| 1. Gli elettori che rientrano in Italia possono esprimere
regolarmente il voto presso la sezione nelle cui liste sono
iscritti.
2. Gli elettori di cui al comma 1 devono comunicare, entro
il giorno antecedente quello della votazione, al sindaco del
comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, che intendono
votare nel comune stesso.
3. Agli elettori viene rilasciato apposito duplicato del
certificato elettorale, nel quale si dà atto della
comunicazione di cui al comma 2.
4. Del rilascio del certificato il sindaco dà notizia ai
presidenti dell'ufficio elettorale della sezione di iscrizione
e dell'ufficio elettorale circoscrizionale, i quali ne
prendono nota nelle rispettive liste elettorali, agli effetti
dei propri riscontri.
5. Ove dovessero pervenire all'ufficio elettorale
circoscrizionale plichi contenenti voti per corrispondenza di
elettori ammessi a votare ai sensi dei commi precedenti, i
plichi debbono essere vidimati dal presidente e dai componenti
l'ufficio stesso ed accantonati, per essere distrutti mediante
incenerimento unitamente a quelli di cui all'articolo 8.
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