| 1. I cittadini italiani residenti all'estero o che vi si
trovano anche temporaneamente, in possesso dei requisiti
prescritti per essere elettori, partecipano alla elezione
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
inviando il proprio voto per corrispondenza.
2. Per esercitare il diritto di voto, i cittadini di cui al
comma 1 devono essere iscritti o reiscritti nelle liste
elettorali, a norma delle disposizioni contenute nel testo
unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e
per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.
223, e successive modificazioni.
3. Gli elettori cancellati dall'anagrafe della popolazione
residente dei comuni della Repubblica per emigrazione
permanente all'estero sono iscritti nello "schedario degli
elettori residenti all'estero".
4. Le norme per l'impianto, la tenuta e l'aggiornamento
dello schedario sono emanate con decreto del Ministro
dell'interno di concerto col Ministro degli affari esteri.
5. Alla tenuta dello schedario provvede il Ministro
dell'interno avvalendosi del Centro elettronico del Servizio
elettorale.
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