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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


923
DDL0086-0013
Relazione Camera n. 86-A (DDL11-86-A)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.22 dello stampato)
...C86A, C445A, C529A, C534A, C620A, C806A, C841A, C851A, C854A, C898A, C1055A. TESTIPDL
...C86A, C445A, C529A, C534A, C620A, C806A, C841A, C851A, C854A, C898A, C1055A.
Pag. 22 N. 898 --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC86A ZZ11 ZZPD ZZRM
    1.  L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal
  seguente:
    "Art. 68. - I membri del Parlamento non possono
  essere perseguiti penalmente e civilmente per le opinioni
  espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
    Nessun membro del Parlamento può essere fermato, arrestato,
  o comunque sottoposto a misure detentive o a misure di
  sicurezza, senza l'autorizzazione della Camera alla quale
  appartiene, salvo che sia colto nell'atto di commettere un
  delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio, ovvero
  si debba dare esecuzione ad una sentenza di condanna passata
  in giudicato, ovvero nel caso in cui gli siano contestati i
  reati di peculato, malversazione, concussione, corruzione,
  abuso d'ufficio.
    Le Camere devono decidere sulla richiesta di autorizzazione
  entro venti giorni dalla data di trasmissione della richiesta.
  Trascorso tale termine, la richiesta di autorizzazione si
  intende respinta.
    Contro il diniego di autorizzazione delle Camere, espresso
  o tacito, è ammesso, da parte del giudice penale, ricorso alla
  Corte costituzionale, da trasmettersi entro venti giorni dalla
  comunicazione della pronuncia ovvero entro venti giorni dallo
  spirare del termine di cui al terzo comma.
    La Corte costituzionale deve decidere sul ricorso entro
  venti giorni dalla data di trasmissione del ricorso stesso.
  Trascorso tale termine, il ricorso si intende respinto.
    La successiva elezione a membro del Parlamento non
  interrompe l'esecuzione delle misure di detenzione o di
  sicurezza disposte precedentemente all'elezione, né occorre
  alcuna autorizzazione delle Camere per la loro
  prosecuzione".
 
DATA=920706 FASCID=DDL11-86-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0086 TOTPAG=0023 TOTDOC=0014 NDOC=0013 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FPD PAGINIZ=0022 RIGINIZ=001 PAGFIN=0022 RIGFIN=035 UPAG=NO PAGEIN=22 PAGEFIN=22 SORTRES= SORTDDL=008600A00 FASCIDC=11DDL0086 A SORTNAV=0008600A000 00000 ZZDDLC86A NDOC0013 TIPDOCL DOCTIT0013 NDOC0013



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