| 1. Le operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati
dagli elettori all'estero sono effettuate da speciali sezioni
elettorali istituite nel comune in cui ha sede l'ufficio
elettorale circoscrizionale per la
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elezione del Senato della Repubblica, in modo che in ogni
sezione il numero degli elettori ammessi a votare per
corrispondenza non sia superiore a mille e non sia inferiore a
cento.
2. L'assegnazione degli elettori alle singole sezioni è
fatta, a cura dell'ufficio elettorale, per comune, sulla base
degli elenchi trasmessi a norma della lettera c) del
comma 3 dell'articolo 3. Nel caso di comuni aventi più di
mille elettori ammessi a votare per corrispondenza, la
ripartizione degli stessi tra le singole sezioni è fatta
secondo l'ordine alfabetico.
3. Quando il numero degli elettori all'estero di un
collegio sia inferiore a cento, alle relative operazioni di
scrutinio provvede una sezione del comune sede dell'ufficio
elettorale circoscrizionale per l'elezione del Senato della
Repubblica istituita a norma dell'articolo 34 del citato testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 8 della
legge 21 marzo 1990, n. 53, e designata dal presidente
dell'ufficio elettorale circoscrizionale, sentito il
sindaco.
4. Per la consegna dei plichi alla sezione di cui al comma
3 e per le operazioni di spoglio e di scrutinio si applicano
le norme della presente legge.
5. La compilazione delle liste degli elettori assegnati a
ciascuna sezione è fatta, distintamente per gli elettori di
sesso maschile e femminile, sulla scorta degli elenchi di cui
al comma 2, dal comune in cui ha sede l'ufficio elettorale
circoscrizionale. Le liste devono recare apposita annotazione
accanto ai nominativi degli elettori che votano soltanto per
l'elezione della Camera dei deputati.
6. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale,
entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione,
provvede a richiedere rispettivamente ai presidenti della
Corte d'appello e della commissione elettorale del comune in
cui ha sede l'ufficio stesso, la nomina dei presidenti di
seggio e di tre scrutatori per ogni seggio.
7. Presso i seggi di cui al comma 6 possono essere
designati, con le modalità
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di cui all'articolo 25 del citato testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
e all'articolo 1, lettera o) della legge 23 aprile 1976,
n. 136, i rappresentanti dei gruppi e delle liste di
candidati.
8. Al presidente ed ai componenti dei seggi previsti dal
presente articolo spetta un onorario fisso, rispettivamente
pari a quello del presidente e dei componenti dei seggi
istituiti a norma dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1976,
n. 136, al lordo delle ritenute di legge.
9. Entro il termine di cui al comma 6 il presidente
dell'ufficio elettorale circoscrizionale, ai fini della
dotazione di materiale e stampati occorrenti, comunica alla
prefettura della provincia nella quale ha sede il predetto
ufficio il numero delle sezioni speciali da istituire.
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