| 1. I plichi pervenuti all'ufficio postale dopo il termine
di cui al comma 4 dell'articolo 6 debbono essere consegnati al
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presidente del tribunale presso il quale ha sede l'ufficio
elettorale circoscrizionale.
2. A cura dell'ufficiale postale, viene compilato e
sottoscritto, in duplice copia, apposito elenco dei plichi di
cui al comma 1, nel quale deve essere indicato, per ogni
plico, il giorno di arrivo e, per i plichi che pervengano
durante i giorni della votazione, anche l'ora di arrivo. Uno
di detti elenchi viene firmato, per ricevuta, dal presidente
del tribunale o da un magistrato da lui designato, e viene
trattenuto dall'ufficio postale.
3. Il presidente del tribunale o il magistrato delegato,
presi in consegna i plichi anzidetti, provvede, non prima del
sessantesimo giorno successivo a quello della votazione, alla
loro distruzione mediante incenerimento.
4. Alle operazioni di cui al comma 3 sono invitati ad
assistere i rappresentanti dei gruppi dei candidati alla
elezione del Senato della Repubblica designati presso
l'ufficio elettorale circoscrizionale, nonché, per la elezione
della Camera dei deputati, rappresentanti appositamente
incaricati, con le modalità di cui all'articolo 25 del citato
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dai delegati di ciascuna
lista presentata nella circoscrizione alla quale appartiene il
comune in cui ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale.
Detti rappresentanti debbono essere tempestivamente avvertiti
del giorno e dell'ora in cui tali operazioni hanno luogo.
5. Delle operazioni relative alla distruzione dei plichi di
cui al comma 1 viene redatto apposito verbale che deve essere
sottoscritto, seduta stante, dal presidente del tribunale o
dal magistrato delegato e dai rappresentanti dei gruppi dei
candidati e delle liste presenti.
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