza.
    Onorevoli colleghi, il sistema proposto è naturalmente
  perfettibile e può essere anche radicalmente cambiato.  La
  materia è delicatissima e, controllando gli atti della IX
  legislatura, si può verificare quanti cambiamenti,
  aggiustamenti ed integrazioni ebbe la proposta di riforma
  dell'articolo 68 nei vari passaggi parlamentari.  Quel che al
  relatore pare certo è che sia decisamente utile una parziale
  demolizione dell'autorizzazione a procedere per un maggior
  rispetto del principio di uguaglianza, per un rafforzamento
  della funzione di prevenzione generale del diritto penale, per
  rendere l'istituto più trasparentemente
  adeguato alle sole esigenze di tutela del
  Parlamento.  E' necessario che l'innovazione non sia piccola e
  tanto meno soltanto apparente.  Il sistema proposto ha
  certamente queste caratteristiche fortemente innovative.  Non è
  poca cosa stabilire un breve termine per la decisione del
  Parlamento in mancanza della quale il processo penale non può
  avere più alcun disturbo.  Già questa innovazione risolve il
  problema degli effetti paralizzanti dei rinvii o delle omesse
  decisioni.  Non è piccola innovazione consentire indagini
  preliminari che, come gli operatori pratici ben sanno, sono
  efficaci di regola solo nei primissimi giorni in ordine alla
  raccolta delle fonti di prova.  Occorreranno certamente riforme
  anche nel campo della legge ordinaria e dei regolamenti
  parlamentari, ma il presupposto di ciò è, prima di tutto, la
  riforma dell'articolo 68 della Costituzione.
                                               Carlo  CASINI,
                                Relatore per la maggioranza.
 
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