| Onorevoli Colleghi! -- Riteniamo doveroso presentare anche
in questa legislatura la seguente proposta di legge, in quanto
l'attualità delle norme che detta è stata confermata, proprio,
dal trascorrere del tempo, rendendo necessario un suo
spassionato ma urgente esame.
Il 14 luglio 1982 costituisce una tappa importante nel
lungo cammino per la dura battaglia per i diritti degli
italiani nel mondo; in quel giorno la Commissione affari
costituzionali della Camera dei deputati
ha approvato un testo unificato per attuare le norme
per l'esercizio del diritto di voto da parte di milioni di
italiani residenti all'estero.
Ritenemmo allora che dopo la sede referente si potesse
giungere finalmente a discutere in Assemblea; ma questo non è
avvenuto per l'ostilità di talune forze politiche, in
particolare il partito comunista italiano e il partito
socialista, e per la colpevole inerzia di altri, e pertanto al
momento dello scioglimento della Camera
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dei deputati non si è potuto realizzare sia nella VIII che
nella IX e nella X legislatura, il dettato costituzionale che
per troppi anni era stato disatteso.
Una vicenda incredibile ma vera fatta di silenzi, di
insabbiamento ultraventennale, di manovre, di inganni e di
violazione di ogni principio e di ogni regolamento. La nostra
proposta di legge, perché nasce dal senatore Ferretti del MSI
del 1955 e viene puntualmente ripetuta da allora, per ogni
legislatura, non viene mai all'ordine del giorno, e, fatto
unico per la storia di un Parlamento, viene chiusa nei
cassetti parlamentari per un tempo interminabile.
Un tentativo di affossarla è messo in atto da chi ha in
mano il potere e che dal 1955 al 1977 è complice di chi, ed è
il PCI, non vuole rispettare la Costituzione e non vuole che
una popolazione di milioni di italiani, lavoratori autentici
che nel mondo hanno costruito e hanno sofferto, e ovunque
hanno portato un grandioso contributo di opere per il
progresso civile, e che sempre hanno mantenuto alto il nome e
il prestigio della Patria, possano essere partecipi anche
delle vicende politiche della loro nazione.
L'inizio del contrattacco e della sfida segna la data del
22 luglio 1977.
L'onorevole Tremaglia per la prima volta riesce a portare
nell'aula di Montecitorio il problema, rivendicando con
estrema decisione i diritti costituzionali dei nostri emigrati
e denunciando chi ha abbandonato e misconosciuto milioni di
cittadini che hanno ripreso il loro passaporto anche nei
momenti più difficili e disperati, che hanno profondi
sentimenti patriottici, che sono i nostri veri ambasciatori
nel mondo e che "insistono" a mandare le rimesse con migliaia
di miliardi di moneta pregiata.
Non solo non vi è riconoscimento, ma vi è emarginazione e
punizione. Il Movimento sociale italiano, non lo possiamo
dimenticare, riesce a sottoporre la questione, assai
importante e grave, alla decisione della I Commissione della
Camera; ma passano i tempi stabiliti e, dopo un anno
inutilizzato, la proposta missina ritorna in Assemblea, dove
il 26 luglio 1978 riprende la parola l'onorevole Tremaglia e
l'azione parlamentare del MSI diviene più incalzante.
Il 15 novembre 1978, dopo un nuovo intervento di Tremaglia,
viene nominato il Comitato dei nove che riesce a varare un
testo unificato; è un notevole successo per la nostra
battaglia.
Siamo nel gennaio 1979 e noi proponiamo al Parlamento una
revisione globale della tendenza anti-italiana all'estero che
si era radicata nel dopoguerra.
Rileviamo e denunciamo, e Almirante sottolinea che si
tratta di un vero e proprio genocidio elettorale, che più di 4
milioni di cittadini sono stati cancellati da questa
democrazia dall'anagrafe e dalle liste elettorali, solo e in
quanto sono lavoratori residenti all'estero. La nostra
determinazione è assoluta; la proposta di legge Tremaglia e
altri n. 1122 del 9 febbraio 1977, chiede la reiscrizione
d'ufficio (poiché si tratta di un diritto costituzionale) di
tutti coloro che erano stati "cancellati". I comunisti si
oppongono; ma nel gennaio del 1979 la legge passa. E' una
grande conquista per tutta l'emigrazione italiana: e
indubbiamente si debbono ringraziare in primo piano i
parlamentari del MSI-Destra nazionale.
