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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


935
DDL0090-0002
Progetto di legge Camera n. 90 - testo presentato - (DDL11-90)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C90. TESTIPDL
...C90.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC90 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Riteniamo doveroso presentare anche
  in questa legislatura la seguente proposta di legge, in quanto
  l'attualità delle norme che detta è stata confermata, proprio,
  dal trascorrere del tempo, rendendo necessario un suo
  spassionato ma urgente esame.
    Il 14 luglio 1982 costituisce una tappa importante nel
  lungo cammino per la dura battaglia per i diritti degli
  italiani nel mondo; in quel giorno la Commissione affari
  costituzionali della Camera dei deputati
  ha approvato un testo unificato per attuare le norme
  per l'esercizio del diritto di voto da parte di milioni di
  italiani residenti all'estero.
    Ritenemmo allora che dopo la sede referente si potesse
  giungere finalmente a discutere in Assemblea; ma questo non è
  avvenuto per l'ostilità di talune forze politiche, in
  particolare il partito comunista italiano e il partito
  socialista, e per la colpevole inerzia di altri, e pertanto al
  momento dello scioglimento della Camera
 
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  dei deputati non si è potuto realizzare sia nella VIII che
  nella IX e nella X legislatura, il dettato costituzionale che
  per troppi anni era stato disatteso.
    Una vicenda incredibile ma vera fatta di silenzi, di
  insabbiamento ultraventennale, di manovre, di inganni e di
  violazione di ogni principio e di ogni regolamento.  La nostra
  proposta di legge, perché nasce dal senatore Ferretti del MSI
  del 1955 e viene puntualmente ripetuta da allora, per ogni
  legislatura, non viene mai all'ordine del giorno, e, fatto
  unico per la storia di un Parlamento, viene chiusa nei
  cassetti parlamentari per un tempo interminabile.
    Un tentativo di affossarla è messo in atto da chi ha in
  mano il potere e che dal 1955 al 1977 è complice di chi, ed è
  il PCI, non vuole rispettare la Costituzione e non vuole che
  una popolazione di milioni di italiani, lavoratori autentici
  che nel mondo hanno costruito e hanno sofferto, e ovunque
  hanno portato un grandioso contributo di opere per il
  progresso civile, e che sempre hanno mantenuto alto il nome e
  il prestigio della Patria, possano essere partecipi anche
  delle vicende politiche della loro nazione.
    L'inizio del contrattacco e della sfida segna la data del
  22 luglio 1977.
    L'onorevole Tremaglia per la prima volta riesce a portare
  nell'aula di Montecitorio il problema, rivendicando con
  estrema decisione i diritti costituzionali dei nostri emigrati
  e denunciando chi ha abbandonato e misconosciuto milioni di
  cittadini che hanno ripreso il loro passaporto anche nei
  momenti più difficili e disperati, che hanno profondi
  sentimenti patriottici, che sono i nostri veri ambasciatori
  nel mondo e che "insistono" a mandare le rimesse con migliaia
  di miliardi di moneta pregiata.
    Non solo non vi è riconoscimento, ma vi è emarginazione e
  punizione.  Il Movimento sociale italiano, non lo possiamo
  dimenticare, riesce a sottoporre la questione, assai
  importante e grave, alla decisione della I Commissione della
  Camera; ma passano i tempi stabiliti e, dopo un anno
  inutilizzato, la proposta missina ritorna in Assemblea, dove
  il 26 luglio 1978 riprende la parola l'onorevole Tremaglia e
  l'azione parlamentare del MSI diviene più incalzante.
    Il 15 novembre 1978, dopo un nuovo intervento di Tremaglia,
  viene nominato il Comitato dei nove che riesce a varare un
  testo unificato; è un notevole successo per la nostra
  battaglia.
    Siamo nel gennaio 1979 e noi proponiamo al Parlamento una
  revisione globale della tendenza anti-italiana all'estero che
  si era radicata nel dopoguerra.
