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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


938
DDL0090-0005
Progetto di legge Camera n. 90 - testo presentato - (DDL11-90)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C90. TESTIPDL
...C90.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC90 ZZ11 ZZPD ZZPR
    1.  I comuni debbono compilare, in ordine alfabetico, in
  otto esemplari, gli elenchi degli elettori che votano per
  corrispondenza distinti per gli elettori di sesso maschile e
  femminile recanti, per ogni elettore, le generalità e
  l'indicazione della sezione in cui è iscritto.  L'elenco deve
  recare apposita annotazione accanto ai nominativi di coloro
  che votano soltanto per l'elezione della Camera dei
  deputati.
    2.  Nei comuni divisi in più collegi senatoriali, gli
  elenchi di cui al comma 1 devono essere compilati
  distintamente per ciascun collegio.
 
                              Pag. 12
 
    3.  Degli elenchi di cui al comma 1 il sindaco, entro il
  quarantunesimo giorno antecedente quello della votazione,
  trasmette:
        a)  un esemplare alla commissione elettorale
  mandamentale perché apponga sulle liste elettorali di sezione,
  che devono essere rimesse ai comuni ai sensi dell'articolo 29
  del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della
  Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente
  della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, accanto ai nominativi
  compresi nel predetto esemplare, l'annotazione: "Vota per
  corrispondenza";
        b)  un esemplare alla prefettura perché provveda,
  entro il trentottesimo giorno antecedente quello della
  votazione, alla consegna al sindaco delle schede di votazione
  e del volantino di cui alla lettera  c)  del comma 1
  dell'articolo 4, da inviare agli elettori ammessi a votare per
  corrispondenza;
        c)  tre esemplari all'ufficio elettorale
  circoscrizionale per la elezione del Senato della Repubblica
  del collegio nel quale è compreso il comune, per gli
  adempimenti di cui agli articoli 7 e 9.
    4.  Tre esemplari dell'elenco debbono, infine, essere
  trattenuti presso il comune per la documentazione dell'ufficio
  e per la spedizione dei plichi di cui all'articolo 4.
 
DATA=920423 FASCID=DDL11-90 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0090 TOTPAG=0024 TOTDOC=0018 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=025 PAGFIN=0012 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=009000 00 FASCIDC=11DDL0090 SORTNAV=0009000 000 00000 ZZDDLC90 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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