Questa vittoria segna un nuovo corso a tutta la "battaglia
dei diritti", senza questo risultato non sarebbe stato
possibile riproporre le altre successive questioni. Si
sciolgono le Camere, ma prima vi è il voto europeo: si
sperimenta il voto in loco presso le nostre
rappresentanze diplomatiche. La disorganizzazione dello Stato,
l'improvvisazione e le confusioni elettorali impediscono
libere e vere elezioni, tanto che su 1.700.000 che hanno
diritto al voto, solo 116.000 riescono a depositare la loro
scheda nelle urne. E' un insulto e un'offesa ai nostri
emigrati e noi chiediamo, con proposta di legge, un'inchiesta
parlamentare che accerti tutti i difetti e tutte le
responsabilità, specie a livello di Ministero dell'interno.
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Nuova nostra immediata proposta di legge: per il voto per
corrispondenza e per il censimento degli italiani
all'estero.
Nel 1980 alla Camera dei deputati lo onorevole Tremaglia
riporta in aula e in Commissione le proposte, ma la
Commissione affari costituzionali, alla quale era stato posto
il termine del 18 agosto 1981, lo disattende. Nella seduta del
7 aprile 1981 della Camera dei deputati l'onorevole Tremaglia
interviene decisamente presentando questo ordine del giorno
che il Governo accoglieva:
"La Camera,
preso atto che, nonostante petizioni popolari e
iniziative di diverse forze politiche, e dopo la reiscrizione
d'ufficio degli italiani residenti all'estero nelle liste
elettorali, non si è ancora provveduto a dare riconoscimento
concreto per oltre 5 milioni di compatrioti all'estero al voto
politico previsto dalla Costituzione, stabilendo le modalità
per l'esercizio di questo sacrosanto diritto, che spetta
soprattutto a quanti nel mondo hanno tenuto alto il prestigio
della patria e hanno ovunque contribuito, con la loro opera, a
portare civile progresso in ogni continente,
impegna il Governo
a fissare i tempi e i modi e le iniziative affinché nel 1981
possa realizzarsi il dettato che è morale, politico, di
giustizia, e rigorosamente in ossequio alla Costituzione della
Repubblica, di poter esprimere ed esercitare all'estero da
parte degli italiani emigrati il voto per le elezioni
politiche nazionali".
Fatto di alto rilievo politico questo, perché apriva
definitivamente una nuova prospettiva.
Nella seduta della Camera dei deputati del 3 dicembre 1981,
Tremaglia, invoca il diritto, il regolamento, pone in termini
duri la questione di fronte a tutti i gruppi politici, e
all'unanimità l'Assemblea decide di far esaminare la proposta
Tremaglia e del gruppo missino, alla quale verranno poi
abbinate le altre della DC e del PSDI e di altri, dalla
competente Commissione fissando una data definitiva.
Ecco dunque, alla fine di questi cenni di cronaca di anni e
di un iter legislativo, come si è arrivati a stabilire
il 31 marzo 1982 per la relazione finale che dovrà portare
alla discussione in aula della legge.
Parallelamente si è iniziato il dibattito sul censimento
degli italiani all'estero (che non si effettua fin dal 1927,
avanti la Commissione affari esteri della Camera) sulla
proposta Tremaglia e su quelle successive presentate dalla
DC.
Quando si pensi che si è continuato a fare il censimento
degli italiani e ci si è dimenticati dei nostri connazionali
che rappresentano, tra l'altro, circa un decimo della nostra
popolazione, si può comprendere come si è rinunciato a certi
valori e perché tanto si è parlato di crisi della nostra
classe politica e del sistema attuale.
Presentiamo ora alla vostra attenzione, onorevoli colleghi,
la proposta di legge che nella passata legislatura aveva il n.
104: l'applicazione della nostra Costituzione per quanto
concerne il diritto di ogni cittadino italiano, dovunque si
trovi, di poter esercitare l'elettorato attivo per
corrispondenza.
Ricordiamo che alla proposta di legge n. 104 che portava
come prime firme di presentazione Tremaglia e Pazzaglia ed era
sottoscritta da tutto il gruppo del MSI-Destra nazionale,
vennero abbinate altre proposte.
