| 1. Chiunque prende cognizione del contenuto di uno dei
plichi chiusi di cui agli articoli 4 e 6 a lui non diretti
ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da
altri prendere cognizione, ovvero in tutto o in parte li
distrugge o sopprime, li dirotta dalla loro destinazione,
ovvero indebitamente li trattiene o ne ritarda l'inoltro, è
punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da
lire 100.000 a lire 500.000.
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