    Rileviamo e denunciamo, e Almirante sottolinea che si
  tratta di un vero e proprio genocidio elettorale, che più di 4
  milioni di cittadini sono stati cancellati da questa
  democrazia dall'anagrafe e dalle liste elettorali, solo e in
  quanto sono lavoratori residenti all'estero.  La nostra
  determinazione è assoluta; la proposta di legge Tremaglia e
  altri n. 1122 del 9 febbraio 1977, chiede la reiscrizione
  d'ufficio (poiché si tratta di un diritto costituzionale) di
  tutti coloro che erano stati "cancellati".  I comunisti si
  oppongono; ma nel gennaio del 1979 la legge passa.  E' una
  grande conquista per tutta l'emigrazione italiana: e
  indubbiamente si debbono ringraziare in primo piano i
  parlamentari del MSI-Destra nazionale.
    Questa vittoria segna un nuovo corso a tutta la "battaglia
  dei diritti", senza questo risultato non sarebbe stato
  possibile riproporre le altre successive questioni.  Si
  sciolgono le Camere, ma prima vi è il voto europeo: si
  sperimenta il voto  in loco  presso le nostre
  rappresentanze diplomatiche.  La disorganizzazione dello Stato,
  l'improvvisazione e le confusioni elettorali impediscono
  libere e vere elezioni, tanto che su 1.700.000 che hanno
  diritto al voto, solo 116.000 riescono a depositare la loro
  scheda nelle urne.  E' un insulto e un'offesa ai nostri
  emigrati e noi chiediamo, con proposta di legge, un'inchiesta
  parlamentare che accerti tutti i difetti e tutte le
  responsabilità, specie a livello di Ministero dell'interno.
 
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    Nuova nostra immediata proposta di legge: per il voto per
  corrispondenza e per il censimento degli italiani
  all'estero.
    Nel 1980 alla Camera dei deputati lo onorevole Tremaglia
  riporta in aula e in Commissione le proposte, ma la
  Commissione affari costituzionali, alla quale era stato posto
  il termine del 18 agosto 1981, lo disattende.  Nella seduta del
  7 aprile 1981 della Camera dei deputati l'onorevole Tremaglia
  interviene decisamente presentando questo ordine del giorno
  che il Governo accoglieva:
    "La Camera,
      preso atto che, nonostante petizioni popolari e
  iniziative di diverse forze politiche, e dopo la reiscrizione
  d'ufficio degli italiani residenti all'estero nelle liste
  elettorali, non si è ancora provveduto a dare riconoscimento
  concreto per oltre 5 milioni di compatrioti all'estero al voto
  politico previsto dalla Costituzione, stabilendo le modalità
  per l'esercizio di questo sacrosanto diritto, che spetta
  soprattutto a quanti nel mondo hanno tenuto alto il prestigio
  della patria e hanno ovunque contribuito, con la loro opera, a
  portare civile progresso in ogni continente,
                      impegna il Governo
  a fissare i tempi e i modi e le iniziative affinché nel 1981
  possa realizzarsi il dettato che è morale, politico, di
  giustizia, e rigorosamente in ossequio alla Costituzione della
  Repubblica, di poter esprimere ed esercitare all'estero da
  parte degli italiani emigrati il voto per le elezioni
  politiche nazionali".
    Fatto di alto rilievo politico questo, perché apriva
  definitivamente una nuova prospettiva.
    Nella seduta della Camera dei deputati del 3 dicembre 1981,
  Tremaglia, invoca il diritto, il regolamento, pone in termini
  duri la questione di fronte a tutti i gruppi politici, e
  all'unanimità l'Assemblea decide di far esaminare la proposta
  Tremaglia e del gruppo missino, alla quale verranno poi
  abbinate le altre della DC e del PSDI e di altri, dalla
  competente Commissione fissando una data definitiva.
    Ecco dunque, alla fine di questi cenni di cronaca di anni e
  di un  iter  legislativo, come si è arrivati a stabilire
  il 31 marzo 1982 per la relazione finale che dovrà portare
  alla discussione in aula della legge.
