| 1. Tra il quarantesimo e il trentacinquesimo giorno
antecedente quello della votazione, il capo dell'ufficio
consolare costituisce l'ufficio elettorale consolare,
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composto da non meno di cinque e non più di dieci elettori
italiani residenti nel Paese dei quali uno con funzioni di
presidente, per lo svolgimento delle operazioni di cui
all'articolo 6.
2. A titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva
partecipazione ai lavori dell'ufficio è corrisposto un
onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di
lire 80.000 per ciascun componente e di lire 100.000 per il
presidente. Ai componenti e al presidente è inoltre
corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione previsto
dalle leggi 18 dicembre 1973, n. 836, e 26 luglio 1978, n.
417, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura
inerente la qualifica rivestita se sono dipendenti dello
Stato, ovvero, in caso diverso, nella misura corrispondente a
quella che spetta ai direttori di sezione dell'amministrazione
statale.
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