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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


944
DDL0090-0011
Progetto di legge Camera n. 90 - testo presentato - (DDL11-90)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.16 dello stampato)
...C90. TESTIPDL
...C90.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC90 ZZ11 ZZPD ZZPR
    1.  Le operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati
  dagli elettori all'estero sono effettuate da speciali sezioni
  elettorali istituite nel comune in cui ha sede l'ufficio
  elettorale circoscrizionale per la
 
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  elezione del Senato della Repubblica, in modo che in ogni
  sezione il numero degli elettori ammessi a votare per
  corrispondenza non sia superiore a mille e non sia inferiore a
  cento.
    2.  L'assegnazione degli elettori alle singole sezioni è
  fatta, a cura dell'ufficio elettorale, per comune, sulla base
  degli elenchi trasmessi a norma della lettera  c)  del
  comma 3 dell'articolo 3.  Nel caso di comuni aventi più di
  mille elettori ammessi a votare per corrispondenza, la
  ripartizione degli stessi tra le singole sezioni è fatta
  secondo l'ordine alfabetico.
    3.  Quando il numero degli elettori all'estero di un
  collegio sia inferiore a cento, alle relative operazioni di
  scrutinio provvede una sezione del comune sede dell'ufficio
  elettorale circoscrizionale per l'elezione del Senato della
  Repubblica istituita a norma dell'articolo 34 del citato testo
  unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
  marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 8 della
  legge 21 marzo 1990, n. 53, e designata dal presidente
  dell'ufficio elettorale circoscrizionale, sentito il
  sindaco.
    4.  Per la consegna dei plichi alla sezione di cui al comma
  3 e per le operazioni di spoglio e di scrutinio si applicano
  le norme della presente legge.
    5.  La compilazione delle liste degli elettori assegnati a
  ciascuna sezione è fatta, distintamente per gli elettori di
  sesso maschile e femminile, sulla scorta degli elenchi di cui
  al comma 2, dal comune in cui ha sede l'ufficio elettorale
  circoscrizionale.  Le liste devono recare apposita annotazione
  accanto ai nominativi degli elettori che votano soltanto per
  l'elezione della Camera dei deputati.
    6.  Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale,
  entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione,
  provvede a richiedere rispettivamente ai presidenti della
  Corte d'appello e della commissione elettorale del comune in
  cui ha sede l'ufficio stesso, la nomina dei presidenti di
  seggio e di tre scrutatori per ogni seggio.
    7.  Presso i seggi di cui al comma 6 possono essere
  designati, con le modalità
 
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  di cui all'articolo 25 del citato testo unico approvato con
  decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
  e all'articolo 1, lettera  o)  della legge 23 aprile 1976,
  n. 136, i rappresentanti dei gruppi e delle liste di
  candidati.
    8.  Al presidente ed ai componenti dei seggi previsti dal
  presente articolo spetta un onorario fisso, rispettivamente
  pari a quello del presidente e dei componenti dei seggi
  istituiti a norma dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1976,
  n. 136, al lordo delle ritenute di legge.
    9.  Entro il termine di cui al comma 6 il presidente
  dell'ufficio elettorale circoscrizionale, ai fini della
  dotazione di materiale e stampati occorrenti, comunica alla
  prefettura della provincia nella quale ha sede il predetto
  ufficio il numero delle sezioni speciali da istituire.
 
DATA=920423 FASCID=DDL11-90 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0090 TOTPAG=0024 TOTDOC=0018 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0016 RIGINIZ=033 PAGFIN=0018 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=16 PAGEFIN=18 SORTRES= SORTDDL=009000 00 FASCIDC=11DDL0090 SORTNAV=0009000 000 00000 ZZDDLC90 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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