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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


943
DDL0090-0010
Progetto di legge Camera n. 90 - testo presentato - (DDL11-90)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.15 dello stampato)
...C90. TESTIPDL
...C90.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC90 ZZ11 ZZPD ZZPR
    1.  I plichi pervenuti all'ufficio postale dopo il termine
  di cui al comma 4 dell'articolo 6 debbono essere consegnati al
 
                              Pag. 16
 
  presidente del tribunale presso il quale ha sede l'ufficio
  elettorale circoscrizionale.
    2.  A cura dell'ufficiale postale, viene compilato e
  sottoscritto, in duplice copia, apposito elenco dei plichi di
  cui al comma 1, nel quale deve essere indicato, per ogni
  plico, il giorno di arrivo e, per i plichi che pervengano
  durante i giorni della votazione, anche l'ora di arrivo.  Uno
  di detti elenchi viene firmato, per ricevuta, dal presidente
  del tribunale o da un magistrato da lui designato, e viene
  trattenuto dall'ufficio postale.
    3.  Il presidente del tribunale o il magistrato delegato,
  presi in consegna i plichi anzidetti, provvede, non prima del
  sessantesimo giorno successivo a quello della votazione, alla
  loro distruzione mediante incenerimento.
    4.  Alle operazioni di cui al comma 3 sono invitati ad
  assistere i rappresentanti dei gruppi dei candidati alla
  elezione del Senato della Repubblica designati presso
  l'ufficio elettorale circoscrizionale, nonché, per la elezione
  della Camera dei deputati, rappresentanti appositamente
  incaricati, con le modalità di cui all'articolo 25 del citato
  testo unico approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dai delegati di ciascuna
  lista presentata nella circoscrizione alla quale appartiene il
  comune in cui ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale.
  Detti rappresentanti debbono essere tempestivamente avvertiti
  del giorno e dell'ora in cui tali operazioni hanno luogo.
    5.  Delle operazioni relative alla distruzione dei plichi di
  cui al comma 1 viene redatto apposito verbale che deve essere
  sottoscritto, seduta stante, dal presidente del tribunale o
  dal magistrato delegato e dai rappresentanti dei gruppi dei
  candidati e delle liste presenti.
 
DATA=920423 FASCID=DDL11-90 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0090 TOTPAG=0024 TOTDOC=0018 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0015 RIGINIZ=036 PAGFIN=0016 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=15 PAGEFIN=16 SORTRES= SORTDDL=009000 00 FASCIDC=11DDL0090 SORTNAV=0009000 000 00000 ZZDDLC90 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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