    Parallelamente si è iniziato il dibattito sul censimento
  degli italiani all'estero (che non si effettua fin dal 1927,
  avanti la Commissione affari esteri della Camera) sulla
  proposta Tremaglia e su quelle successive presentate dalla
  DC.
    Quando si pensi che si è continuato a fare il censimento
  degli italiani e ci si è dimenticati dei nostri connazionali
  che rappresentano, tra l'altro, circa un decimo della nostra
  popolazione, si può comprendere come si è rinunciato a certi
  valori e perché tanto si è parlato di crisi della nostra
  classe politica e del sistema attuale.
    Presentiamo ora alla vostra attenzione, onorevoli colleghi,
  la proposta di legge che nella passata legislatura aveva il n.
  104: l'applicazione della nostra Costituzione per quanto
  concerne il diritto di ogni cittadino italiano, dovunque si
  trovi, di poter esercitare l'elettorato attivo per
  corrispondenza.
    Ricordiamo che alla proposta di legge n. 104 che portava
  come prime firme di presentazione Tremaglia e Pazzaglia ed era
  sottoscritta da tutto il gruppo del MSI-Destra nazionale,
  vennero abbinate altre proposte.
    Nella IX legislatura la discussione era avvenuta solo sulla
  nostra proposta di legge n. 49 in Commissione affari
  costituzionali, con la netta opposizione del partito comunista
  che non ha mai voluto nemmeno giungere al dibattito in Aula e
  con l'inerte presenza democristiana, con l'equivoco socialista
  e con l'assenza totale delle altre forze politiche.
    A seguito di nostro preciso richiamo regolamentare
  riuscimmo a determinare la Presidenza della Camera e far
  trasmettere all'Assemblea la precitata proposta di legge n. 49
  ed in seguito a porla nell'ordine trimestrale dei lavori.
 
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    Ma questo non fu sufficiente a raggiungere lo scopo di
  portarla nel calendario delle proposte da discutere in
  Assemblea.
    Ancora una volta fu calpestato il diritto certamente
  democratico al dibattito per non disturbare il partito
  comunista e quanti, nel caso specifico, sono stati complici di
  questo autentico abuso e di questo atto di ostilità nei
  confronti degli italiani all'estero e della stessa
  Costituzione della Repubblica.
    Nella X legislatura la citata proposta n. 104, abbinata ad
  altre, venne assegnata alla Commissione affari costituzionali
  in sede referente e lì si è fermata dal 10 luglio 1991.  Siamo
  alla XI legislatura ed i tempi sono sicuramente maturati per
  giungere finalmente all'approvazione della legge, anche perché
  nel frattempo vi è stato un avvenimento che noi consideriamo
  di valore storico e cioè l'elezione dei Comitati
  dell'emigrazione italiana, che ha consentito per la prima
  volta agli italiani nel mondo di esercitare, sia pure per
  organismi consultivi amministrativi, il diritto al voto.
    La proposta che noi oggi presentiamo riproduce quei termini
  e quegli articoli già discussi che sono molto
  particolareggiati anche per quanto riguarda tutta la parte
  tecnica e ai quali noi rimandiamo senza ulteriore commento.
    Diciamo oggi, come allora abbiamo già affermato, che ci
  riserviamo nel dibattito in Aula, ma soltanto in Aula, di
  rivedere, nel senso migliorativo, una proposizione di fondo
  che è quella del collegio unico per gli elettori all'estero,
  in modo da salvaguardare la possibilità degli italiani
  residenti all'estero di avere effettivamente dei propri
  rappresentanti e non disperdere nelle circoscrizioni di
  origine il proprio voto e impedire così una effettiva
  rappresentanza dei nostri connazionali nel nostro
  Parlamento.
    In questa fase vi è un motivo vero per il quale
  soprassediamo ad una formulazione diversa del testo che
  sottoponiamo all'approvazione della Camera dei deputati: vi è
  la necessità di non frapporre alcun ostacolo alla immediata
  approvazione e di non dare pretesti formali a chi li ricerca
  per impedire nuovamente un esito positivo di questa sacrosanta
  battaglia morale, costituzionale e politica.
