| 1. Per esprimere il proprio voto per corrispondenza, gli
elettori residenti all'estero, per i quali tale condizione è
annotata nelle liste elettorali, a norma dell'articolo 11 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito
dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, ricevono
d'ufficio i documenti necessari.
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2. Gli elettori che nel giorno della votazione si trovano
temporaneamente all'estero possono partecipare alla votazione
per corrispondenza purché facciano pervenire, direttamente
ovvero per il tramite delle autorità diplomatiche o consolari,
apposita domanda al sindaco del comune nelle cui liste
elettorali sono iscritti.
3. Nella domanda, che deve pervenire al sindaco
improrogabilmente entro il 45^ giorno antecedente la data
della votazione, devono essere indicati il nome, il cognome,
il luogo e la data di nascita, il domicilio e l'indirizzo
postale esatto del richiedente.
4. Qualora la richiesta pervenga oltre il termine di cui al
comma 3, il sindaco provvede, a mezzo di apposita
cartolinaavviso, a darne tempestiva comunicazione
all'interessato, il quale può partecipare al voto solo
presentandosi personalmente al seggio nelle cui liste
elettorali è iscritto.
5. La cartolina, di cui al comma 4, da spedirsi a mezzo
posta con raccomandata per via aerea, reca anche l'avvertenza
che il destinatario può ritirare il certificato elettorale
presso il competente ufficio comunale e che l'esibizione della
cartolina stessa dà diritto ad usufruire delle agevolazioni di
viaggio per recarsi al comune di iscrizione elettorale.
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