| 1. Alle ore 7 del secondo giorno di votazione i presidenti
degli uffici elettorali di sezione istituiti a norma
dell'articolo 9, costituiti i rispettivi uffici, ricevono da
parte del sindaco del comune in cui ha sede l'ufficio
elettorale circoscrizionale:
a) il plico sigillato contenente il bollo della
sezione;
b) i verbali di nomina degli scrutatori;
c) le designazioni dei rappresentanti dei gruppi e
delle liste di candidati;
d) le urne destinate a contenere le schede
votate.
2. A ciascun presidente dei seggi di cui al comma 1, il
presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale provvede
inoltre a far consegnare:
a) la lista degli elettori residenti all'estero
ammessi a votare per corrispondenza ed assegnati alla sezione
a norma dell'articolo 9;
b) un plico sigillato contenente le buste pervenute
dagli elettori di cui alla
Pag. 19
lettera a), con l'indicazione, sull'involucro esterno,
del numero delle buste contenute.
3. Le buste, che pervengono all'ufficio elettorale
circoscrizionale durante il secondo giorno di votazione ma non
oltre le ore 13, devono essere consegnate alle competenti
sezioni con le modalità di cui alla lettera b) del comma
2.
4. Trascorso il termine delle ore 13, l'ufficio elettorale
circoscrizionale trasmette alle sezioni l'ultimo plico delle
buste pervenute in tempo utile e, in ogni caso, una
comunicazione che non saranno inviate ulteriori buste.
5. Il presidente apre i plichi nell'ordine in cui
pervengono all'ufficio e, dopo aver controllato il numero
delle buste in essi contenute, apre ciascuna busta, ne estrae
il certificato elettorale e ciascuna scheda votata, e, apposti
sulla scheda stessa il bollo della sezione nonché la firma di
uno degli scrutatori, la introduce, senza aprirla, nella
corrispondente urna.
6. Qualora una scheda non fosse regolarmente piegata, il
presidente, prima di procedere a qualsiasi altra operazione,
provvede a piegarla personalmente.
7. Per ogni scheda introdotta nell'urna, uno dei membri
dell'ufficio attesta che l'elettore ha votato apponendo la
propria firma accanto al nome dello stesso nella apposita
colonna della lista di cui alla lettera a) del comma
2.
8. Nel caso in cui nel plico dovesse mancare il certificato
elettorale o questo non dovesse essere intestato all'elettore
che risulta aver spedito il plico, le schede in esso contenute
vengono considerate come non pervenute e, senza essere aperte,
sono inserite nella busta originale di spedizione insieme al
certificato ed allegate al verbale. Le schede, il certificato
e la busta debbono essere vidimati dal presidente e da almeno
due componenti del seggio.
9. Nel caso in cui nel plico si rinvenga una scheda per
l'elezione del Senato della Repubblica votata da un elettore
che non ha diritto ad esprimere il voto per tale elezione, la
scheda viene dichiarata nulla
Pag. 20
e, dopo essere stata vidimata dal presidente e da due
componenti del seggio, viene inclusa nel plico di cui alla
lettera c) del primo comma dell'articolo 72 del citato
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
10. Nel caso in cui il plico, inviato da elettore avente
diritto a partecipare alle votazioni non contenga alcuna
scheda o ne contenga una sola, delle schede mancanti viene
presa nota nella colonna della lista elettorale, accanto al
nominativo dell'elettore stesso, che viene considerato non
votante per l'elezione della quale manca la scheda.
11. Dopo che tutte le schede sono state immesse nell'urna e
ricevuta la comunicazione nei termini stabiliti dal comma 3,
il presidente dichiara chiuse le operazioni di cui ai commi
precedenti e procede ad accertare il numero dei votanti
risultanti dalle liste di cui alla lettera a) del comma
2 e dai certificati elettorali regolarmente allegati alle
schede di votazione.
12. La lista deve essere firmata in ciascun foglio dal
presidente e da due componenti del seggio e deve essere chiusa
in un plico sigillato con il bollo dell'ufficio.
13. I certificati elettorali, conservati in apposito plico,
devono essere rimessi, unitamente al plico contenente la lista
degli elettori ammessi a votare, prima dell'inizio delle
operazioni di scrutinio, al pretore del mandamento del comune
in cui ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale con le
modalità di cui all'articolo 67 del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, e 7, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n.
136.
14. Compiute le operazioni di cui al comma 13, il
presidente del seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio
che debbono svolgersi senza interruzione, osservando le norme
del titolo V del citato testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
dell'articolo 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.
15. Uno degli esemplari del verbale, redatto per ciascun
tipo di elezione, deve
Pag. 21
essere depositato nella cancelleria dell'ufficio elettorale
circoscrizionale perché ogni elettore possa prenderne
conoscenza.
| |