    Ricordiamo le vicende "storiche di questo problema".
    Il problema di far partecipare alle consultazioni
  elettorali i cittadini italiani che si trovano all'estero
  venne posto all'attenzione del paese sin dal momento in cui
  l'emigrazione di massa portò, oltre confine, centinaia di
  migliaia di connazionali.
    Già nel 1908, a Roma, al primo congresso degli Italiani
  all'estero venne affacciato il tema della rappresentanza nel
  Parlamento italiano delle collettività di oltre frontiera.
    Le idee ed i propositi accennati in quella occasione furono
  ulteriormente approfonditi, nel 1911, al secondo congresso che
  ebbe luogo, a Roma, sotto la presidenza di uomini come
  Vittorio Scialoia, Antonio Salandra, Ferdinando Martini.
    L'argomento venne ripreso dopo la prima guerra mondiale e,
  nel 1919, il congresso delle collettività italiane all'estero
  espresse la viva aspirazione dei cittadini residenti fuori dai
  confini della Patria, di essere presenti nei massimi organi
  che determinano la politica dell'Italia almeno con una
  "rappresentanza consultiva".
    Anche nel Congresso coloniale, sempre nel 1919, il tema fu
  discusso, e venne approvato un ordine del giorno con cui si
  facevano voti al Governo perché si rendesse possibile che una
  rappresentanza elettiva degli italiani all'estero entrasse a
  far parte delle due Camere.  Sempre in quello stesso anno
  l'onorevole Sifola, alla Camera, presentava un'interrogazione
  per conoscere quali fossero, in merito, gli intendimenti del
  Governo.  Il senatore Sforza, allora sottosegretario, dichiarò
  "di non poter dare alcun affidamento al riguardo".
    Successivamente, nel 1921, venne nominata una Commissione,
  presieduta da Vittorio Emanuele Orlando, per elaborare delle
  norme di attuazione alle direttive comprese nel decreto-legge
  13 novembre 1911, n. 2205, cioè il testo unico per
  l'emigrazione, al fine di dare una rappresentanza
 
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  - limitata alla forma consultiva - agli italiani
  all'estero con la creazione di un organismo composto dai
  delegati delle principali collettività italiane di oltre
  frontiera.  La Commissione Orlando affrontò i problemi tanto
  della nomina dei rappresentanti attraverso consultazioni
  elettorali, quanto quelli della competenza e dei poteri di
  questa rappresentanza nei confronti del Governo.  La
  Commissione lavorò, con alterne vicende, sino al 1925 quando
  il Consiglio superiore della emigrazione affidò ad altre due
  commissioni l'incarico di rielaborare la materia anche in
  relazione alla mutata situazione politica del Paese.
    Dopo la fine della seconda guerra mondiale i problemi del
  voto e della rappresentanza degli italiani all'estero vennero
  ripresi in esame.
    Nel 1946 la rivista  Italiani nel Mondo  organizzò a
  Roma il I Congresso nazionale dell'Emigrazione, in cui furono
  trattati specificatamente questi problemi.
    Il tema venne dibattuto anche durante i lavori
  dell'Assemblea costituente e, da più parti, si prospettò
  l'opportunità di rendere esplicito, nella Carta
  costituzionale, il diritto per gli italiani all'estero di
  avere una propria rappresentanza nel Parlamento.  Questa tesi
  si concretizzò in una precisa iniziativa del deputato Piemonte
  che propose di aggiungere alla prima parte del secondo comma
  di quello che è oggi l'articolo 48 della Costituzione, le
  seguenti parole: "ed è esercitato anche dal cittadino
  all'estero" per cui, se l'emendamento fosse stato accolto, il
  testo sarebbe risultato nella seguente formulazione: "Il voto
  è personale ed eguale, libero e segreto, ed è esercitato anche
  dal cittadino all'estero".
