| 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione
della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma dell'articolo 11 è sostituito dal
seguente:
"Il decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale non
oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della
votazione";
b) al primo comma dell'articolo 15 le parole "non
prima delle ore 8 del quarantaquattresimo e non oltre le ore
16 del quarantaduesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti:
"non prima delle ore 8 del cinquantanovesimo e non oltre le
ore 16 del cinquantottesimo giorno";
c) all'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"Qualora l'ufficio elettorale centrale nazionale respinga
l'opposizione presentata dal depositante avverso l'invito
direttogli dal Ministero dell'interno a sostituire il
contrassegno, quello ricusato non può essere più
sostituito";
d) al primo comma dell'articolo 17 le parole "entro
il trentaseiesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il cinquantunesimo giorno";
e) al secondo comma dell'articolo 17 le parole
"entro il trentatreesimo giorno" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il cinquantesimo giorno";
f) al primo comma dell'articolo 20, come da ultimo
modificato dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 271,
le parole "dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20
del trentaquattresimo giorno" sono sostituite dalle seguenti:
"dalle ore 8 del cinquantesimo giorno alle ore 20 del
quarantanovesimo giorno";
g) al secondo comma dell'articolo 23 le parole
"entro 48 ore" sono sostituite dalle seguenti: "entro 24
ore";
Pag. 23
h) al numero 3) del primo comma dell'articolo 92,
come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 11
agosto 1991, n. 271, le parole "dalle ore 8 del
trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo
giorno" sono sostituite dalle seguenti "dalle ore 8 del
cinquantesimo giorno alle ore 20 del quarantanovesimo
giorno";
i) il terzo comma dell'articolo 103 è sostituito
dal seguente:
"Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in
una sezione elettorale, ovvero chi dà il voto in più sezioni
elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi nonché
chi, avendo votato per corrispondenza, si presenta per dare il
voto nella sezione elettorale in cui è iscritto, è punito con
la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 100.000
a lire 500.000";
l) il settimo comma dell'articolo 104 è sostituito
dal seguente:
"Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del
diritto elettorale, fa incetta di schede di votazione o di
certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a
quattro anni e con la multa da lire 100.000 a lire
500.000".
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