| 1. I comuni debbono compilare, in ordine alfabetico, in
otto esemplari, gli elenchi degli elettori che votano per
corrispondenza distinti per gli elettori di sesso maschile e
femminile recanti, per ogni elettore, le generalità e
l'indicazione della sezione in cui è iscritto. L'elenco deve
recare apposita annotazione accanto ai nominativi di coloro
che votano soltanto per l'elezione della Camera dei
deputati.
2. Nei comuni divisi in più collegi senatoriali, gli
elenchi di cui al comma 1 devono essere compilati
distintamente per ciascun collegio.
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3. Degli elenchi di cui al comma 1 il sindaco, entro il
quarantunesimo giorno antecedente quello della votazione,
trasmette:
a) un esemplare alla commissione elettorale
mandamentale perché apponga sulle liste elettorali di sezione,
che devono essere rimesse ai comuni ai sensi dell'articolo 29
del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, accanto ai nominativi
compresi nel predetto esemplare, l'annotazione: "Vota per
corrispondenza";
b) un esemplare alla prefettura perché provveda,
entro il trentottesimo giorno antecedente quello della
votazione, alla consegna al sindaco delle schede di votazione
e del volantino di cui alla lettera c) del comma 1
dell'articolo 4, da inviare agli elettori ammessi a votare per
corrispondenza;
c) tre esemplari all'ufficio elettorale
circoscrizionale per la elezione del Senato della Repubblica
del collegio nel quale è compreso il comune, per gli
adempimenti di cui agli articoli 7 e 9.
4. Tre esemplari dell'elenco debbono, infine, essere
trattenuti presso il comune per la documentazione dell'ufficio
e per la spedizione dei plichi di cui all'articolo 4.
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