    Va sottolineato che l'emendamento Piemonte venne respinto
  non tanto per ragioni di merito, quanto per l'impossibilità di
  garantire l'esercizio di voto al cittadino all'estero con
  quelle forme e modalità che si stavano, proprio allora,
  elaborando per le consultazioni elettorali sul territorio
  della Repubblica.
    Dopo le elezioni generali del 1948, nella I legislatura il
  problema non venne proposto all'attenzione delle Camera ma,
  con la II legislatura, l'esigenza e l'opportunità di rendere
  effettivo questo esercizio prese forma in specifiche proposte
  di legge che si richiamavano tutte, e giustamente, non solo
  alla lettera ma anche ai princìpi contenuti nell'articolo 48
  della Costituzione ove è dichiarato: "Sono elettori tutti i
  cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore
  età...  Il voto non può essere limitato se non per incapacità
  civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei
  casi di indegnità morale indicati dalla legge".
    In ordine cronologico, la prima proposta di legge venne
  presentata dai senatori del gruppo del Movimento sociale.  A
  questa, altre ne seguirono negli anni e, sino ad oggi, si sono
  avute complessivamente, con questa che sottoponiamo alla
  valutazione degli onorevoli colleghi, una ventina di proposte
  di iniziativa parlamentare di cui nove del Movimento sociale
  italiano.
    Con il passare degli anni, dalla Costituente in poi, molte
  remore ed incertezze di carattere tecnico cedevano il passo di
  fronte alla consapevolezza che le più incidenti difficoltà
  connesse all'esercizio del diritto di voto per tutti i
  cittadini erano superate dai nuovi mezzi tecnici, dalla
  velocità delle comunicazioni che hanno portato sulla soglia di
  casa nostra - poche ore di volo - paesi che nel 1908, data
  dalla quale abbiamo prese le mosse in questo  excursus
  storico, si trovavano a settimane e settimane di
  distanza.
    Il problema del voto, durante questi decenni di vita del
  Parlamento repubblicano, oltre che nelle citate proposte di
  legge, ebbe spesso riscontro nelle discussioni sui vari stati
  di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri,
  nonché in altre occasioni, come nella discussione in Assemblea
  delle norme per l'elezione della Camera dei deputati quando,
  nel 1956, il Ministro dell'interno dell'epoca onorevole
  Tambroni, rispondendo ad una specifica richiesta del deputato
  Almirante, ebbe ad esprimersi in questi termini: "Il problema
  non si agita da oggi...; noi sappiamo che il problema si è
 
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  posto sempre: prima dell'ultima guerra ed anche prima della
  penultima.  E basta leggere la storia del Parlamento per vedere
  che questo problema è stato sollevato sin dai primordi
  dell'attività legislativa.  Non lo si è potuto risolvere.  Vi
  sono ragioni serie che non vorrei ripetere ed elencare per non
  annoiare la Camera; ma desidero dire che il Governo non è
  alieno dal considerare la possibilità di inserire in una
  consultazione elettorale politica quei cittadini italiani che,
  pur risiedendo in terra straniera, hanno conservato la loro
  qualità di elettori, che sono regolarmente iscritti".
    La difficoltà di ammettere all'esercizio del diritto di
  voto i cittadini all'estero non risiede, dunque, nella
  mancanza di norme giuridiche perché la Costituzione ha ben
  disposto con l'articolo 48 che tutti i cittadini hanno diritto
  di votare senza alcuna limitazione o discriminazione per
  quanto concerne il requisito della residenza.  Le difficoltà
  risiedono talvolta nella carente volontà politica, perché,
  nonostante le promesse e gli impegni formali, non si è mai
  posto mano al problema in termini seri e d'approfondimento
  degli ostacoli "tecnici" che sono stati in questi anni i
  "pretesti" per coprire l'inerzia o l'ostilità politica al
  diritto di voto di cinque milioni di italiani sparsi nel
  mondo.  Quindi, per togliere ogni equivoco, affrontiamo i
  problemi tecnici che indubbiamente vanno subito posti e
  debbono essere finalmente risolti.
