| 1. Gli istituti di credito italiani non possono effettuare
investimenti e concedere agevolazioni di qualunque natura a
favore di imprese, enti od organizzazioni del Sudafrica e ad
operatori che intrattengono rapporti economici con il
Sudafrica, salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 2 e
dal comma 2 dell'articolo 3.
2. Il Ministro del tesoro può, con proprio decreto,
autorizzare la concessione di prestiti o altre agevolazioni
bancarie, in deroga a quanto disposto dal comma 1, quando
sussistono comprovate ragioni di indole sociale o umanitaria e
sia garantita espressamente l'utilizzazione non
discriminatoria degli stessi.
3. Gli istituti di credito italiani non possono accettare,
ricevere o detenere depositi o certificati di credito del
Sudafrica, con eccezione dei conti correnti autorizzati a
beneficio della gestione ordinaria delle residenze
diplomatiche o consolari.
4. Non rientrano nelle previsioni del comma 1 i
finanziamenti diretti ad organizzazioni anti- apartheid
sudafricane riconosciute sul piano internazionale.
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