Nella IX legislatura la discussione era avvenuta solo sulla
nostra proposta di legge n. 49 in Commissione affari
costituzionali, con la netta opposizione del partito comunista
che non ha mai voluto nemmeno giungere al dibattito in Aula e
con l'inerte presenza democristiana, con l'equivoco socialista
e con l'assenza totale delle altre forze politiche.
A seguito di nostro preciso richiamo regolamentare
riuscimmo a determinare la Presidenza della Camera e far
trasmettere all'Assemblea la precitata proposta di legge n. 49
ed in seguito a porla nell'ordine trimestrale dei lavori.
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Ma questo non fu sufficiente a raggiungere lo scopo di
portarla nel calendario delle proposte da discutere in
Assemblea.
Ancora una volta fu calpestato il diritto certamente
democratico al dibattito per non disturbare il partito
comunista e quanti, nel caso specifico, sono stati complici di
questo autentico abuso e di questo atto di ostilità nei
confronti degli italiani all'estero e della stessa
Costituzione della Repubblica.
Nella X legislatura la citata proposta n. 104, abbinata ad
altre, venne assegnata alla Commissione affari costituzionali
in sede referente e lì si è fermata dal 10 luglio 1991. Siamo
alla XI legislatura ed i tempi sono sicuramente maturati per
giungere finalmente all'approvazione della legge, anche perché
nel frattempo vi è stato un avvenimento che noi consideriamo
di valore storico e cioè l'elezione dei Comitati
dell'emigrazione italiana, che ha consentito per la prima
volta agli italiani nel mondo di esercitare, sia pure per
organismi consultivi amministrativi, il diritto al voto.
La proposta che noi oggi presentiamo riproduce quei termini
e quegli articoli già discussi che sono molto
particolareggiati anche per quanto riguarda tutta la parte
tecnica e ai quali noi rimandiamo senza ulteriore commento.
Diciamo oggi, come allora abbiamo già affermato, che ci
riserviamo nel dibattito in Aula, ma soltanto in Aula, di
rivedere, nel senso migliorativo, una proposizione di fondo
che è quella del collegio unico per gli elettori all'estero,
in modo da salvaguardare la possibilità degli italiani
residenti all'estero di avere effettivamente dei propri
rappresentanti e non disperdere nelle circoscrizioni di
origine il proprio voto e impedire così una effettiva
rappresentanza dei nostri connazionali nel nostro
Parlamento.
In questa fase vi è un motivo vero per il quale
soprassediamo ad una formulazione diversa del testo che
sottoponiamo all'approvazione della Camera dei deputati: vi è
la necessità di non frapporre alcun ostacolo alla immediata
approvazione e di non dare pretesti formali a chi li ricerca
per impedire nuovamente un esito positivo di questa sacrosanta
battaglia morale, costituzionale e politica.
Ricordiamo le vicende "storiche di questo problema".
Il problema di far partecipare alle consultazioni
elettorali i cittadini italiani che si trovano all'estero
venne posto all'attenzione del paese sin dal momento in cui
l'emigrazione di massa portò, oltre confine, centinaia di
migliaia di connazionali.
Già nel 1908, a Roma, al primo congresso degli Italiani
all'estero venne affacciato il tema della rappresentanza nel
Parlamento italiano delle collettività di oltre frontiera.
Le idee ed i propositi accennati in quella occasione furono
ulteriormente approfonditi, nel 1911, al secondo congresso che
ebbe luogo, a Roma, sotto la presidenza di uomini come
Vittorio Scialoia, Antonio Salandra, Ferdinando Martini.
L'argomento venne ripreso dopo la prima guerra mondiale e,
nel 1919, il congresso delle collettività italiane all'estero
espresse la viva aspirazione dei cittadini residenti fuori dai
confini della Patria, di essere presenti nei massimi organi
che determinano la politica dell'Italia almeno con una
"rappresentanza consultiva".
Anche nel Congresso coloniale, sempre nel 1919, il tema fu
discusso, e venne approvato un ordine del giorno con cui si
facevano voti al Governo perché si rendesse possibile che una
rappresentanza elettiva degli italiani all'estero entrasse a
far parte delle due Camere. Sempre in quello stesso anno
l'onorevole Sifola, alla Camera, presentava un'interrogazione
per conoscere quali fossero, in merito, gli intendimenti del
Governo. Il senatore Sforza, allora sottosegretario, dichiarò
"di non poter dare alcun affidamento al riguardo".