    Prima difficoltà di natura tecnica è quella della scelta
  fra le possibili soluzioni cui si deve ricorrere, per
  consentire l'esercizio del voto a cittadini all'estero, cioè:
  a)  votare presso seggi istituiti nelle sedi delle
  rappresentanze diplomatico-consolari;  b)  votare per
  procura;  c)  votare per corrispondenza.
                           *  *  *
    Esaminiamo i vantaggi e gli svantaggi di questi tre sistemi
  e, procedendo per esclusione, dobbiamo subito dire che il voto
  per procura - che sul piano dell'attuazione sarebbe il più
  semplice perché verrebbe esercitato sul territorio della
  Repubblica da un procuratore del connazionale all'estero - non
  può essere attuato nel nostro sistema in quanto vi ostano
  princìpi di carattere costituzionale.
    Partendo dall'articolo 48 della Costituzione ove è detto
  che il voto deve essere personale, libero e segreto, quello
  per procura - proprio perché è per procura - non è personale,
  essendo il suo esercizio affidato a persona diversa dal
  titolare del diritto; non è libero, in quanto il procuratore
  può essere un messo infedele dell'elettore e votare per un
  simbolo o per una persona diversi da quelli voluti con
  l'aggravante dell'impossibilità di effettuare alcun controllo
  sulla puntuale esecuzione del mandato affidato; non è segreto,
  in quanto per lo meno due sono le persone obbligate a
  conoscerlo.
    Per le ragioni suddette riteniamo che non possa accogliersi
  questo sistema, pur riconoscendo la praticità di tale mezzo di
  partecipazione alla consultazione elettorale che richiederebbe
  soltanto l'invio del certificato elettorale all'estero (ed
  anche questa formalità potrebbe essere superata facendo
  consegnare il certificato direttamente al procuratore se
  preventivamente indicato dall'elettore all'ufficio del
  comune), una procura con firma autenticata dalla
  rappresentanza diplomatico-consolare territorialmente
  competente ed una lettera diretta al procuratore con le
  istruzioni per il voto.
                           *  *  *
    Vediamo, ora, l'altra soluzione, quella della votazione
  presso seggi istituiti nelle sedi delle nostre rappresentanze
  all'estero eseguita direttamente dall'elettore riconosciuto e
  legittimato dal presidente di seggio.  Dal punto di vista
  costituzionale e delle leggi che regolano l'esercizio di voto
  in Italia è senz'altro il sistema più perfetto dato che il
  voto mantiene le sue caratteristiche fondamentali di
  personale, libero e segreto.
 
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    A questa soluzione si sono costantemente richiamate tutte
  le proposte di legge sinora presentate davanti ai due rami del
  Parlamento ma nessuna, comprese quelle presentate dal
  Movimento sociale, dopo aver affermato il principio
  dell'esercizio del diritto di voto per il cittadino
  all'estero, ha dato qualche indicazione circa il modo, i tempi
  e i criteri per la sua pratica attuazione.  Ciò, a nostro
  giudizio, sta a significare che tutti i proponenti avevano già
  recepito le difficoltà pratico-organizzative insite in questo
  tipo di votazione fuori dei confini della patria.  Tale riserva
  mentale, chiamiamola pur così, diventa esplicita nella
  proposta di legge a firma dei senatori Pella ed altri,
  presentata nella V Legislatura dove all'ultimo articolo è
  detto: "Con decreto da emanarsi dal Presidente della
  Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, di concerto
  con il Ministro degli affari esteri, saranno dettate le norme
  per l'attuazione ed entrata in vigore della presente
  legge".
    In altre parole, ci sembra di poter dire che i proponenti
  avevano tanto ben vista ed intesa l'insormontabile difficoltà
  di rendere funzionale questo sistema di votazione, da
  condizionare l'entrata in vigore della legge stessa alla
  capacità dell'Esecutivo di risolvere il  rebus
  tecnico-organizzativo che comporta.
