| 1. Il cittadino o lo straniero che commette in territorio
estero taluno dei reati previsti dalla presente legge o dal
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni, è punito secondo la legge italiana.
2. Le norme di cui agli articoli 8 e 9, secondo comma, del
codice penale, concernenti la richiesta del Ministro di grazia
e giustizia, non si applicano al cittadino italiano.
| |