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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


922
DDL0086-0012
Relazione Camera n. 86-A (DDL11-86-A)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.20 dello stampato)
...C86A, C445A, C529A, C534A, C620A, C806A, C841A, C851A, C854A, C898A, C1055A. TESTIPDL
...C86A, C445A, C529A, C534A, C620A, C806A, C841A, C851A, C854A, C898A, C1055A.
Pag. 20 N. 854 --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC86A ZZ11 ZZPD ZZRM
    1.  L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal
  seguente:
    "Art. 68 - I membri del Parlamento non possono essere
  perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati
  nell'esercizio delle loro funzioni.
    Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene,
  nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a
  procedimento penale.
    L'autorizzazione di cui al secondo comma, qualora il membro
  del Parlamento sia indagato per il delitto di peculato o di
  concussione o di corruzione per un atto contrario ai doveri
  d'ufficio, non è necessaria per la fase delle indagini
  preliminari.  In tale ipotesi la domanda di autorizzazione deve
  essere presentata dal pubblico ministero entro il termine
  massimo di trenta giorni dal deposito della richiesta di
  rinvio a giudizio.
    Nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a misure
  cautelari personali o comunque sottoposto a misure restrittive
  della libertà personale, senza l'autorizzazione della Camera
  alla quale appartiene, salvo che sia colto nell'atto di
  commettere un delitto per il quale è obbligatorio l'arresto in
  flagranza ovvero si debba dare esecuzione ad una sentenza
  irrevocabile di condanna.
    Nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a
  perquisizione personale o domiciliare senza l'autorizzazione
  della Camera alla quale appartiene, salvo che sia colto
  nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio
  l'arresto in flagranza ovvero sia indagato per uno dei delitti
  di cui al terzo comma.
    Qualora la Camera alla quale il membro del Parlamento
  appartiene non si pronunci entro sessanta giorni dalla
  ricezione
 
                              Pag. 21
 
  della domanda di autorizzazione, questa si intende
  accolta.
    Ciascuna Camera disciplina con apposito regolamento il
  procedimento relativo alla pronuncia sulla domanda di
  autorizzazione a procedere, nel rispetto delle garanzie di
  difesa dell'interessato.
    Il giudice che procede, qualora la Camera non conceda
  l'autorizzazione a procedere di cui al secondo comma, può, su
  richiesta del pubblico ministero, elevare conflitto di
  attribuzione sul quale giudica la Corte costituzionale.
    Il giudizio della Corte costituzionale è diretto a
  verificare se la richiesta di autorizzazione a procedere non
  sia manifestamente pretestuosa e non si ispiri a motivazioni
  palesemente persecutorie e se il rifiuto opposto dalla Camera
  non sia arbitrario".
 
DATA=920706 FASCID=DDL11-86-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0086 TOTPAG=0023 TOTDOC=0014 NDOC=0012 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FPD PAGINIZ=0020 RIGINIZ=001 PAGFIN=0021 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=20 PAGEFIN=21 SORTRES= SORTDDL=008600A00 FASCIDC=11DDL0086 A SORTNAV=0008600A000 00000 ZZDDLC86A NDOC0012 TIPDOCL DOCTIT0012 NDOC0012



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