| 1. L'elettore residente all'estero, ricevuto il plico di
cui al comma 1 dell'articolo 4, dopo aver espresso il voto,
piega la scheda o le schede, le inserisce, insieme al
certificato elettorale, nella apposita busta che, debitamente
chiusa, deve essere spedita a mezzo posta o consegnata
direttamente al consolato in indirizzo entro il
venticinquesimo giorno antecedente il primo giorno di
votazione.
2. L'ufficio elettorale consolare di cui all'articolo 5,
dopo averne staccato i talloncini di controllo, che provvede a
custodire al fine di eventuali successivi riscontri, inoltra
immediatamente, suddivisi per comune di destinazione, i plichi
pervenutigli, per via aerea a mezzo di dispacci diplomatici,
anche a più riprese, all'apposito ufficio postale di
smistamento che sarà costituito in Roma a cura
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni,
avente il recapito "Ufficio elettorale 00100 Roma".
3. L'ufficio postale di cui al comma 2 provvede a smistare
i plichi, con dispacci speciali, agli uffici postali dei
comuni in cui hanno sede gli uffici elettorali
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circoscrizionali indicati con numero di codice sul retro dei
plichi stessi.
4. I plichi, per essere sottoposti allo spoglio previsto
all'articolo 10, devono pervenire all'ufficio postale non
oltre le ore 20 del primo giorno di votazione.
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