| 1. L'ufficio postale del comune in cui ha sede l'ufficio
elettorale circoscrizionale per l'elezione del Senato della
Repubblica, non appena gli perviene ciascuno dei plichi di cui
all'articolo 6, provvede a recapitarlo al predetto ufficio
elettorale. In ogni caso, l'ultimo recapito dei plichi
pervenuti nel termine previsto dall'articolo 6, comma 4, deve
aver luogo non oltre le ore 13 del secondo giorno di
votazione.
2. A cura dell'ufficiale postale, viene compilato e
sottoscritto, in duplice copia, apposito elenco dei plichi; un
esemplare dell'elenco viene firmato, per ricevuta, dal
segretario dell'ufficio elettorale circoscrizionale e
restituito all'ufficio postale.
3. L'ufficio elettorale circoscrizionale, ricevuti i
plichi, controlla se il relativo mittente è compreso negli
elenchi rimessi dai comuni del collegio ai sensi dell'articolo
3.
4. I plichi sono conservati dall'ufficio elettorale
circoscrizionale sotto la personale responsabilità del
presidente dell'ufficio, fino a quando non vengano consegnati
alle sezioni di cui all'articolo 9.
5. Qualora un plico risulti spedito da un elettore non
compreso negli elenchi predisposti dai comuni, il plico stesso
deve essere vidimato dal presidente e da due componenti
dell'ufficio elettorale circoscrizionale e consegnato al
presidente del tribunale presso il quale ha sede l'ufficio
medesimo per essere distrutto unitamente a quelli di cui
all'articolo 8.
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