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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


945
DDL0090-0012
Progetto di legge Camera n. 90 - testo presentato - (DDL11-90)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.18 dello stampato)
...C90. TESTIPDL
...C90.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC90 ZZ11 ZZPD ZZPR
    1.  Alle ore 7 del secondo giorno di votazione i presidenti
  degli uffici elettorali di sezione istituiti a norma
  dell'articolo 9, costituiti i rispettivi uffici, ricevono da
  parte del sindaco del comune in cui ha sede l'ufficio
  elettorale circoscrizionale:
        a)  il plico sigillato contenente il bollo della
  sezione;
        b)  i verbali di nomina degli scrutatori;
        c)  le designazioni dei rappresentanti dei gruppi e
  delle liste di candidati;
        d)  le urne destinate a contenere le schede
  votate.
    2.  A ciascun presidente dei seggi di cui al comma 1, il
  presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale provvede
  inoltre a far consegnare:
        a)  la lista degli elettori residenti all'estero
  ammessi a votare per corrispondenza ed assegnati alla sezione
  a norma dell'articolo 9;
        b)  un plico sigillato contenente le buste pervenute
  dagli elettori di cui alla
 
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  lettera  a),  con l'indicazione, sull'involucro esterno,
  del numero delle buste contenute.
    3.  Le buste, che pervengono all'ufficio elettorale
  circoscrizionale durante il secondo giorno di votazione ma non
  oltre le ore 13, devono essere consegnate alle competenti
  sezioni con le modalità di cui alla lettera  b)  del comma
  2.
    4.  Trascorso il termine delle ore 13, l'ufficio elettorale
  circoscrizionale trasmette alle sezioni l'ultimo plico delle
  buste pervenute in tempo utile e, in ogni caso, una
  comunicazione che non saranno inviate ulteriori buste.
    5.  Il presidente apre i plichi nell'ordine in cui
  pervengono all'ufficio e, dopo aver controllato il numero
  delle buste in essi contenute, apre ciascuna busta, ne estrae
  il certificato elettorale e ciascuna scheda votata, e, apposti
  sulla scheda stessa il bollo della sezione nonché la firma di
  uno degli scrutatori, la introduce, senza aprirla, nella
  corrispondente urna.
    6.  Qualora una scheda non fosse regolarmente piegata, il
  presidente, prima di procedere a qualsiasi altra operazione,
  provvede a piegarla personalmente.
    7.  Per ogni scheda introdotta nell'urna, uno dei membri
  dell'ufficio attesta che l'elettore ha votato apponendo la
  propria firma accanto al nome dello stesso nella apposita
  colonna della lista di cui alla lettera  a)  del comma
  2.
    8.  Nel caso in cui nel plico dovesse mancare il certificato
  elettorale o questo non dovesse essere intestato all'elettore
  che risulta aver spedito il plico, le schede in esso contenute
  vengono considerate come non pervenute e, senza essere aperte,
  sono inserite nella busta originale di spedizione insieme al
  certificato ed allegate al verbale.  Le schede, il certificato
  e la busta debbono essere vidimati dal presidente e da almeno
  due componenti del seggio.
    9.  Nel caso in cui nel plico si rinvenga una scheda per
  l'elezione del Senato della Repubblica votata da un elettore
  che non ha diritto ad esprimere il voto per tale elezione, la
  scheda viene dichiarata nulla
 
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  e, dopo essere stata vidimata dal presidente e da due
  componenti del seggio, viene inclusa nel plico di cui alla
  lettera  c)  del primo comma dell'articolo 72 del citato
  testo unico approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
    10.  Nel caso in cui il plico, inviato da elettore avente
  diritto a partecipare alle votazioni non contenga alcuna
  scheda o ne contenga una sola, delle schede mancanti viene
  presa nota nella colonna della lista elettorale, accanto al
  nominativo dell'elettore stesso, che viene considerato non
  votante per l'elezione della quale manca la scheda.
    11.  Dopo che tutte le schede sono state immesse nell'urna e
  ricevuta la comunicazione nei termini stabiliti dal comma 3,
  il presidente dichiara chiuse le operazioni di cui ai commi
  precedenti e procede ad accertare il numero dei votanti
  risultanti dalle liste di cui alla lettera  a)  del comma
  2 e dai certificati elettorali regolarmente allegati alle
  schede di votazione.
    12.  La lista deve essere firmata in ciascun foglio dal
  presidente e da due componenti del seggio e deve essere chiusa
  in un plico sigillato con il bollo dell'ufficio.
    13.  I certificati elettorali, conservati in apposito plico,
  devono essere rimessi, unitamente al plico contenente la lista
  degli elettori ammessi a votare, prima dell'inizio delle
  operazioni di scrutinio, al pretore del mandamento del comune
  in cui ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale con le
  modalità di cui all'articolo 67 del citato testo unico
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
  1957, n. 361, e 7, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n.
  136.
    14.  Compiute le operazioni di cui al comma 13, il
  presidente del seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio
  che debbono svolgersi senza interruzione, osservando le norme
  del titolo V del citato testo unico approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
  dell'articolo 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.
    15.  Uno degli esemplari del verbale, redatto per ciascun
  tipo di elezione, deve
 
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  essere depositato nella cancelleria dell'ufficio elettorale
  circoscrizionale perché ogni elettore possa prenderne
  conoscenza.
 
DATA=920423 FASCID=DDL11-90 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0090 TOTPAG=0024 TOTDOC=0018 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0018 RIGINIZ=017 PAGFIN=0021 RIGFIN=004 UPAG=NO PAGEIN=18 PAGEFIN=21 SORTRES= SORTDDL=009000 00 FASCIDC=11DDL0090 SORTNAV=0009000 000 00000 ZZDDLC90 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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