Successivamente, nel 1921, venne nominata una Commissione,
presieduta da Vittorio Emanuele Orlando, per elaborare delle
norme di attuazione alle direttive comprese nel decreto-legge
13 novembre 1911, n. 2205, cioè il testo unico per
l'emigrazione, al fine di dare una rappresentanza
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- limitata alla forma consultiva - agli italiani
all'estero con la creazione di un organismo composto dai
delegati delle principali collettività italiane di oltre
frontiera. La Commissione Orlando affrontò i problemi tanto
della nomina dei rappresentanti attraverso consultazioni
elettorali, quanto quelli della competenza e dei poteri di
questa rappresentanza nei confronti del Governo. La
Commissione lavorò, con alterne vicende, sino al 1925 quando
il Consiglio superiore della emigrazione affidò ad altre due
commissioni l'incarico di rielaborare la materia anche in
relazione alla mutata situazione politica del Paese.
Dopo la fine della seconda guerra mondiale i problemi del
voto e della rappresentanza degli italiani all'estero vennero
ripresi in esame.
Nel 1946 la rivista Italiani nel Mondo organizzò a
Roma il I Congresso nazionale dell'Emigrazione, in cui furono
trattati specificatamente questi problemi.
Il tema venne dibattuto anche durante i lavori
dell'Assemblea costituente e, da più parti, si prospettò
l'opportunità di rendere esplicito, nella Carta
costituzionale, il diritto per gli italiani all'estero di
avere una propria rappresentanza nel Parlamento. Questa tesi
si concretizzò in una precisa iniziativa del deputato Piemonte
che propose di aggiungere alla prima parte del secondo comma
di quello che è oggi l'articolo 48 della Costituzione, le
seguenti parole: "ed è esercitato anche dal cittadino
all'estero" per cui, se l'emendamento fosse stato accolto, il
testo sarebbe risultato nella seguente formulazione: "Il voto
è personale ed eguale, libero e segreto, ed è esercitato anche
dal cittadino all'estero".
Va sottolineato che l'emendamento Piemonte venne respinto
non tanto per ragioni di merito, quanto per l'impossibilità di
garantire l'esercizio di voto al cittadino all'estero con
quelle forme e modalità che si stavano, proprio allora,
elaborando per le consultazioni elettorali sul territorio
della Repubblica.
Dopo le elezioni generali del 1948, nella I legislatura il
problema non venne proposto all'attenzione delle Camera ma,
con la II legislatura, l'esigenza e l'opportunità di rendere
effettivo questo esercizio prese forma in specifiche proposte
di legge che si richiamavano tutte, e giustamente, non solo
alla lettera ma anche ai princìpi contenuti nell'articolo 48
della Costituzione ove è dichiarato: "Sono elettori tutti i
cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore
età... Il voto non può essere limitato se non per incapacità
civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei
casi di indegnità morale indicati dalla legge".
In ordine cronologico, la prima proposta di legge venne
presentata dai senatori del gruppo del Movimento sociale. A
questa, altre ne seguirono negli anni e, sino ad oggi, si sono
avute complessivamente, con questa che sottoponiamo alla
valutazione degli onorevoli colleghi, una ventina di proposte
di iniziativa parlamentare di cui nove del Movimento sociale
italiano.
Con il passare degli anni, dalla Costituente in poi, molte
remore ed incertezze di carattere tecnico cedevano il passo di
fronte alla consapevolezza che le più incidenti difficoltà
connesse all'esercizio del diritto di voto per tutti i
cittadini erano superate dai nuovi mezzi tecnici, dalla
velocità delle comunicazioni che hanno portato sulla soglia di
casa nostra - poche ore di volo - paesi che nel 1908, data
dalla quale abbiamo prese le mosse in questo excursus
storico, si trovavano a settimane e settimane di
distanza.