    Che si tratti di un problema dalle molte incognite è
  dimostrato dalle seguenti considerazioni: in località ad alto
  addensamento dei nostri connazionali - ad esempio in Argentina
  - dove, secondo i dati più recenti del Ministero degli affari
  esteri, ci sono oltre 1.300.000 connazionali di cui
  presumibilmente elettori 1.000.000, il problema organizzativo
  diventa oltremodo difficoltoso.  Visto che ad ogni seggio sono
  mediamente iscritti 800 elettori, nella sola Argentina si
  dovrebbero istituire almeno 1.250 seggi che, certamente, non
  troverebbero capienza nelle sedi dei nostri consolati e
  dell'ambasciata.  Se rapportiamo la necessità di istituire
  seggi in tutto il mondo, e presupponendo che su oltre
  5.000.000 di connazionali all'estero vi siano potenzialmente
  4.000.000 elettori, si dovrebbero prevedere circa cinquemila
  seggi.
    In secondo luogo si dovrebbero trovare altrettanti
  presidenti di seggio con un adeguato numero di scrutatori.
  Questo problema forse potrebbe essere risolvibile nell'ambito
  stesso delle nostre collettività nei più grandi centri, ma è
  insolubile là dove vi sia una decina di connazionali.
    Ammettendo che si possa trovare una qualche soluzione a
  questi aspetti strettamente tecnici, resta il fatto che
  l'elettore, per votare, deve recarsi al seggio elettorale.
  Questo fatto comporta due inconvenienti: da un lato molti
  elettori risiedono lontano, ed anche molto lontano, dai seggi
  e probabilmente rinunceranno al viaggio e, dall'altro, nei
  grandi centri, vi saranno affollamenti, davanti alle sedi
  delle nostre rappresentanze diplomatico-consolari, di migliaia
  di persone.
    A questo punto, specie in relazione agli affollamenti, si
  pone la domanda: le autorità del posto lo consentirebbero?  Si
  tratta di un problema di ordine pubblico, di non scarsa
  rilevanza, tenendo, poi, presente che un simile sistema di
  votazione incontra il divieto posto da alcuni Stati esteri che
  considerano la partecipazione del cittadino straniero sul
  proprio territorio alle consultazioni elettorali indette dal
  Paese di origine un atto incompatibile con la loro sovranità,
  dato che il principio dell'extraterritorialità delle sedi
  diplomatico-consolari è stato ormai superato in campo
  internazionale dalla dottrina e dalla giurisprudenza, concordi
  nel riconoscere che queste sedi godono solo delle "immunità"
  da misure coercitive e da atti di imperio da parte dello Stato
  ove si trovano e non altro.
    Volendo ritenere superati tutti questi punti, resta il
  problema dello scrutinio: va fatto sul posto direttamente dal
  presidente di seggio e dagli scrutatori?  Ed allora è
  necessaria anche la presenza dei rappresentanti di lista.  Le
  schede contestate debbono essere sottoposte al controllo di
  qualche organo in Italia?  Oppure l'intero
 
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  scrutinio deve essere effettuato in Patria per cui tutte le
  urne sigillate, cioè circa 10.000, dato che si tratta della
  doppia elezione per il Senato e per la Camera, vanno portate a
  Roma dove dovrebbero essere costituiti altri cinquemila seggi
  per lo spoglio?
    Ecco che il sistema di votazione presso seggi istituiti
  all'estero, compatibile dal punto di vista costituzionale,
  presenta difficoltà pratiche di tale portata che obbligano a
  considerarlo inattuabile.
    Siamo, così, arrivati all'ultimo sistema, quello del voto
  per corrispondenza.
    Mettiamo subito in risalto che il momento critico di questa
  soluzione - che la differenzia da quella seguito sul
  territorio della Repubblica e che per ciò stesso la qualifica
  - consiste nel fatto che l'elettore compila la scheda di
  votazione non nel giorno fissato per la consultazione ed in un
  ambiente predeterminato, ma in un qualsiasi giorno precedente,
  anche a casa propria; non consegna la scheda di persona al
  presidente del seggio e per ciò stesso la sua identificazione
  personale non è contestuale e diretta.
