| 922 | |
| DDL0086-0012 | |
| Relazione Camera n. 86-A (DDL11-86-A)
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| (suddiviso in 14 Unità Documento)
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Unità Documento n.12 (che inizia a pag.20 dello stampato)
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| ...C86A, C445A, C529A, C534A, C620A, C806A, C841A, C851A, C854A,
C898A, C1055A.
TESTIPDL
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| ...C86A, C445A, C529A, C534A, C620A, C806A, C841A, C851A, C854A,
C898A, C1055A.
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| Pag. 20
N. 854
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| Art. 1.
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| ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC86A
ZZ11 ZZPD
ZZRM
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| 1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 68 - I membri del Parlamento non possono essere
perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene,
nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a
procedimento penale.
L'autorizzazione di cui al secondo comma, qualora il membro
del Parlamento sia indagato per il delitto di peculato o di
concussione o di corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio, non è necessaria per la fase delle indagini
preliminari. In tale ipotesi la domanda di autorizzazione deve
essere presentata dal pubblico ministero entro il termine
massimo di trenta giorni dal deposito della richiesta di
rinvio a giudizio.
Nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a misure
cautelari personali o comunque sottoposto a misure restrittive
della libertà personale, senza l'autorizzazione della Camera
alla quale appartiene, salvo che sia colto nell'atto di
commettere un delitto per il quale è obbligatorio l'arresto in
flagranza ovvero si debba dare esecuzione ad una sentenza
irrevocabile di condanna.
Nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a
perquisizione personale o domiciliare senza l'autorizzazione
della Camera alla quale appartiene, salvo che sia colto
nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio
l'arresto in flagranza ovvero sia indagato per uno dei delitti
di cui al terzo comma.
Qualora la Camera alla quale il membro del Parlamento
appartiene non si pronunci entro sessanta giorni dalla
ricezione
Pag. 21
della domanda di autorizzazione, questa si intende
accolta.
Ciascuna Camera disciplina con apposito regolamento il
procedimento relativo alla pronuncia sulla domanda di
autorizzazione a procedere, nel rispetto delle garanzie di
difesa dell'interessato.
Il giudice che procede, qualora la Camera non conceda
l'autorizzazione a procedere di cui al secondo comma, può, su
richiesta del pubblico ministero, elevare conflitto di
attribuzione sul quale giudica la Corte costituzionale.
Il giudizio della Corte costituzionale è diretto a
verificare se la richiesta di autorizzazione a procedere non
sia manifestamente pretestuosa e non si ispiri a motivazioni
palesemente persecutorie e se il rifiuto opposto dalla Camera
non sia arbitrario".
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| DATA=920706 FASCID=DDL11-86-A
TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0086
TOTPAG=0023 TOTDOC=0014
NDOC=0012 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FPD
PAGINIZ=0020 RIGINIZ=001 PAGFIN=0021 RIGFIN=016 UPAG=NO
PAGEIN=20 PAGEFIN=21
SORTRES= SORTDDL=008600A00
FASCIDC=11DDL0086 A
SORTNAV=0008600A000 00000
ZZDDLC86A NDOC0012 TIPDOCL DOCTIT0012
NDOC0012
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