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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


948
DDL0090-0015
Progetto di legge Camera n. 90 - testo presentato - (DDL11-90)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.22 dello stampato)
...C90. TESTIPDL
...C90.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Pag. 22 Art. 13.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC90 ZZ11 ZZPD ZZPR
    1.  Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione
  della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente
  della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
  modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a)  il terzo comma dell'articolo 11 è sostituito dal
  seguente:
    "Il decreto è pubblicato nella  Gazzetta ufficiale  non
  oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della
  votazione";
        b)  al primo comma dell'articolo 15 le parole "non
  prima delle ore 8 del quarantaquattresimo e non oltre le ore
  16 del quarantaduesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti:
  "non prima delle ore 8 del cinquantanovesimo e non oltre le
  ore 16 del cinquantottesimo giorno";
        c)  all'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente
  comma:
    "Qualora l'ufficio elettorale centrale nazionale respinga
  l'opposizione presentata dal depositante avverso l'invito
  direttogli dal Ministero dell'interno a sostituire il
  contrassegno, quello ricusato non può essere più
  sostituito";
        d)  al primo comma dell'articolo 17 le parole "entro
  il trentaseiesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti:
  "entro il cinquantunesimo giorno";
        e)  al secondo comma dell'articolo 17 le parole
  "entro il trentatreesimo giorno" sono sostituite dalle
  seguenti: "entro il cinquantesimo giorno";
        f)  al primo comma dell'articolo 20, come da ultimo
  modificato dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 271,
  le parole "dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20
  del trentaquattresimo giorno" sono sostituite dalle seguenti:
  "dalle ore 8 del cinquantesimo giorno alle ore 20 del
  quarantanovesimo giorno";
        g)  al secondo comma dell'articolo 23 le parole
  "entro 48 ore" sono sostituite dalle seguenti: "entro 24
  ore";
 
                              Pag. 23
 
        h)  al numero 3) del primo comma dell'articolo 92,
  come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 11
  agosto 1991, n. 271, le parole "dalle ore 8 del
  trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo
  giorno" sono sostituite dalle seguenti "dalle ore 8 del
  cinquantesimo giorno alle ore 20 del quarantanovesimo
  giorno";
        i)  il terzo comma dell'articolo 103 è sostituito
  dal seguente:
    "Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in
  una sezione elettorale, ovvero chi dà il voto in più sezioni
  elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi nonché
  chi, avendo votato per corrispondenza, si presenta per dare il
  voto nella sezione elettorale in cui è iscritto, è punito con
  la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 100.000
  a lire 500.000";
        l)  il settimo comma dell'articolo 104 è sostituito
  dal seguente:
    "Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del
  diritto elettorale, fa incetta di schede di votazione o di
  certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a
  quattro anni e con la multa da lire 100.000 a lire
  500.000".
 
DATA=920423 FASCID=DDL11-90 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0090 TOTPAG=0024 TOTDOC=0018 NDOC=0015 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0022 RIGINIZ=001 PAGFIN=0023 RIGFIN=024 UPAG=NO PAGEIN=22 PAGEFIN=23 SORTRES= SORTDDL=009000 00 FASCIDC=11DDL0090 SORTNAV=0009000 000 00000 ZZDDLC90 NDOC0015 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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