| 1. Sono vietate le esportazioni di merci, prodotti e
manufatti verso il Sudafrica; la partecipazione in qualsiasi
forma alla produzione o commercializzazione anche per conto
terzi nel Sudafrica delle medesime merci, prodotti o
manufatti; nonché ogni collaborazione militare,
tecnico-scientifica, accademica o sportiva.
2. Il Ministro del commercio con l'estero può, con proprio
decreto, autorizzare esportazioni in deroga al presente
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quando sia comprovata da organizzazioni umanitarie
internazionali la destinazione finale dei prodotti da
esportare e questa sia ritenuta di particolare significato
sociale o umanitario ovvero quando i prodotti siano destinati
ad imprese, organizzazioni od enti impegnati nella lotta
contro il regime dell' apartheid.
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