Il problema del voto, durante questi decenni di vita del
Parlamento repubblicano, oltre che nelle citate proposte di
legge, ebbe spesso riscontro nelle discussioni sui vari stati
di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri,
nonché in altre occasioni, come nella discussione in Assemblea
delle norme per l'elezione della Camera dei deputati quando,
nel 1956, il Ministro dell'interno dell'epoca onorevole
Tambroni, rispondendo ad una specifica richiesta del deputato
Almirante, ebbe ad esprimersi in questi termini: "Il problema
non si agita da oggi...; noi sappiamo che il problema si è
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posto sempre: prima dell'ultima guerra ed anche prima della
penultima. E basta leggere la storia del Parlamento per vedere
che questo problema è stato sollevato sin dai primordi
dell'attività legislativa. Non lo si è potuto risolvere. Vi
sono ragioni serie che non vorrei ripetere ed elencare per non
annoiare la Camera; ma desidero dire che il Governo non è
alieno dal considerare la possibilità di inserire in una
consultazione elettorale politica quei cittadini italiani che,
pur risiedendo in terra straniera, hanno conservato la loro
qualità di elettori, che sono regolarmente iscritti".
La difficoltà di ammettere all'esercizio del diritto di
voto i cittadini all'estero non risiede, dunque, nella
mancanza di norme giuridiche perché la Costituzione ha ben
disposto con l'articolo 48 che tutti i cittadini hanno diritto
di votare senza alcuna limitazione o discriminazione per
quanto concerne il requisito della residenza. Le difficoltà
risiedono talvolta nella carente volontà politica, perché,
nonostante le promesse e gli impegni formali, non si è mai
posto mano al problema in termini seri e d'approfondimento
degli ostacoli "tecnici" che sono stati in questi anni i
"pretesti" per coprire l'inerzia o l'ostilità politica al
diritto di voto di cinque milioni di italiani sparsi nel
mondo. Quindi, per togliere ogni equivoco, affrontiamo i
problemi tecnici che indubbiamente vanno subito posti e
debbono essere finalmente risolti.
Prima difficoltà di natura tecnica è quella della scelta
fra le possibili soluzioni cui si deve ricorrere, per
consentire l'esercizio del voto a cittadini all'estero, cioè:
a) votare presso seggi istituiti nelle sedi delle
rappresentanze diplomatico-consolari; b) votare per
procura; c) votare per corrispondenza.
* * *
Esaminiamo i vantaggi e gli svantaggi di questi tre sistemi
e, procedendo per esclusione, dobbiamo subito dire che il voto
per procura - che sul piano dell'attuazione sarebbe il più
semplice perché verrebbe esercitato sul territorio della
Repubblica da un procuratore del connazionale all'estero - non
può essere attuato nel nostro sistema in quanto vi ostano
princìpi di carattere costituzionale.
Partendo dall'articolo 48 della Costituzione ove è detto
che il voto deve essere personale, libero e segreto, quello
per procura - proprio perché è per procura - non è personale,
essendo il suo esercizio affidato a persona diversa dal
titolare del diritto; non è libero, in quanto il procuratore
può essere un messo infedele dell'elettore e votare per un
simbolo o per una persona diversi da quelli voluti con
l'aggravante dell'impossibilità di effettuare alcun controllo
sulla puntuale esecuzione del mandato affidato; non è segreto,
in quanto per lo meno due sono le persone obbligate a
conoscerlo.
Per le ragioni suddette riteniamo che non possa accogliersi
questo sistema, pur riconoscendo la praticità di tale mezzo di
partecipazione alla consultazione elettorale che richiederebbe
soltanto l'invio del certificato elettorale all'estero (ed
anche questa formalità potrebbe essere superata facendo
consegnare il certificato direttamente al procuratore se
preventivamente indicato dall'elettore all'ufficio del
comune), una procura con firma autenticata dalla
rappresentanza diplomatico-consolare territorialmente
competente ed una lettera diretta al procuratore con le
istruzioni per il voto.
* * *
Vediamo, ora, l'altra soluzione, quella della votazione
presso seggi istituiti nelle sedi delle nostre rappresentanze
all'estero eseguita direttamente dall'elettore riconosciuto e
legittimato dal presidente di seggio. Dal punto di vista
costituzionale e delle leggi che regolano l'esercizio di voto
in Italia è senz'altro il sistema più perfetto dato che il
voto mantiene le sue caratteristiche fondamentali di
personale, libero e segreto.
