| ...C86A, C445A, C529A, C534A, C620A, C806A, C841A, C851A, C854A,
C898A, C1055A.
TESTIPDL
| |
| ...C86A, C445A, C529A, C534A, C620A, C806A, C841A, C851A, C854A,
C898A, C1055A.
| |
| 1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 68. - I membri del Parlamento non possono
essere perseguiti penalmente e civilmente per le opinioni
espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Nessun membro del Parlamento può essere fermato, arrestato,
o comunque sottoposto a misure detentive o a misure di
sicurezza, senza l'autorizzazione della Camera alla quale
appartiene, salvo che sia colto nell'atto di commettere un
delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio, ovvero
si debba dare esecuzione ad una sentenza di condanna passata
in giudicato, ovvero nel caso in cui gli siano contestati i
reati di peculato, malversazione, concussione, corruzione,
abuso d'ufficio.
Le Camere devono decidere sulla richiesta di autorizzazione
entro venti giorni dalla data di trasmissione della richiesta.
Trascorso tale termine, la richiesta di autorizzazione si
intende respinta.
Contro il diniego di autorizzazione delle Camere, espresso
o tacito, è ammesso, da parte del giudice penale, ricorso alla
Corte costituzionale, da trasmettersi entro venti giorni dalla
comunicazione della pronuncia ovvero entro venti giorni dallo
spirare del termine di cui al terzo comma.
La Corte costituzionale deve decidere sul ricorso entro
venti giorni dalla data di trasmissione del ricorso stesso.
Trascorso tale termine, il ricorso si intende respinto.
La successiva elezione a membro del Parlamento non
interrompe l'esecuzione delle misure di detenzione o di
sicurezza disposte precedentemente all'elezione, né occorre
alcuna autorizzazione delle Camere per la loro
prosecuzione".
| |