    Non suoni strano se, a nostro giudizio, questa soluzione
  non sembra fare violenza assoluta al principio della
  personalità del voto, dato che vi sarà sempre un controllo per
  chi ha votato.  Il voto, poi, resta segreto, così come avviene
  nelle elezioni sul territorio nazionale.
    Tenendo conto che con il voto per corrispondenza tutti
  possono votare senza muoversi da casa, senza creare problemi
  di ordine pubblico nei Paesi dove viene esercitato, che non ci
  si scontra con divieti posti dalle legislazioni degli Stati
  esteri, abbiamo abbandonato l'impostazione, da noi stessi
  suggerita nelle proposte di legge in origine presentate prima
  dell'VIII legislatura, e siamo convinti che, se esiste una
  strada tecnicamente idonea per consentire il voto ai nostri
  connazionali all'estero, questa non può essere che quella del
  voto per corrispondenza.
    Circa l'articolato, abbiamo già sopra sottolineato che non
  entreremo nel dettaglio, ma ricordiamo come l'articolo 1
  stabilisca il principio fondamentale in rapporto al quale
  tutti i cittadini residenti o che si trovino anche
  temporaneamente all'estero, abbiano il diritto di partecipare
  all'elezione della Camera dei deputati e del Senato della
  Repubblica inviando il proprio voto per corrispondenza.
    In relazione a quanto sopra detto e per rendere attuabile
  con serietà e nella giustizia il disposto costituzionale, si
  precisa la norma per l'iscrizione o la reiscrizione nelle
  liste elettorali di quanti per motivi di residenza all'estero
  fossero stati privati di questo diritto.  Il riferimento è
  preciso ed essenziale: e ci richiama alla legge 7 febbraio
  1979, n. 40, che annulla vecchie norme in atto dal 1947 fatte
  in dispregio degli italiani all'estero.  Norme che hanno
  prodotto un vero e proprio "genocidio elettorale" con la
  cancellazione dalle liste di oltre 4 milioni di italiani
  all'estero.  La reiscrizione, per la legge n. 40 del 1979, è
  disposta d'ufficio, trattandosi di diritti costituzionali:
  impone ovviamente agli organi ministeriali i provvedimenti
  adeguati, sino ad oggi non perfettamente efficienti, cosicché
  ancora moltissimi non sono stati reintegrati nelle liste
  elettorali.
    Tutti gli altri articoli sono tecnicamente validi, secondo
  noi, e sono di conseguenza indispensabili, per stabilire il
  metodo e le garanzie di libertà e di sicurezza del voto per
  corrispondenza.
    Sono fissate altresì le norme generali conseguenti ai reati
  elettorali.
    Desideriamo ricordare, infine, come la approvazione di
  questa proposta di legge risponda non solo al rispetto della
  Costituzione, ma sia l'espressione di autentica democrazia
  compiuta, nel senso autentico, non di accordo o di interesse
  partitocratico, ma di manifestazione del consenso popolare e
  di partecipazione completa dei cittadini italiani alle
  decisioni politiche della collettività nazionale.
    Si è dato il voto ai carcerati, ai condannati, agli
  interdetti e agli inabilitati: non è possibile confinare nel
  ghetto gli italiani più prestigiosi, quelli che hanno sempre
 
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  mantenuto alto il prestigio della Patria nel mondo e che con
  immensi sacrifici, nella buona o nella cattiva sorte hanno
  difeso il loro passaporto italiano e hanno ovunque conquistato
  grandiose opere per il progresso civile di ogni continente.
    Il Parlamento non può coprirsi ancora una volta di
  vergogna, ma deve esaltare, con questa legge, il diritto e la
  giustizia, e concedere quel voto che tutti gli altri paesi
  civili hanno riconosciuto ai loro cittadini residenti
  all'estero.
 
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