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A questa soluzione si sono costantemente richiamate tutte
le proposte di legge sinora presentate davanti ai due rami del
Parlamento ma nessuna, comprese quelle presentate dal
Movimento sociale, dopo aver affermato il principio
dell'esercizio del diritto di voto per il cittadino
all'estero, ha dato qualche indicazione circa il modo, i tempi
e i criteri per la sua pratica attuazione. Ciò, a nostro
giudizio, sta a significare che tutti i proponenti avevano già
recepito le difficoltà pratico-organizzative insite in questo
tipo di votazione fuori dei confini della patria. Tale riserva
mentale, chiamiamola pur così, diventa esplicita nella
proposta di legge a firma dei senatori Pella ed altri,
presentata nella V Legislatura dove all'ultimo articolo è
detto: "Con decreto da emanarsi dal Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro degli affari esteri, saranno dettate le norme
per l'attuazione ed entrata in vigore della presente
legge".
In altre parole, ci sembra di poter dire che i proponenti
avevano tanto ben vista ed intesa l'insormontabile difficoltà
di rendere funzionale questo sistema di votazione, da
condizionare l'entrata in vigore della legge stessa alla
capacità dell'Esecutivo di risolvere il rebus
tecnico-organizzativo che comporta.
Che si tratti di un problema dalle molte incognite è
dimostrato dalle seguenti considerazioni: in località ad alto
addensamento dei nostri connazionali - ad esempio in Argentina
- dove, secondo i dati più recenti del Ministero degli affari
esteri, ci sono oltre 1.300.000 connazionali di cui
presumibilmente elettori 1.000.000, il problema organizzativo
diventa oltremodo difficoltoso. Visto che ad ogni seggio sono
mediamente iscritti 800 elettori, nella sola Argentina si
dovrebbero istituire almeno 1.250 seggi che, certamente, non
troverebbero capienza nelle sedi dei nostri consolati e
dell'ambasciata. Se rapportiamo la necessità di istituire
seggi in tutto il mondo, e presupponendo che su oltre
5.000.000 di connazionali all'estero vi siano potenzialmente
4.000.000 elettori, si dovrebbero prevedere circa cinquemila
seggi.
In secondo luogo si dovrebbero trovare altrettanti
presidenti di seggio con un adeguato numero di scrutatori.
Questo problema forse potrebbe essere risolvibile nell'ambito
stesso delle nostre collettività nei più grandi centri, ma è
insolubile là dove vi sia una decina di connazionali.
Ammettendo che si possa trovare una qualche soluzione a
questi aspetti strettamente tecnici, resta il fatto che
l'elettore, per votare, deve recarsi al seggio elettorale.
Questo fatto comporta due inconvenienti: da un lato molti
elettori risiedono lontano, ed anche molto lontano, dai seggi
e probabilmente rinunceranno al viaggio e, dall'altro, nei
grandi centri, vi saranno affollamenti, davanti alle sedi
delle nostre rappresentanze diplomatico-consolari, di migliaia
di persone.
A questo punto, specie in relazione agli affollamenti, si
pone la domanda: le autorità del posto lo consentirebbero? Si
tratta di un problema di ordine pubblico, di non scarsa
rilevanza, tenendo, poi, presente che un simile sistema di
votazione incontra il divieto posto da alcuni Stati esteri che
considerano la partecipazione del cittadino straniero sul
proprio territorio alle consultazioni elettorali indette dal
Paese di origine un atto incompatibile con la loro sovranità,
dato che il principio dell'extraterritorialità delle sedi
diplomatico-consolari è stato ormai superato in campo
internazionale dalla dottrina e dalla giurisprudenza, concordi
nel riconoscere che queste sedi godono solo delle "immunità"
da misure coercitive e da atti di imperio da parte dello Stato
ove si trovano e non altro.
Volendo ritenere superati tutti questi punti, resta il
problema dello scrutinio: va fatto sul posto direttamente dal
presidente di seggio e dagli scrutatori? Ed allora è
necessaria anche la presenza dei rappresentanti di lista. Le
schede contestate debbono essere sottoposte al controllo di
qualche organo in Italia? Oppure l'intero
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scrutinio deve essere effettuato in Patria per cui tutte le
urne sigillate, cioè circa 10.000, dato che si tratta della
doppia elezione per il Senato e per la Camera, vanno portate a
Roma dove dovrebbero essere costituiti altri cinquemila seggi
per lo spoglio?
