| 1. Alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la
elezione del Senato della Repubblica, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1) del primo comma dell'articolo 22,
come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 11
agosto 1991, n. 271, le parole: "dalle ore 8 del
trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo
giorno antecedenti" sono sostituite dalle seguenti: "dalle ore
8 del cinquantesimo giorno alle ore 20 del quarantanovesimo
giorno antecedenti";
b) all'articolo 24, come sostituito dall'articolo 2
della legge 23 aprile 1976,
Pag. 24
n. 136, la parola: "quarantacinquesimo" è sostituita dalla
seguente: "sessantesimo".
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