Ecco che il sistema di votazione presso seggi istituiti
all'estero, compatibile dal punto di vista costituzionale,
presenta difficoltà pratiche di tale portata che obbligano a
considerarlo inattuabile.
Siamo, così, arrivati all'ultimo sistema, quello del voto
per corrispondenza.
Mettiamo subito in risalto che il momento critico di questa
soluzione - che la differenzia da quella seguito sul
territorio della Repubblica e che per ciò stesso la qualifica
- consiste nel fatto che l'elettore compila la scheda di
votazione non nel giorno fissato per la consultazione ed in un
ambiente predeterminato, ma in un qualsiasi giorno precedente,
anche a casa propria; non consegna la scheda di persona al
presidente del seggio e per ciò stesso la sua identificazione
personale non è contestuale e diretta.
Non suoni strano se, a nostro giudizio, questa soluzione
non sembra fare violenza assoluta al principio della
personalità del voto, dato che vi sarà sempre un controllo per
chi ha votato. Il voto, poi, resta segreto, così come avviene
nelle elezioni sul territorio nazionale.
Tenendo conto che con il voto per corrispondenza tutti
possono votare senza muoversi da casa, senza creare problemi
di ordine pubblico nei Paesi dove viene esercitato, che non ci
si scontra con divieti posti dalle legislazioni degli Stati
esteri, abbiamo abbandonato l'impostazione, da noi stessi
suggerita nelle proposte di legge in origine presentate prima
dell'VIII legislatura, e siamo convinti che, se esiste una
strada tecnicamente idonea per consentire il voto ai nostri
connazionali all'estero, questa non può essere che quella del
voto per corrispondenza.
Circa l'articolato, abbiamo già sopra sottolineato che non
entreremo nel dettaglio, ma ricordiamo come l'articolo 1
stabilisca il principio fondamentale in rapporto al quale
tutti i cittadini residenti o che si trovino anche
temporaneamente all'estero, abbiano il diritto di partecipare
all'elezione della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica inviando il proprio voto per corrispondenza.
In relazione a quanto sopra detto e per rendere attuabile
con serietà e nella giustizia il disposto costituzionale, si
precisa la norma per l'iscrizione o la reiscrizione nelle
liste elettorali di quanti per motivi di residenza all'estero
fossero stati privati di questo diritto. Il riferimento è
preciso ed essenziale: e ci richiama alla legge 7 febbraio
1979, n. 40, che annulla vecchie norme in atto dal 1947 fatte
in dispregio degli italiani all'estero. Norme che hanno
prodotto un vero e proprio "genocidio elettorale" con la
cancellazione dalle liste di oltre 4 milioni di italiani
all'estero. La reiscrizione, per la legge n. 40 del 1979, è
disposta d'ufficio, trattandosi di diritti costituzionali:
impone ovviamente agli organi ministeriali i provvedimenti
adeguati, sino ad oggi non perfettamente efficienti, cosicché
ancora moltissimi non sono stati reintegrati nelle liste
elettorali.
Tutti gli altri articoli sono tecnicamente validi, secondo
noi, e sono di conseguenza indispensabili, per stabilire il
metodo e le garanzie di libertà e di sicurezza del voto per
corrispondenza.
Sono fissate altresì le norme generali conseguenti ai reati
elettorali.
Desideriamo ricordare, infine, come la approvazione di
questa proposta di legge risponda non solo al rispetto della
Costituzione, ma sia l'espressione di autentica democrazia
compiuta, nel senso autentico, non di accordo o di interesse
partitocratico, ma di manifestazione del consenso popolare e
di partecipazione completa dei cittadini italiani alle
decisioni politiche della collettività nazionale.
Si è dato il voto ai carcerati, ai condannati, agli
interdetti e agli inabilitati: non è possibile confinare nel
ghetto gli italiani più prestigiosi, quelli che hanno sempre
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mantenuto alto il prestigio della Patria nel mondo e che con
immensi sacrifici, nella buona o nella cattiva sorte hanno
difeso il loro passaporto italiano e hanno ovunque conquistato
grandiose opere per il progresso civile di ogni continente.
Il Parlamento non può coprirsi ancora una volta di
vergogna, ma deve esaltare, con questa legge, il diritto e la
giustizia, e concedere quel voto che tutti gli altri paesi
civili hanno riconosciuto ai loro cittadini residenti
all'estero.
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